Eureka Previdenza

Benefici per lo svolgimento di lavori usuranti

Procedimento accertativo

(msg.9963/2014) (msg.1391/2018) (msg.1660/2019)

 

Benefici per lo svolgimento di lavori usuranti

Procedimento accertativo

(msg.9963/2014) (msg.1391/2018) (msg.1660/2019)

 

Domande del 2019

Domande del 2019 (msg.1660/2019)

La domanda di accesso al beneficio di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b-ter), del decreto legislativo n. 67/2011 deve essere presentata entro il 1° maggio 2019 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini sopra individuati, e sempre che sia accertato il possesso dei requisiti prescritti, la decorrenza della pensione è differita secondo le scansioni temporali indicate al precedente paragrafo 3.

La domanda di accesso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione minima necessaria indicata nella tabella A allegata al decreto 20 settembre 2011 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all’articolo 1, comma 1, lettere da a) a d) del decreto legislativo n. 67/2011, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto 20 settembre 2017 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La domanda di riconoscimento del beneficio e la relativa documentazione devono essere presentate telematicamente, fermo restando la possibilità di utilizzare il modulo “AP45” reperibile sul sito internet dell’Istituto www.inps.it nella sezione “Modulistica”.

Domande del 2018

Domande del 2018 (msg.1391/2018)

La domanda di accesso al beneficio di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b-ter), del decreto legislativo n. 67 del 2011 deve essere presentata entro il 1° maggio 2018 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.
Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini sopra individuati, e sempre che sia accertato il possesso dei requisiti prescritti, la decorrenza della pensione è differita secondo le scansioni temporali indicate al precedente paragrafo 3.
La domanda di accesso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione minima necessaria indicata nella tabella A allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 settembre del 2011, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all’articolo 1, comma 1, lettere da a) a d) del decreto legislativo n. 67 del 2011, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali del 20 settembre 2017.
La domanda di riconoscimento del beneficio e la relativa documentazione devono essere presentate telematicamente alla struttura territorialmente competente, fermo restando la possibilità di utilizzare il modulo AP45 reperibile sul sito internet dell’Istituto www.inps.it nella sezione “Modulistica”.

Domande prima del 2018

Nel caso in cui l’interessato presenti domanda entro il 1° marzo, senza ancora aver perfezionato i prescritti requisiti ma sia nelle condizioni per poterli maturare entro il 31 dicembre, l’Istituto, entro il 30 ottobre, comunicherà l’accoglimento della domanda con riserva.

L’efficacia del provvedimento di accoglimento resta subordinata al successivo accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre.

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