Eureka Previdenza

Benefici per lo svolgimento di lavori faticosi e pesanti (lavori usuranti)

Personale viaggiante e di macchina iscritto al Fondo Ferrovieri

(msg.3380/2014 - msg.3816/2014)

Come è noto, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo speciale per il personale dipendente della Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in virtù di quanto precisato dal comma 18, ultimo periodo, dell’art. 24 della legge n. 214/2011, sono divenute immediatamente applicabili le disposizioni in materia di trattamenti pensionistici introdotte dal medesimo art. 24.

Conseguentemente, i precedenti limiti di età previsti per l’accesso alla pensione di vecchiaia per il personale viaggiante e di macchina, pari a 58, 60 o 62 anni, e per il restante personale, pari a 65 o 66 anni, sono stati sostituiti, con decorrenza 1/1/2012, dal requisito anagrafico unico di 66 anni, da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010.

Tutto ciò premesso, si fa presente che dalla predetta decorrenza i benefici previsti dal D.lgs. n. 67 del 2011, come modificato dalla legge n. 214/2011, relativo all’accesso al trattamento pensionistico per i lavoratori adibiti allo svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, trovano applicazione anche nei confronti del personale viaggiante e di macchina, per il quale l’ordinamento pensionistico prevedeva norme di miglior favore per l’accesso anticipato al pensionamento rispetto ai requisiti previsti nell’assicurazione generale obbligatoria.

Si precisa, infine, che tali benefici sono cumulabili con gli aumenti di valutazione di cui all’art. 217 del T.U. n. 1092/1973 – maturati dal personale in questione fino alla data del 31/12/2011 – ai soli fini della determinazione dell’importo della pensione e non dell’anticipo dell’accesso al pensionamento.

In relazione alle richieste di chiarimenti (msg.3816/2014) pervenute a questa Direzione, si conferma che, come già precisato al punto 1 del messaggio n. 16762 del 25/8/2011 con riguardo ai conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto (art. 1, comma 1, lettera d) del D.lgs. n. 67/2011), si intendono per veicoli, ai sensi dell’art. 46 del D.lgs. n. 285/1992 – Codice della Strada -  “tutte le macchine,  di qualsiasi specie, che, guidate dall’uomo, circolano sulle strade“.

Conseguentemente  i conducenti dei treni non possono essere ricompresi tra i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera d) del D.lgs. n. 67/2011.

Si ribadisce, pertanto, che gli iscritti al Fondo speciale FS possono esercitare a domanda il diritto di accesso al trattamento pensionistico anticipato di cui al D.lgs. n. 67/2011 soltanto per lo svolgimento del lavoro notturno di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 67/2011 di detto decreto.

Tutto ciò premesso, si puntualizza che con il messaggio n. 3380 del 18/3/2014 si è voluto esclusivamente precisare che, a seguito dell’innalzamento del limite di età a 66 anni a decorrere dal  1/1/2012, data di entrata in vigore della legge n. 214/2011, anche il personale viaggiante e di macchina, se adibito a lavoro notturno alle condizioni sopra citate, ha la facoltà di accedere ai benefici previsti dal decreto in oggetto, che in  precedenza non trovavano applicazione, in quanto l’ordinamento pensionistico prevedeva norme di miglior favore per l’accesso al pensionamento (58, 60 o 62 anni).

Twitter Facebook