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Benefici per lo svolgimento di lavori usuranti
Decorrenza del beneficio
(msg.12693/2011)
Il comma 9 del più volte richiamato articolo 1 dispone che i benefici di cui allo stesso articolo 1 spettano, fermo restando quanto disciplinato dall’articolo 3, con effetto dalla prima decorrenza utile dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (26 maggio 2011) purché, in ogni caso, successiva alla data di cessazione del rapporto di lavoro.