Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Lavori usuranti Comunicazione da parte dell’Ente previdenziale
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Benefici per lo svolgimento di lavori faticosi e pesanti (lavori usuranti)
Comunicazione da parte dell’Ente previdenziale
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Come previsto dall’art. 4, comma 1, del decreto interministeriale del 20 settembre 2011, in esito alla domanda di accesso al beneficio di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011, l'ente previdenziale comunica al lavoratore interessato, entro il 30 ottobre di ciascun anno:
- l'accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
- l'accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; in tal caso, la prima data utile per l'accesso al pensionamento viene indicata con successiva comunicazione in esito al monitoraggio di cui all'art. 3 del citato decreto interministeriale (sul monitoraggio, v. punto 7 del messaggio n. 22647 del 30.11.2011);
- il rigetto della domanda, qualora sia accertato il mancato possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
Agli interessati che presentano domanda entro il 1° maggio e che perfezionano i prescritti requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo, l’Istituto comunicherà l’accoglimento della domanda con riserva in quanto l’efficacia del provvedimento è subordinata all’accertamento dell’effettivo perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre dell'anno successivo.