Home Pensioni Da contributi Pensione anticipata Contribuzione Da riscatto Anni praticantato promotori finanziari
-
Contributo di perequazione
-
Cristallizzazione del diritto alla pensione anticipata
-
Decorrenza
-
Disposizioni eccezionali
-
La pensione anticipata
-
NASpI e pensione anticipata
-
Optanti per il sistema contributivo dal 1° gennaio 2012
-
Penalizzazione
-
Requisiti per soggetti iscritti al 31 dicembre 1995
-
Requisiti per soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996
-
Risposte a quesiti
Anni praticantato promotori finanziari
Modalità e termini per l'esercizio della facoltà di riscatto
(circ.89/1998)
L’articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto citato ha in particolare stabilito quanto segue:
- la presentazione - da parte dei soggetti abilitati della domanda di riscatto deve essere effettuata entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di iscrizione del promotore finanziario all’Istituto;
- la domanda di riscatto, da presentare alla competente Sede dell’Istituto, deve essere corredata dalla certificazione della Consob attestante il periodo di svolgimento del praticantato, ovvero, in subordine, da autocertificazione;
- per i periodi di praticantato esauriti anteriormente all’11 novembre 1997, data di entrata in vigore del decreto medesimo, il termine di sei mesi - di cui al commi 1 - decorre da tale data e, conseguentemente, la domanda deve essere presentata entro l’11 maggio 1998.
La domanda può essere formulata in forma libera. Per semplificare ed uniformare gli adempimenti degli interessati e delle Sedi sono stati predisposti gli uniti moduli (All.1) da duplicare a cura delle Sedi.
Anni praticantato promotori finanziari
Calcolo e pagamento dell'onere di riscatto
(circ.89/1998)
Le Sedi provvederanno ad istruire le domande di riscatto presentate nei termini e a concedere l’autorizzazione al versamento dei contributi nella gestione commercianti per il periodo di praticantato oggetto della domanda.
Si fa presente che l’importo dei contributi da versare proporzionalmente alla durata del periodo stesso - è determinato dagli oneri previsti dalle norme che regolano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo ovvero con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall’art.1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
La disciplina per il calcolo dell’onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistemi predetti, è dettata dall’articolo 2, commi 3,4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
Si richiamano pertanto le disposizioni impartite in materia al punto 3 della circolare n. 162 del 19 luglio 1997 nonché le disposizioni a suo tempo impartite in materia di determinazione della riserva matematica con le modalità previste dall’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n.1338 da inquadrare, ovviamente, nella specifica normativa concernente la previdenza dei promotori finanziari.
Ai fini della determinazione dell’importo di cui al comma 3, dell’art.3 del decreto medesimo, si comunica che il valore dell’onere di riscatto deve essere moltiplicato per il coefficiente 0,265623.
Il comma 2, dell’articolo 3 del decreto in parola stabilisce che "il pagamento dell’onere di riscatto deve essere effettuato, a pena di decadenza, in unica soluzione entro sessanta giorni dalla data di ricezione della lettera con cui l’INPS comunica l’accoglimento della domanda di autorizzazione al riscatto.
Il successivo comma 3, del decreto prevede infine la possibilità per l’interessato di richiedere - entro il termine indicato nel comma 2 (sessanta giorni), il versamento rateale dell’onere di riscatto contributivo per il quale è ammessa una rateizzazione in misura non superiore a quattro rate semestrali, con applicazione dell’interesse annuo al tasso legale.
Il contenuto della presente circolare dovrà essere portato a conoscenza degli interessati, delle organizzazioni di categoria e dei consulenti del lavoro, utilizzando i consueti canali d’informazione.
Anni praticantato promotori finanziari
(circ.89/1998)
Con circolare n. 17, punto 4, del 25 gennaio 1997, è stato precisato che ai soggetti di cui al comma 198 dell’art.1 della legge 662/1996, che svolgono attività in qualità di praticanti promotori finanziari ai sensi dell’art.8 del regolamento Consob n. 5388/1991, è consentita - all’atto dell’iscrizione all’Istituto - la facoltà di riscatto per i periodi di praticantato non coperti da contribuzione obbligatoria ai fini pensionistici.
A scioglimento della riserva contenuta nella citata circolare, si evidenzia che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con decreto del 22 ottobre 1997 - pubblicato sulla G.U. n.263 dell’11 novembre 1997, ha dettato le modalità e termini d’esercizio della facoltà di riscatto attribuita ai promotori finanziari per gli anni di "praticantato".
Anni praticantato promotori finanziari
Soggetti che hanno titolo al riscatto
(circ.89/1998)
I promotori finanziari, al fine di avvalersi della facoltà di riscatto dei periodi di praticantato, dovranno risultare iscritti - in qualità di promotori finanziari - oltre che all’Istituto anche nell’apposita sezione dell’albo dei promotori finanziari, così come previsto dall’articolo 13 del regolamento n.10629/1997 approvato dalla Consob con deliberazione dell’8 aprile 1997.