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Quarta Salvaguardia - 9.000 (6.500 + 2.500)
Lavoratori in congedo straordinario o fruitori di permessi legge 104 del 1992
Modalità e termini di presentazione delle istanze
(msg.522/2014)
Come previsto nella citata circolare ministeriale n. 44 del 2013, i soggetti interessati alla salvaguardia in parola devono presentare istanza di accesso al beneficio presso la Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza degli stessi, dove sono istituite le Commissioni competenti ad esaminare le istanze.
I lavoratori interessati, unitamente all’istanza, devono produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 2000 e s.m.i., relativa al provvedimento di congedo o al provvedimento di concessione relativo alla fruizione dei permessi (v. circolare ministeriale n. 44 del 2013).
Il termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia in parola è il 26 febbraio 2014, vale a dire 120 giorni dalla data di pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2013, della legge n. 124 del 2013 di conversione del decreto legge n. 102 del 2013.