Eureka Previdenza

Benefici per lo svolgimento di lavori faticosi e pesanti (lavori usuranti)

Lavoratori iscritti al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

(msg.3844/2012)

Occorre innanzitutto rammentare che in caso di liquidazione della pensione anticipata agli iscritti al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto i periodi di anzianità contributiva maturati nell'assicurazione generale obbligatoria anteriormente al 1° gennaio 1996 non sono considerati utili ai fini della maturazione del diritto al trattamento pensionistico.

Si ricorda inoltre che ai sensi del comma 10, dell’art. 3, decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, gli autoferrotranvieri possono utilizzare, secondo le norme che disciplinano il diritto e la misura dei trattamenti di pensione previsti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, tutti i periodi contributivi provenienti dal soppresso Fondo, nonché quelli acquisiti nello stesso Fondo pensioni lavoratori dipendenti precedentemente e successivamente al 1° gennaio 1996.

Dunque è prevista la facoltà per gli iscritti al soppresso Fondo autoferrotranvieri di ottenere la liquidazione della pensione a carico del Fondo stesso oppure a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria, previa domanda di trasferimento in quest’ultima gestione di tutta la posizione assicurativa acquisita nel predetto Fondo.

In caso di richiesta di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti da parte un lavoratore iscritto al predetto soppresso Fondo, che ha maturato i requisiti per la liquidazione della pensione di anzianità a carico del FPLD ma non nel Fondo speciale, la certificazione deve essere rilasciata a carico dell’AGO.

In tali casi la contribuzione fondo da utilizzare ai fini del rilascio della certificazione dovrà essere trasferita con il codice 33. Tale trasferimento sarà funzionale al rilascio della certificazione e dell’eventuale pensione di anzianità con i benefici previsti per i lavori usuranti.

Si precisa che qualora il lavoratore non si avvalga di tale certificazione e quindi dei benefici previsti per i lavori faticosi e pesanti e successivamente chieda la pensione di vecchiaia, la contribuzione fondo potrà essere ripristinata, eliminando il predetto codice 33.

Nell’ipotesi in cui l’interessato maturi contestualmente sia il diritto a carico del Fondo, sia il diritto a carico dell’AGO, la certificazione andrà emessa nel Fondo, ma in fase di liquidazione della pensione di anzianità il soggetto potrà scegliere il trattamento più favorevole.

Qualora l’interessato maturi il diritto alla pensione di anzianità nell’AGO e successivamente nel Fondo, la certificazione andrà emessa a carico della gestione nella quale per prima è stato maturato il diritto alla pensione. In tali casi, in sede di liquidazione della prestazione, non sarà possibile scegliere il trattamento più favorevole, fermo restando che rimane la possibilità di chiedere la pensione di anzianità a carico del Fondo con i requisiti ordinari.

Nei casi in cui i richiedenti abbiano in corso una ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979, necessaria per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità nel Fondo, può essere possibile:

  1. richiedere la certificazione nel Fondo stesso dei benefici dei lavori faticosi e pesanti, previo pagamento dell’intero ammontare dell’onere di ricongiunzione residuo;
  2. richiedere la certificazione in AGO, previa rinuncia dell’operazione di ricongiunzione.
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