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Seconda salvaguardia - 55.000
L’articolo 22, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando le disposizioni di salvaguardia stabilite dall’articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011, dall’articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, della legge n. 14 del 2012 e del decreto interministeriale del 1° giugno 2012, stabilisce che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, continuano ad applicarsi a 55.000 soggetti appartenenti alle sottoindicate categorie di lavoratori, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.
Il comma 2 del predetto articolo 22 ha, altresì, stabilito che l'Istituto provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico di 55.000 domande di pensione, l’Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci in argomento.
L’articolo 24 del decreto legge in argomento ha altresì previsto, per gli anni 2012, 2013 ed a decorrere dal 2014, la copertura finanziaria annuale degli oneri derivanti dall’articolo 22.
Come previsto dal comma 2 del predetto articolo 22, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze dell’8 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013, ha definito le modalità di attuazione della salvaguardia in argomento.
Con il presente messaggio, a scioglimento della riserva formulata al punto 6 del messaggio n. 13343 del 9 agosto 2012, si forniscono le prime istruzioni operative per l’applicazione delle disposizioni in oggetto.
Seconda salvaguardia - 55.000
Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione alla salvaguardia
(msg.4678/2013)
Preliminarmente, si elencano le tipologie di lavoratori di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla 7 agosto 2012, n. 135 e dell’articolo 2 del decreto interministeriale dell’8 ottobre 2012 ed i relativi criteri di ammissione alla salvaguardia:
Lavoratori di cui all’articolo 22, comma 1, della legge n. 135 del 2012 e del decreto interministeriale dell’8 ottobre 2012 |
Criteri di ammissione alla salvaguardia |
---|---|
a) lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato in sede governativa accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali |
Accordi stipulati in sede governativa entro il 31.12.2011 Cessazione dall’attività lavorativa e collocamento in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 in data precedente, pari o successiva al 4.12.2011 Perfezionamento dei requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 1991, ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991 |
b) lavoratori per i quali era previsto da accordi l’accesso ai Fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996 |
Accordi stipulati alla data del 4.12.2011 Titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996 da data successiva al 4.12.2011 Permanenza a carico dei Fondi di solidarietà di settore fino a 62 anni di età |
c) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione |
Autorizzazione antecedente alla data del 4.12.2011 Non rioccupati dopo l’autorizzazione Con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011 Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015 |
d) lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro: - in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articolo 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile ovvero - in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale |
Data di risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31.12.2011 Non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa successivamente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015 |
L’articolo 6 del citato decreto interministeriale dell’8 ottobre 2012 ha ripartito come segue il numero complessivo dei 55.000 soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla 7 agosto 2012, n. 135:
Tipologia di soggetti |
Contingente numerico |
---|---|
Lavoratori destinatari di programmi di gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo degli ammortizzatori sociali, sulla base di accordi stipulati in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 (lett. a) |
40.000 |
Fondi di solidarietà (lett. b) |
1.600 |
Prosecutori volontari (lett. c) |
7.400 |
Lavoratori cessati ai sensi dell’art. 6, comma 2-ter, del decreto legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 (lett. d) |
6.000 |
TOTALE |
55.000
|
Con riferimento ai lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettere da a) a d), della legge n. 214 del 2011 ed all’articolo 2, comma 1, lettere da a) a d), del decreto interministeriale dell’1.6.2012, rimasti esclusi dal beneficio di cui all’articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011 (c.d. salvaguardia dei 65.000), le Sedi avranno cura di riesaminare le relative posizioni verificando la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all’articolo 22 della legge n. 135 del 2012 ed al decreto interministeriale dell’8.10.2012 ai fini del riconoscimento del relativo beneficio (c.d. salvaguardia dei 55.000).
Seconda salvaguardia - 55.000
Lavoratori per i quali era previsto da accordi stipulati alla data del 4.12.2011 l’accesso ai Fondi di solidarietà - Lettera B
(msg.4678/2013)
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 1.600 unità.
Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996 da data successiva al 4.12.2011, sulla base di accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011.
Per tali lavoratori è prevista la permanenza a carico dei citati Fondi fino a 62 anni di età, ancorché gli stessi maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previgenti.
Per gli assegni erogati dai Fondi di solidarietà del personale del credito e del personale del credito cooperativo, nonché del personale del Gruppo Ferrovie dello Stato, la scadenza dell’assegno - esclusivamente per consentire la maturazione dei 62 anni di età - può superare il periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo di settore, avendo i relativi Comitati amministratori assunto in merito apposite delibere.
Come comunicato al punto 4) del messaggio n. 20944 del 19.12.2012, le domande presentate con decorrenza assegno straordinario dal 1° febbraio 2013 hanno carattere di prenotazione e sono acquisite dalle Sedi solo dopo l’autorizzazione alla liquidazione da parte della Direzione centrale pensioni.
Dal monitoraggio effettuato per l’individuazione - tra i titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011 e tra i titolari di assegno straordinario da data successiva - dei destinatari della normativa in deroga, è risultato che i due contingenti numerici dei soggetti appartenenti alla categoria dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito, pari rispettivamente a 17.710 unità e 1.600 unità, che possono usufruire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, della normativa previgente la riforma per l’accesso la pensionamento, è da considerarsi esaurito con la decorrenza 1° aprile 2013 (cfr. messaggio n. 3771 del 4 marzo 2013).
Tuttavia, la Direzione centrale pensioni continuerà ad effettuare l’attività di monitoraggio illustrata nel citato messaggio del 19 dicembre 2012, con cadenza mensile, al fine di tenere conto delle eventuali disponibilità che si dovessero verificare nel plafond assegnato.
Poiché con riguardo al secondo contingente (pari a 1.600 unità) la legge n. 135/2012 prevede un termine iniziale (anno 2014) per la relativa copertura finanziaria, ma non un termine finale, le Sedi potranno prendere in considerazione anche le domande di assegno straordinario finalizzato alla pensione in deroga con decorrenza successiva al 31 dicembre 2019.
Esaurimento del contingente con l’ultima decorrenza utile al 1° gennaio 2015 (msg.9611/2014)
Come è noto, il decreto 1° giugno 2012 ha determinato in 17.710 unità il contingente numerico dei lavoratori titolari di assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà di settore interessati dalla concessione del beneficio della deroga in oggetto.
Il citato decreto del 1° giugno ha anche previsto che al beneficio possano essere ammessi i soggetti autorizzati dall’INPS, al quale la legge affida il complessivo monitoraggio del numero del lavoratori beneficiari della salvaguardia (articolo 24, comma 15).
L’Istituto effettua il monitoraggio delle domande di assegno straordinario presentate, per i lavoratori che intendano avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di riforma, secondo il criterio – stabilito dalla legge - della data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Come altresì noto, il decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla legge n. 135/2012, e il successivo decreto attuativo dell’8 ottobre 2012 pubblicato nella GU n. 17 del 21 gennaio 2013, ha previsto l’ampliamento del sopra richiamato contingente, per ulteriori 1.600 unità.
Il messaggio n. 20944 del 19 dicembre 2012 ha illustrato le modalità di presentazione delle domande di assegno straordinario in salvaguardia, le quali hanno carattere di prenotazione e sono acquisite dalle Sedi solo dopo l’autorizzazione alla liquidazione da parte della Direzione centrale pensioni.
Dal monitoraggio effettuato per l’individuazione - tra i titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011 e tra i titolari di assegno straordinario da gennaio 2012 - dei destinatari della normativa in salvaguardia, è risultato che il contingente dei soggetti appartenenti alla categoria dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito, pari a 19.310 unità (17.710 decreto del 1° giugno 2012 + 1.600 legge n. 135/2012), che potranno usufruire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, della normativa previgente la riforma per l’accesso al pensionamento, è da considerarsi esaurito con l’ultima decorrenza utile al 1° gennaio 2015 (cessazione rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2014).
In considerazione tuttavia della natura dinamica del predetto monitoraggio, la Direzione centrale pensioni continuerà ad effettuare tale attività, illustrata nel richiamato messaggio n. 20944, con cadenza mensile al fine di tenere conto delle eventuali disponibilità che si dovessero verificare nei plafond assegnati, aggiornando i dati relativi.
Seconda salvaguardia - 55.000
Lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali - Lettera A
(msg.4678/2013)
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 40.000 unità.
Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultano cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali maturano i requisiti per il pensionamento, vigenti prima del 6 dicembre 2011, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della medesima legge.
Nel computo di detti lavoratori devono essere considerati anche quelli ai quali è stata estesa, da disposizioni legislative successive, l’applicazione della legge n. 223 del 1991, più precisamente:
- l’articolo 7, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo ai lavoratori licenziati da aziende del commercio con più di 50 dipendenti e fino a 200, ( tali lavoratori sono indicati in procedura dsweb con codice intervento 013, per effetto della data di licenziamento fino al 30.12.2012), da agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e da imprese di vigilanza (tali lavoratori sono indicati in procedura dsweb con codice intervento 014, per effetto della data di licenziamento fino al 30.12.2012);
- l’art. 1 bis del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito in legge 3 dicembre 2004, n. 291 integrato e modificato dell’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge 27 ottobre 2008, n. 166 relativo ai lavoratori del trasporto aereo e delle società derivate (in procedura dsweb indicati con codice intervento 562);
- l’articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 relativo ai lavoratori delle società di gestione aeroportuale e delle società da queste derivate (in procedura dsweb indicati con codice intervento 561).
Ai lavoratori di cui al presente punto destinatari del beneficio in parola continua ad applicarsi la disciplina in materia di indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata.
Atteso che la prestazione dell’indennità di mobilità può essere sospesa nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, si precisa che il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria - entro il quale deve avvenire la maturazione dei requisiti per il pensionamento- deve essere verificato tenendo conto della data del 21 gennaio 2013, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto interministeriale dell’8 ottobre 2012.
Pertanto, gli eventuali periodi di sospensione della percezione dell’indennità di mobilità, successivi al 21 gennaio 2013, non possono essere considerati rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono maturare i requisiti per il pensionamento.
Ne consegue anche che i periodi di sospensione non potranno in ogni caso essere considerati, ai fini della determinazione del periodo di fruizione, per i lavoratori licenziati successivamente alla predetta data del 21 gennaio 2013.
Si specifica, inoltre, che i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità in deroga non rientrano nel novero dei destinatari della salvaguardia in parola, posto che la norma di legge in argomento si riferisce ai lavoratori che godono dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 1991 e dunque alla sola indennità di mobilità ordinaria. Al riguardo, si fa rinvio ai chiarimenti forniti al punto 1 del messaggio n. 3890 del 5 marzo 2013.
Si precisa infine che i lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato accordi in sede non governativa (per es: accordi aziendali o regionali o comunque locali) sono esclusi dalla presente salvaguardia.
Con riferimento ai lavoratori in esame, l’articolo 3 del decreto interministeriale dell’8 ottobre 2012 ha disposto che le imprese comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro:
- entro il 20 febbraio 2013 e cioè entro 30 gg. dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013, l’elenco nominativo dei lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2012, indicando per ogni lavoratore interessato la data del licenziamento;
- entro il 31 marzo di ogni anno successivo al 2012 l’elenco nominativo dei lavoratori che saranno licenziati, in ciascun anno di riferimento, in base al programma di gestione delle eccedenze, indicando per ogni lavoratore interessato la data del licenziamento.
Detti elenchi di lavoratori dovranno essere trasmessi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro, utilizzando un file Excel che dovrà esporre i dati secondo il modello di cui all’allegato 4.
Tale modello sarà debitamente pubblicato nei siti istituzionali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dell’Inps, nei quali sarà specificato l’indirizzo elettronico presso cui inviare detto file.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro provvederà successivamente a trasmette all’Istituto, entro 15 giorni dal ricevimento, l’elenco nominativo dei lavoratori licenziati e/o da licenziare, attestando che detti elenchi scaturiscono da accordi governativi stipulati entro il 31.12.2011.
L’Istituto al ricorrere dei prescritti requisiti, ammette, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, i nominativi dei lavoratori in essi contenuti alla procedura di monitoraggio per l’identificazione dei potenziali destinatari della salvaguardia in argomento.
Durata speciale dell'indennità di mobilità (msg.9917/2014)
Si richiama l’attenzione degli operatori di Sede territoriale relativamente alla norma che dispone l’applicazione ai destinatari della salvaguardia pensionistica - di cui all’art. 22, comma 1 lettera a) del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ( c.d. seconda salvaguardia), così come modificato dall’articolo 1, comma 1, lett. a), della legge n. 147 del 2014 (cfr. msg. 8881 del 19.11.2014) - della disciplina ordinaria in materia di durata dell’indennità di mobilità prevista dall’articolo 7, commi da 1 a 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223 in vigore alla data del 31.12.2011.
La durata ordinaria dell’indennità di mobilità finora prescritta dalle norme vigenti e valida per i licenziamenti fino al 30.12.2014, dovrà, pertanto, essere ulteriormente mantenuta solo limitatamente ai lavoratori salvaguardati ai fini pensionistici, ai sensi e per gli effetti della predetta normativa relativa alla c.d. “seconda salvaguardia”.
Conseguentemente, posto che la durata di cui all’articolo 7, commi da 1 a 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è rivolta unicamente ai predetti lavoratori in mobilità ordinaria a cui verrà rilasciata la certificazione della citata salvaguardia, è necessario che le domande di mobilità di questi lavoratori siano specificamente identificate dal codice di intervento 210 la cui presenza nella procedura Dsweb non determinerà l’applicazione della riduzione della durata dell’indennità di mobilità, prevista dal regime transitorio, ex art. 2 comma 46 della legge n. 92 del 2012, nonostante che la data di licenziamento intervenga nel periodo dal 31-12-2014 al 30-12-2016.
L’elenco dei lavoratori nei confronti dei quali deve essere inserito il predetto codice di intervento - comunicato a questo Istituto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art 3, comma 2 del DM del 8.10 2012 - verrà trasmesso alle Sedi regionali e territoriali (con una cadenza temporale che tenga conto delle predette comunicazioni ministeriali) dalla Direzione Centrale delle Prestazioni a sostegno del reddito con appositi messaggi, contenenti i dati identificativi informativi relativi ai singoli lavoratori, previsti nel predetto decreto ministeriale.
Le singole Direzioni regionali avranno cura di creare un file unico degli elenchi dei lavoratori via via trasmessi da questa Direzione centrale, estrapolando dagli stessi - sulla base della residenza del lavoratore – quelli di propria competenza e implementeranno detto elenco regionale con l’indicazione della Struttura territoriale competente. La Direzione regionale avrà cura, altresì, di aggiornare l’elenco in parola e comunicare gli aggiornamenti alle Strutture territoriali.
Gli operatori del sostegno del reddito di Sede territoriale dovranno gestire le relative domande di mobilità con il seguente percorso istruttorio:
- verificare che il soggetto, che abbia presentato domanda di mobilità a seguito di licenziamenti a far data dal 31.12. 2014, sia presente nel predetto elenco unico regionale;
- verificare che prima del predetto licenziamento, l’istante abbia usufruito, senza soluzione di continuità, della prestazione Cigs fino alla data del licenziamento stesso;
- istruire e definire la predetta domanda di mobilità, inserendo – ove il lavoratore sia presente nel predetto elenco regionale - il codice di intervento 210; ciò permetterà di erogare l’indennità di mobilità secondo la durata di cui all’articolo 7, commi da 1 a 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- inviare all’operatore della linea prodotto/servizio assicurato pensionato una nota con la quale chiede se il lavoratore che ha presentato la domanda di mobilità, rientri o meno nella salvaguardia ai sensi della predetta legge n. 135 del 2012 (seconda salvaguardia) e, conseguentemente, sia stato destinatario della connessa certificazione di salvaguardia;
- in caso di risposta positiva (cioè di presenza di certificazione di salvaguardia), non si dovrà procedere ad ulteriori operazioni e, pertanto, la prestazione di mobilità rimarrà con la durata connessa allo specifico codice intervento 210 (durata speciale ex articolo 7, commi da 1 a 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, posto che la durata ordinaria per i licenziati dal 31.12.2014 sarà quella prevista nel décalage di cui all’art. 2 comma 46 della legge n. 92 del 2012);
- in caso di risposta negativa (ovvero, assenza di certificazione di salvaguardia), bisognerà, invece, intervenire in “variazione” sulla procedura Dsweb, eliminando il codice intervento 210 in modo tale che la stessa procedura automaticamente applichi il regime transitorio sulla durata dell’indennità di mobilità. Al riguardo, si richiama l’attenzione su tale ultimo adempimento al fine di evitare che dal mancato intervento di variazione possa derivare l’erogazione illegittima di prestazioni indebite connesse alla maggiore durata della mobilità e, conseguentemente, le relative responsabilità.
Le Direzioni Regionali avranno il compito di monitorare, verificando in maniera puntuale, che tutti i soggetti salvaguardati di propria competenza ex lege n. 135 del 2012 e successive integrazioni e modificazioni, licenziati dal 31-12-2014 al 30-12-2016, siano stati gestiti correttamente dalle Strutture territoriali competenti, secondo le predette indicazioni.
Seconda salvaguardia - 55.000
Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione - Lettera C
(msg.4678/2013) (art. 22, comma 1, lettera c)
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 7.400 unità.
Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione antecedentemente al 4 dicembre 2011 che:
- perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima del 6 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2015 (entro il trentaseiesimo mese successivo al 6.12.2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011);
- non hanno ripreso alcuna attività lavorativa successivamente alla data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione, ad eccezione dello svolgimento di lavoro socialmente utile che non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro (cfr. punto 2.4 del messaggio n. 13343 del 9.8.2012);
- possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011.
La condizione della mancata ripresa di alcuna attività lavorativa successivamente alla data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione, deve essere resa nota dall’interessato mediante la sottoscrizione della dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e verificata sulla base delle informazioni delle banche dati nella disponibilità dell’Istituto. A tal riguardo si fa rinvio a quanto chiarito al punto 3 del messaggio n. 1500 del 24.1.2013.
Si precisa che le autorizzazioni ai versamenti volontari relative a periodi di lavoro part-time (art. 8 del d.lgs. n. 564 del 1996), nonché, a periodi di sospensione del rapporto di lavoro non coperti da contribuzione (es. aspettative non retribuite), non potendo essere equiparate alle autorizzazioni alla prosecuzione volontaria relative a periodi di cessazione del rapporto di lavoro, non consentono ai lavoratori autorizzati di beneficiare della salvaguardia in esame (vedi punto 2.4.1 del messaggio n. 13343 del 9.8.2012).