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Benefici per lo svolgimento di lavori usuranti
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Comunicazione da parte dell’Ente previdenziale
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Copertura finanziaria
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Decorrenza del beneficio
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Decorrenza della pensione
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Differimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico
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Incumulabilità con altri benefici
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Lavoratori che perfezionano il requisito agevolato sia nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti che in una delle Gestioni del lavoratori autonomi
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Lavoratori iscritti al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
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Meccanismo di salvaguardia
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Obblighi di comunicazione del datore di lavoro riguardanti lo svolgimento di attività faticose e pesanti
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Personale viaggiante e di macchina iscritto al Fondo Ferrovieri
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Presentazione della domanda per l’accesso al beneficio e relativa documentazione
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Presentazione domanda di pensione e riconoscimento del beneficio
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Procedimento accertativo
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Riconoscimento del beneficio pensionistico a lavoratori che hanno raggiunto la massima anzianità contributiva
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Ricorsi e riesami
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Titolari di assegno o pensione di invalidità
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Benefici per lo svolgimento di lavori faticosi e pesanti (lavori usuranti)
Ricorsi e riesami
(msg.22647/2011)
Come disposto dall’articolo 8, comma 1, del decreto interministeriale, tutti i ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di rigetto della domanda di accesso al beneficio pensionistico, per motivi attinenti al merito, adottati dall’ente previdenziale in esito al procedimento accertativo, devono essere presentati ai Comitati regionali per i rapporti di lavoro, territorialmente competenti, costituiti presso le Direzioni regionali per il lavoro, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo del 23 aprile 2004, n. 124, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto. Decorso il termine di 90 giorni previsto per la decisione, il ricorso si intende respinto.
In caso di ricorsi presentati all’INPS, attinenti al merito del provvedimento di rigetto, si deve procedere alla trasmissione degli stessi alle Direzioni Regionali dell’Istituto per il successivo inoltro ai predetti competenti Comitati regionali per i rapporti di lavoro.
Le domande respinte per motivi diversi dal merito dovranno essere riesaminate, su istanza dell’interessato, dalla Struttura territoriale che ha adottato il provvedimento di reiezione.