-
Benefici per lo svolgimento di lavori usuranti
-
Comunicazione da parte dell’Ente previdenziale
-
Copertura finanziaria
-
Decorrenza del beneficio
-
Decorrenza della pensione
-
Differimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico
-
Incumulabilità con altri benefici
-
Lavoratori che perfezionano il requisito agevolato sia nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti che in una delle Gestioni del lavoratori autonomi
-
Lavoratori iscritti al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
-
Meccanismo di salvaguardia
-
Obblighi di comunicazione del datore di lavoro riguardanti lo svolgimento di attività faticose e pesanti
-
Personale viaggiante e di macchina iscritto al Fondo Ferrovieri
-
Presentazione della domanda per l’accesso al beneficio e relativa documentazione
-
Presentazione domanda di pensione e riconoscimento del beneficio
-
Procedimento accertativo
-
Riconoscimento del beneficio pensionistico a lavoratori che hanno raggiunto la massima anzianità contributiva
-
Ricorsi e riesami
-
Titolari di assegno o pensione di invalidità
Regio decreto 484 del 10 febbraio 1936
Gazzetta Uff. 03/04/1936, n.78
REGIO DECRETO 10 febbraio 1936, n. 484 (in Gazz. Uff., 3 aprile, n. 78). - Norme per disciplinare lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico ed amministrativo del personale della Croce Rossa Italiana.
Decreto abrogato dall'articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66