Eureka Previdenza

Benefici per lo svolgimento di lavori faticosi e pesanti (lavori usuranti)

Presentazione della domanda per l’accesso al beneficio e relativa documentazione

(msg.12693/2011, msg. 16762/2011, msg.22647/2011) (msg.794/2017) (msg.1391/2018) (msg.1660/2019) (msg.1100/2023) (msg.812/2024)

 

Benefici per lo svolgimento di lavori faticosi e pesanti (lavori usuranti)

Presentazione della domanda per l’accesso al beneficio e relativa documentazione

(msg.12693/2011, msg. 16762/2011, msg.22647/2011) (msg.794/2017) (msg.1391/2018) (msg.1660/2019) (msg.1100/2023) (msg.812/2024)

 

Presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio entro il 1° maggio 2024 e relativa documentazione

Presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio entro il 1° maggio 2024 e relativa documentazione (msg.812/2024)

La domanda di accesso al beneficio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo n. 67 del 2011, deve essere presentata entro il 1° maggio 2024 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini sopra individuati, e sempre che sia accertato il possesso dei requisiti prescritti, la decorrenza della pensione è differita secondo le scansioni temporali indicate al precedente paragrafo 3.

La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata telematicamente, corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione minima ai fini della procedibilità della stessa.

In particolare, la domanda di accesso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione indicata nella tabella A allegata al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 20 settembre 2011, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all’articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo n. 67 del 2011, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 20 settembre 2017.

Con riferimento ai lavoratori del settore privato, come chiarito al paragrafo 4 del messaggio n. 3435 del 28 febbraio 2012, qualora dalla documentazione sopra indicata non risulti inequivocabilmente lo svolgimento dell’attività faticosa e pesante, ai fini del riconoscimento del beneficio in parola, è possibile produrre ogni ulteriore documentazione equipollente, contenente elementi utili e probanti l’attività svolta. L’intera documentazione da analizzare deve risalire all’epoca in cui sono state svolte le attività particolarmente faticose e pesanti e la stessa non può, pertanto, essere sostituita da dichiarazioni del datore di lavoro rilasciate “ora per allora”.

Per le attività lavorative svolte a decorrere dall'anno 2011, sono utili le comunicazioni obbligatorie trasmesse dal datore di lavoro al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e dell’articolo 6 del decreto interministeriale 20 settembre 2011.

Si precisa infine che, ai fini dell’applicazione della rivalutazione dei turni notturni di cui all’articolo 1, comma 170, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di 12 ore sulla base di accordi o contratti collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016, è altresì richiesta la presentazione di detti accordi o contratti. Al riguardo, si chiarisce che, al fine di provare, in modo inequivocabile, l’adibizione a una mansione per la quale sia prevista una organizzazione sistematica del lavoro su turni di 12 ore, con turni svolti per almeno 6 ore nel periodo notturno, è possibile produrre qualsiasi ulteriore documentazione utile.

Presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio entro il 1° maggio 2023 e relativa documentazione

Presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio entro il 1° maggio 2023 e relativa documentazione (msg.1100/2023)

La domanda di accesso al beneficio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo n. 67 del 2011, deve essere presentata entro il 1° maggio 2023 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini sopra individuati, e sempre che sia accertato il possesso dei requisiti prescritti, la decorrenza della pensione è differita secondo le scansioni temporali indicate al precedente paragrafo 3.

La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata telematicamente, corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione minima ai fini della procedibilità della stessa.

In particolare, la domanda di acceso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione indicata nella tabella A allegata al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 20 settembre 2011, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all’articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo n. 67 del 2011, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del 20 settembre 2017, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.

Con riferimento ai lavoratori del settore privato, come chiarito al paragrafo 4 del messaggio n. 3435 del 28 febbraio 2012, qualora dalla documentazione sopra indicata non risulti inequivocabilmente lo svolgimento dell’attività faticosa e pesante, ai fini del riconoscimento del beneficio in parola, è possibile produrre ogni ulteriore documentazione equipollente, contenente elementi utili e probanti l’attività svolta. L’intera documentazione da analizzare deve risalire all’epoca in cui sono state svolte le attività particolarmente faticose e pesanti e la stessa non può, pertanto, essere sostituita da dichiarazioni del datore di lavoro rilasciate “ora per allora”.

Si precisa, infine, che, ai fini dell’applicazione della rivalutazione dei turni notturni di cui all’articolo 1, comma 170, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di 12 ore sulla base di accordi o contratti collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016, è altresì richiesta la presentazione di detti accordi o contratti. Al riguardo si chiarisce che, al fine di provare in modo inequivocabile l’adibizione a una mansione per la quale sia prevista una organizzazione sistematica del lavoro su turni di 12 ore, con turni svolti per almeno 6 ore nel periodo notturno, è possibile produrre qualsiasi ulteriore documentazione utile.

Presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio entro il 1° maggio 2022 e relativa documentazione

Presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio entro il 1° maggio 2022 e relativa documentazione (msg.1201/2022)

La domanda di accesso al beneficio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo n. 67 del 2011 deve essere presentata entro il 1° maggio 2022 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini sopra individuati, e sempre che sia accertato il possesso dei requisiti prescritti, la decorrenza della pensione è differita secondo le scansioni temporali indicate al precedente paragrafo 3.

La domanda di accesso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione minima necessaria indicata nella tabella A allegata al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 20 settembre 2011, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all’articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo n. 67 del 2011, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto 20 settembre 2017 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.

Ai fini dell’applicazione della rivalutazione dei turni notturni di cui all’articolo 1, comma 170, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di 12 ore, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016, è altresì richiesta la presentazione dell’accordo/contratto collettivo sottoscritto entro la data del 31 dicembre 2016 dal quale risulti che il lavoro è articolato in turni di 12 ore, svolti per almeno 6 ore nel periodo notturno.

La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata telematicamente, corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione minima richiesta.

Presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio entro il 1° maggio 2021 e relativa documentazione

Presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio entro il 1° maggio 2021 e relativa documentazione (msg.1169/2021)

La domanda di accesso al beneficio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo n. 67 del 2011 deve essere presentata entro il 1° maggio 2021 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini sopra individuati, e sempre che sia accertato il possesso dei requisiti prescritti, la decorrenza della pensione è differita secondo le scansioni temporali indicate al precedente paragrafo 3.

La domanda di accesso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione minima necessaria indicata nella tabella A allegata al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 20 settembre 2011, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all’articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo n. 67 del 2011, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto 20 settembre 2017 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.

Ai fini dell’applicazione della rivalutazione dei turni notturni di cui all’articolo 1, comma 170, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di 12 ore sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016, è altresì richiesta la presentazione dell’accordo/contratto collettivo sottoscritto entro la data del 31 dicembre 2016, dal quale risulti che il lavoro è articolato in turni di 12 ore, svolti per almeno 6 ore nel periodo notturno.

La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata telematicamente, corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione minima richiesta.

Presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° maggio 2019 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020

Presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio entro il 1° maggio 2019 e relativa documentazione

La domanda di accesso al beneficio di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b-ter), del decreto legislativo n. 67/2011 deve essere presentata entro il 1° maggio 2019 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini sopra individuati, e sempre che sia accertato il possesso dei requisiti prescritti, la decorrenza della pensione è differita secondo le scansioni temporali indicate al precedente paragrafo 3.

La domanda di accesso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione minima necessaria indicata nella tabella A allegata al decreto 20 settembre 2011 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all’articolo 1, comma 1, lettere da a) a d) del decreto legislativo n. 67/2011, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto 20 settembre 2017 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La domanda di riconoscimento del beneficio e la relativa documentazione devono essere presentate telematicamente, fermo restando la possibilità di utilizzare il modulo “AP45” reperibile sul sito internet dell’Istituto www.inps.it nella sezione “Modulistica”.

Presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° maggio 2018 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019

Presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio entro il 1° maggio 2018 e relativa documentazione
La domanda di accesso al beneficio di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b-ter), del decreto legislativo n. 67 del 2011 deve essere presentata entro il 1° maggio 2018 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.
Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini sopra individuati, e sempre che sia accertato il possesso dei requisiti prescritti, la decorrenza della pensione è differita secondo le scansioni temporali indicate al precedente paragrafo 3.
La domanda di accesso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione minima necessaria indicata nella tabella A allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 settembre del 2011, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all’articolo 1, comma 1, lettere da a) a d) del decreto legislativo n. 67 del 2011, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 settembre 2017.
La domanda di riconoscimento del beneficio e la relativa documentazione devono essere presentate telematicamente alla struttura territorialmente competente, fermo restando la possibilità di utilizzare il modulo AP45 reperibile sul sito internet dell’Istituto www.inps.it nella sezione “Modulistica”.

Presentazione domande dal 2017

Presentazione domande dal 2017 (msg.794/2017) (circ.90/2017)

La legge 232/2016, all’articolo 1, commi da 206 a 208, reca disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge n. 214 del 2011.

In particolare, con effetto dal 1° gennaio 2017, l’articolo 1, comma 206, lettera d) della legge n. 232 del 2016 ha modificato l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011 prevedendo che, ai fini dell'accesso al beneficio in parola, il lavoratore deve trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione entro il:

  • 1° marzo 2017, qualora perfezioni i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2017;
  • 1° maggio 2017, qualora perfezioni i prescritti requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

Al riguardo si rammenta che, come previsto dal comma 4 del citato articolo 2, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre i termini di cui sopra comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:

  1. un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari ad un mese;
  2. due mesi, per un ritardo della presentazione superiore ad un mese ed inferiore a tre mesi;
  3. tre mesi per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

La domanda di certificazione per il riconoscimento del beneficio e la relativa documentazione, devono essere presentate alla competente struttura territoriale dell’Istituto utilizzando la procedura telematica a disposizione dei cittadini o degli enti di patronato, fermo restando la possibilità di utilizzare il modulo AP45 reperibile sul sito internet www.inps.it nella sezione moduli.

Presentazione della domanda fino al 2016

Presentazione della domanda fino al 2016

L’articolo 2 fissa i termini per la presentazione della domanda, volta ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, all’Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto, corredata della necessaria documentazione, dal cui esito può derivare il diritto per l’accesso al pensionamento di anzianità con requisiti agevolati rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori.
Ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 2, il lavoratore interessato al beneficio di cui trattasi deve trasmettere la relativa domanda (su mod.AP45) e la necessaria documentazione:

  1. entro il 30 settembre 2011 qualora abbia già maturato o maturi i requisiti agevolati di cui all'articolo 1 entro il 31 dicembre 2011;
  2. entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Presentazione della domanda

Il comma 2 del citato articolo 2 elenca i documenti, che in copia o estratto, devono corredare la domanda unitamente agli elementi di prova in data certa da cui emerga la sussistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento secondo quanto previsto dall'articolo 1, con riferimento sia alla qualità delle attività svolte sia ai necessari periodi di espletamento del lavoro come stabilito dal medesimo articolo 1, sia alla dimensione ed all'assetto organizzativo dell'azienda, riferibili ad una serie di documenti, puntualmente individuati dallo stesso comma 2.
Si sottolinea che il comma 6 del medesimo articolo 2 pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di rendere disponibile per il lavoratore la documentazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 , nei limiti degli obblighi di conservazione della medesima.
Ai fini dell’accesso al beneficio, il lavoratore interessato deve trasmettere alla sede territorialmente competente dell’ente previdenziale, presso il quale lo stesso è iscritto, la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti e la necessaria documentazione entro i termini fissati dal decreto legislativo. Secondo quanto stabilito con la circolare in parola la domanda è presentata all’ente previdenziale secondo le modalità definite dall’ente medesimo. Per i lavoratori che hanno già maturato o maturino i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011 la data ultima entro la quale deve essere presentata la domanda è fissata al 30 settembre 2011. I lavoratori iscritti all’INPS debbono presentare la domanda, anche tramite Patronati riconosciuti dalla legge, per la quale è stato predisposto il  mod.AP45, allegato al presente messaggio (all. n.2) e disponibile sul sito internet WWW.INPS.IT nella sezione moduli.
Le domande presentate in data anteriore a quella del presente messaggio sono da ritenere utilmente presentate. La documentazione, da produrre a corredo della domanda, deve essere consegnata alla competente Struttura territoriale a cura dell’interessato o del Patronato che lo rappresenta.La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti può essere presentata anche da lavoratori dipendenti che abbiano svolto lavori faticosi e pesanti secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 67 del 2011, e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi.
Si precisa al riguardo che, in tali casi, la riduzione del requisito anagrafico e delle quote deve essere effettuata in funzione dei requisiti previsti, dalla legge n. 247 del 2007, per i lavoratori autonomi.
La circolare ministeriale in argomento individua i seguenti elementi per la procedibilità della domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di attività particolarmente faticose e pesanti:
a) la manifestazione di volontà dell’interessato;
b) la specificazione dei periodi per i quali sono state svolte le attività che danno accesso al beneficio;
c) la documentazione minima necessaria indicata nella tabella A allegata alla circolare stessa.
Stesso argomento trattato nel msg.22647/2011
L’articolo 2 del decreto legislativo n. 67 del 2011, al comma 1, fissa i termini per la presentazione della domanda, volta ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, all’Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto. Quest’ultima deve essere corredata della necessaria documentazione, dal cui esito può derivare il diritto per l’accesso al pensionamento di anzianità con requisiti agevolati rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori. Ai sensi del citato comma 1 dello stesso articolo 2, il lavoratore interessato al beneficio di cui trattasi doveva presentare la relativa domanda e la necessaria documentazione entro il 30 settembre 2011, qualora avesse già maturato o maturi i requisiti agevolati per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011. Secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2, del decreto interministeriale del 20 settembre 2001, gli enti previdenziali procedono all’esame delle istanze presentate in presenza dei seguenti elementi:a) indicazione della volontà di avvalersi, per l’accesso al pensionamento, del beneficio di cui al decreto legislativo;b) specificazione dei periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività lavorative particolarmente faticose e pesanti di cui decreto legislativo;c) documentazione minima necessaria indicata nella tabella A allegata al decreto interministeriale, di cui è parte integrante, relativa alle tipologie di attività lavorative contemplate dal decreto legislativo n. 67 del 2011.La documentazione di cui sopra, prodotta in copia, salvo i casi di comprovata impossibilità, deve riportare la dichiarazione di conformità all’originale rilasciata dal datore di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente la documentazione in originale.Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da copia di un documento valido di identità del dichiarante.

Documentazione

Documentazione
Con riferimento alla documentazione minima necessaria il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito nella più volte citata circolare che in assenza della documentazione minima necessaria, in alcuni casi indicata in via alternativa e cioè equipollente, la domanda non potrà essere considerata procedibile. Peraltro il predetto Dicastero ha precisato che la documentazione, prodotta in copia, che il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore, entro trenta giorni dalla richiesta, tenuto conto degli obblighi di conservazione della medesima, deve riportare, salvo casi di comprovata impossibilità, la dichiarazione di conformità all’originale rilasciata dal datore di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente la documentazione in originale. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da copia di un documento valido di identità del dichiarante. Tutta la documentazione dovrà risalire all’epoca in cui sono state svolte le attività particolarmente faticose e pesanti e non può pertanto essere sostituita da dichiarazioni rilasciate “ora per allora”. La domanda di accesso al beneficio deve essere considerata validamente presentata, anche ai fini dell’individuazione della priorità di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 67, in presenza della sola manifestazione di volontà, con riserva di integrazione degli elementi di cui ai precedenti punti b) e c) entro il 30 settembre 2011. Dovranno essere considerate valide le domande di accesso al beneficio presentate dal 26 maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 67, ancorché mancanti della specificazione dei periodi di svolgimento delle attività lavorative particolarmente faticose e pesanti e della documentazione rilevante ai fini della procedibilità, purché comunque tali elementi siano integrati entro il 30 settembre 2011. Pertanto, le competenti strutture territoriali avranno cura di contattare con sollecitudine i lavoratori iscritti affinché la domanda dagli stessi presentata venga corredata della necessaria documentazione entro il predetto termine del 30 settembre 2011, ai fini della procedibilità della domanda stessa in esito della quale può essere esercitato il diritto per accedere al trattamento pensionistico anticipato, previa presentazione di apposita domanda.Ulteriori indicazioni riguardanti il decreto legislativo n. 67 del 2011 saranno diramate dopo l’emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 4 del decreto legislativo stesso.

Argomento documentazione trattato dal msg.22647/2011

Lo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti deve essere verificato, come precedentemente detto, sulla base della “Documentazione minima da presentare ai fini della procedibilità della domanda”, di cui alla Tabella A allegata al decreto interministeriale.
Ai fini del computo dei periodi minimi richiesti per il riconoscimento del beneficio in questione deve essere verificata la rispondenza tra la documentazione prodotta dall’interessato a corredo della domanda e i dati presenti negli archivi dell’Istituto. Qualora dalla suddetta documentazione non risulti inequivocabilmente lo svolgimento dell’attività faticosa e pesante, secondo le modalità previste dal decreto legislativo, per il riconoscimento del beneficio in parola, le competenti Strutture territoriali avranno cura di rendere edotto l’interessato della necessità di integrare la predetta documentazione, con ogni ulteriore documentazione equipollente, contenente elementi utili e probatori dell’attività dallo stesso svolta, ai fini della procedibilità della domanda presentata.
Le domande presentate entro il 30 settembre 2011 e non corredate della necessaria documentazione possono essere istruite qualora la documentazione integrativa sia pervenuta entro il entro il 6 dicembre 2011. Si rammenta che per le domande di riconoscimento dello svolgimento dei lavori faticosi e pesanti presentate oltre i termini di legge è previsto il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato; diversamente, il predetto differimento non opera per le domande presentate nei termini ancorché successivamente integrate dalla necessaria documentazione.
Di seguito vengono indicati eventuali ulteriori documenti che l’interessato può produrre a corredo della domanda di cui lo stesso può utilmente avvalersi:
Lavori nella cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale

  1. documentazione relativa all’azienda presso cui il lavoratore risulta dipendente nel periodo oggetto di verifica che attesti che la medesima azienda ha svolto attività presso cave di materiale di pietra e ornamentale; -ovvero autorizzazione delle competenti autorità allo svolgimento da parte dell’azienda dell’attività presso cave di materiale di pietra e ornamentale; -ovvero comunicazione alle competenti autorità dell’affidamento della predetta attività a ditta diversa da quella autorizzata.Le competenti Strutture territoriali potranno verificare sulla procedura HYDRA WEB che dall’oggetto sociale dell’azienda risulti desumibile lo svolgimento della predetta attività;
  2. contratto di lavoro con indicazione di “operaio” ovvero di altra qualifica che implica lo svolgimento di mansioni con adibizione alla cava. 

Lavori in cassoni ad aria compressa:

  1. documentazione relativa all’azienda presso cui il lavoratore risulta dipendente nel periodo oggetto di verifica che attesti che la medesima azienda svolge lavori in aria compressa:copia della “denuncia dei lavori in aria compressa” inviata dall’azienda alle autorità competenti (ai sensi dell’articolo 10, DPR n. 321/1956)
  2. copia del documento personale per operai cassonisti previsto ai sensi dell’articolo 17 del DPR n. 321/1956 -ovvero copia del contratto di lavoro nel quale sono riportate le mansioni di lavoro in aria compressa -ovvero scheda delle visite mediche cui vengono sottoposti periodicamente i lavoratori cassonisti.

Lavori svolti da palombari

  1. documentazione relativa all’azienda presso cui il lavoratore risulta dipendente nel periodo oggetto di verifica che attesti che la medesima azienda svolge lavori per i quali sono richieste le prestazioni dei palombari:- certificato rilasciato dalla camera di commercio dal quale risulti lo svolgimento di lavori subacquei e marittimi, bonifica dei fondi marini e degli specchi d'acqua, servizi di supporto alla ricerca scientifica marina subacquea;
  2. copia del libretto di ricognizione rilasciato al palombaro in servizio dal locale dal comandante del porto -ovvero certificato rilasciato dalla capitaneria di porto attestante l’iscrizione al Registro dei palombari;- contratto individuale di lavoro dal quale risulta lo svolgimento dell’attività di palombaro;- busta paga dalla quale risulta la maggiorazione per lo svolgimento dell’attività di palombaro.

Lavori ad alte temperature

  1. contratto di lavoro con l’indicazione della qualifica di operaio;
  2. documentazione attestante i dati presenti negli archivi aziendali dalla quale risulti il periodo durante il quale il lavoratore è stato adibito a lavorazioni che espongono ad alte temperature. Per le mansioni non espressamente indicate a titolo esemplificativo dal decreto interministeriale 19 maggio 1999, e cioè per le mansioni diverse da quelli degli addetti alle fonderie di 2° fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale, la documentazione dovrà comprovare l’esistenza delle condizioni di esposizione ad alte temperature, i cui valori limite sono indicati nella circolare n. 115 del 2001.

Lavorazioni del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio

  1. documentazione relativa all’azienda presso cui il lavoratore risulta dipendente nel periodo oggetto di verifica che attesti che la medesima azienda svolgeva attività di estrazione presso cave per lo svolgimento di attività estrattiva presso cave di materiale di pietra o ornamentale.Le competenti strutture territoriali avranno cura di verificare sulla procedura HYDRA WEB che nell’oggetto sociale dell’azienda risulti desumibile lo svolgimento della predetta attività;
  2. contratto individuale di lavoro dal quale si desume la mansione di “soffiatore”.

Lavori di asportazione dell’amianto

  1. documentazione relativa all’azienda presso cui il lavoratore risulta dipendente nel periodo oggetto di verifica che attesti che la medesima azienda ha svolto attività di asportazione dell’amianto:- copia del piano di lavoro di asportazione dell’amianto comunicato alla competente autorità di vigilanza;
  2. contratto di lavoro individuale.

Lavori espletati in spazi ristretti

  1. documentazione dalla quale risulti che è stata svolta attività in spazi ristretti che espongono il lavoratore a rischi di inalazione di sostanze pericolose, ad esplosioni o a mancanza di ossigeno derivanti dalle ridotte dimensioni dello spazio in cui svolge l’attività.

Lavori svolti da conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto collettivo

  1. documentazione relativa all’azienda presso cui il lavoratore risulta dipendente nel periodo oggetto di verifica che attesti che la medesima azienda, ancorché non pubblica, svolga servizio pubblico di trasporto collettivo. Si cita ad esempio il servizio pubblico locale svolto per il trasporto scolastico degli alunni delle scuole materne e delle scuole dell’obbligo;
  2. estratto matricolare rilasciato dal datore di lavoro nel quale sono contenuti gli elementi utili per l’individuazione dell’attività svolta dal lavoratore interessato nonché il relativo periodo di svolgimento.

Documentazione utile ai fini del riconoscimento del beneficio per i lavoratori notturni (msg. 24235/2011).

Sono stati rappresentati casi per i quali la documentazione allegata alla domanda di beneficio presentata dai lavoratori notturni è costituita dalle buste paga con indicazione della sola indennità per lavoro notturno, senza possibilità di risalire al requisito richiesto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), neppure attraverso cartellini “marca tempo” o “registri presenze”.

A tal proposito si fa presente che in presenza di buste paga contenenti l’indicazione di maggiorazioni che di per sé non sono idonee a desumere né il numero di ore svolte nell’arco temporale richiesto dalla legge per ciascun giorno lavorativo, né il numero di giorni lavorativi durante i quali il lavoro notturno è stato svolto, può essere valutata la seguente ulteriore documentazione: contratto individuale, collettivo nazionale o aziendale; eventuali ordini di servizio.

Pertanto si può procedere al riconoscimento dello svolgimento del lavoro faticoso e pesante qualora dalla correlazione della maggiorazione indicata in busta paga (secondo le diverse denominazioni assunte) con la documentazione sopra indicata emerga lo svolgimento del lavoro notturno secondo le modalità e connotazioni previste dal decreto legislativo n. 67/2011.

Notazioni finali riguardanti la documentazione.
Nei casi di presentazione di documentazione connotata da specificità che non consenta una inequivocabile valutazione della stessa per i fini di cui trattasi, le competenti Strutture territoriali avranno cura di inoltrare detta documentazione e la relativa domanda presentata dal lavoratore alle Direzioni Regionali dell’Istituto per il successivo inoltro alla Direzione Centrale Pensioni.

Lavoratori addetti alla linea catena

La circolare n. 22/2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce alcuni chiarimenti in ordine al disposto dell’articolo 1,comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011.
Relativamente ai lavoratori addetti alla “linea catena” contemplati dalla lettera c) dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011, alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco n. 1 contenuto nell’allegato 1 al decreto legislativo n. 67 del 2011, cui si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’articolo 2100 c.c. impegnati all’interno di un processo produttivo in serie con particolari connotazioni indicate dallo stesso decreto legislativo, la più volte citata circolare ha fornito i seguenti chiarimenti.

Il riferimento ai “criteri” di cui all’articolo 2100 c. c. (Art. 2100 Obbligatorietà del cottimo. Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione. (Le norme corporative determinano i rami di produzione e i casi in cui si verificano le condizioni previste nel comma precedente e stabiliscono i criteri per la formazione delle tariffe).

è evidentemente riferito al vincolo dell’osservanza, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, di un determinato ritmo produttivo o alla valutazione della prestazione in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione e non al sistema del cottimo come metodo di retribuzione che, come tale, non può considerarsi un criterio utile a selezionare gli aventi diritto ai benefici introdotti dal decreto legislativo n. 67 del 2011.

Conducenti di veicoli

La lettera d) contempla i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. 

La circolare n. 22/2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce alcuni chiarimenti in ordine al disposto dell’articolo 1,comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011.
Con particolare riguardo ai conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto, contemplati dalla lettera d) dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67, la predetta circolare chiarisce quanto segue. 
Precisato che, ai sensi dell’articolo 46 del Codice della strada ( d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), si intendono per veicoli “tutte le macchine, di qualsiasi specie, che, guidate dall’uomo, circolano sulle strade”, in assenza di specifiche indicazioni da parte del legislatore e uniformemente a quanto previsto da altre disposizioni normative, (v. ad es. art. 54 del Codice della strada -Art. 46. (1) (2)

Nozione di veicolo

1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:
a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore)

il limite minimo di capienza del veicolo dei 9 posti deve ritenersi comprensivo del posto riservato al conducente.

Presentazione della domanda da parte degli iscritti alla gestione ex INPDAP ed ex ENPALS

Le domande intese ad ottenere il beneficio del pensionamento anticipato riservato a chi ha svolto attività lavorativa particolarmente faticosa e pesante devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  1. WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
  2. Contact Center integrato – n.803164 (per chiamate gratuite da numeri fissi) o al n. 06164164 (per chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);
  3. Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Si sottolinea che la domanda deve riportare tutte le informazioni che sono considerate, per legge, condizioni necessarie ai fini della procedibilità dell’istanza.
In particolare l’interessato deve:

  1. indicare la volontà di avvalersi, per l’accesso al pensionamento, del beneficio in esame;
  2. specificare i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività considerate come particolarmente faticose e pesanti;
  3. in caso di lavoro notturno dovranno essere indicate anche il numero delle notti per ciascun anno;

Per consentire la verifica dei requisiti in capo al richiedente gli enti datori di lavoro devono trasmettere all’Ufficio I Pensioni della Direzione Centrale Previdenza, la seguente documentazione:

  1. certificazione attestante lo svolgimento e la durata delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti svolte dal dipendente in relazione alle diverse tipologie previste dalla legge;
  2. modello PA04 in forma cartacea che dovrà, altresì, essere inviato telematicamente, con le consuete modalità.

La domanda deve essere presentata entro il 1° marzo.
Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini sopra individuati, e sempre che sia accertato il possesso dei requisiti prescritti, la decorrenza della pensione è differita secondo le seguenti scansioni temporali:

  1. un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese;
  2. due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi;
  3. tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre.
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