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Benefici per lo svolgimento di lavori usuranti
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Comunicazione da parte dell’Ente previdenziale
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Copertura finanziaria
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Decorrenza del beneficio
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Decorrenza della pensione
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Differimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico
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Incumulabilità con altri benefici
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Lavoratori che perfezionano il requisito agevolato sia nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti che in una delle Gestioni del lavoratori autonomi
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Lavoratori iscritti al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
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Meccanismo di salvaguardia
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Obblighi di comunicazione del datore di lavoro riguardanti lo svolgimento di attività faticose e pesanti
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Personale viaggiante e di macchina iscritto al Fondo Ferrovieri
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Presentazione della domanda per l’accesso al beneficio e relativa documentazione
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Presentazione domanda di pensione e riconoscimento del beneficio
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Procedimento accertativo
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Riconoscimento del beneficio pensionistico a lavoratori che hanno raggiunto la massima anzianità contributiva
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Ricorsi e riesami
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Titolari di assegno o pensione di invalidità
Legge 311 del 30 dicembre 2004
Vigente al: 21-3-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Per l'anno 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 50.000 milioni di euro, al netto di 7.494 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2005, resta fissato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2005.
2. Per gli anni 2006 e 2007 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in 41.000 milioni di euro ed in 24.500 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per l'anno 2006 e 3.176 milioni di euro per l'anno 2007, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 235.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2006 e 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in 43.000 milioni di euro ed in 39.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 281.000 milioni di euro ed in 246.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamita' naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
5. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005-2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non puo' superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.
6. Le disposizioni del comma 5 non si applicano alle spese per gli organi costituzionali, per il Consiglio superiore della Magistratura, per gli enti gestori delle aree naturali protette, per interessi sui titoli di Stato, per prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi e per trasferimenti all'Unione europea a titolo di risorse proprie.
7. Le amministrazioni di cui al comma 5, oltre ad applicare le specifiche disposizioni di cui ai commi successivi, adottano comportamenti coerenti con quanto previsto nel comma 5.
8. Al fine di assicurare il concorso del bilancio dello Stato al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 7, per il triennio 2005-2007 gli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa delle spese aventi impatto diretto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, tranne quelli di cui al comma 6 nonche' quelli connessi ad accordi internazionali gia' ratificati, a limiti di impegno gia' attivati e a rate di ammortamento mutui, possono essere incrementati entro il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del precedente esercizio ridotte ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa mediante rimodulazione nei successivi esercizi. Le dotazioni di competenza e di cassa del bilancio dello Stato sono conseguentemente ridotte secondo quanto previsto nell'elenco 2 allegato alla presente legge. Per gli stanziamenti relativi ad oneri di personale si fa riferimento alla dinamica tendenziale complessiva dei relativi livelli di spesa.
9. Per il triennio 2005-2007, le riassegnazioni di entrate e l'utilizzo dei fondi di riserva per spese obbligatorie e d'ordine e per spese impreviste non possono essere superiori a quelli del precedente esercizio incrementati del 2 per cento. Nei casi di particolare necessita' e urgenza, il predetto limite puo' essere superato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
10. Le dotazioni indicate nella Tabella C allegata alla presente legge sono rideterminate, nella medesima Tabella, in coerenza con i limiti di cui ai commi da 8 a 14.
11. Fermo quanto stabilito per gli enti locali dal comma 42, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le universita', gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed e' possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al secondo periodo deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale.
12. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono effettuare spese di ammontare superiore rispettivamente al 90, 80 e 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004, come rideterminata ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture. Ai fini di cui al primo periodo, le medesime pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro il 31 marzo 2005, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una relazione da cui risulti la consistenza dei mezzi di trasporto a disposizione e la loro destinazione. In caso di mancata trasmissione della relazione nei termini suddetti, le pubbliche amministrazioni inadempienti non possono effettuare, relativamente alle spese di cui al primo periodo, pagamenti in misura superiore al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta nell'anno 2004.
13. Sulla base di effettive, motivate e documentate esigenze delle amministrazioni competenti, il Ministro dell'economia e delle finanze puo', con proprio decreto, stabilire che le disposizioni di cui al primo periodo del comma 12 non si applicano alle spese sostenute da specifiche amministrazioni. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al primo periodo, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.
14. Entro il 30 giugno 2005, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione concernente lo stato di attuazione degli interventi di cui ai commi 12 e 13 in cui si evidenzino i risultati conseguiti in termini di riduzione della spesa.
15. Per l'anno 2005, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 7, per i settori di intervento di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, e' garantito anche mediante la limitazione dei pagamenti a favore dei soggetti beneficiari negli ammontari indicati:
a) strumenti di intervento finanziati con i fondi di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni: 6.550 milioni di euro, ivi compresi gli interventi di cui alle lettere b) e c) del presente comma per complessivi 1.850 milioni di euro; (9)
b) fondo investimenti-incentivi alle imprese del Ministero delle attivita' produttive: 2.750 milioni di euro, ivi comprese le risorse erogate dal Fondo innovazione tecnologica e gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera a);
c) interventi finanziati dall'articolo 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166, i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
450 milioni di euro, ivi inclusi gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera a).
16. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 15, i soggetti che gestiscono le risorse ivi indicate trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni sull'ammontare delle somme erogate per singolo strumento e intervento aggiornando le previsioni relative ai trimestri successivi.
17. Fermo restando il limite complessivo dei pagamenti di cui al comma 15, pari a 7.900 milioni di euro, al fine di garantire gli obiettivi di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate per l'intero territorio nazionale, di cui alla revisione di meta' periodo del Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 per le regioni dell'obiettivo 1, prevista dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, i limiti settoriali di cui al comma 15, lettere a), b) e c), possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione all'andamento dei pagamenti. Per le stesse finalita' le amministrazioni centrali si conformano all'obiettivo di destinare al Mezzogiorno almeno il 30 per cento della spesa ordinaria in conto capitale. Le amministrazioni centrali, nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti delle societa' di capitali a prevalente partecipazione pubblica diretta o indiretta, adottano le opportune direttive per conformarsi ai principi di cui al presente comma.
18. A modifica di quanto stabilito dall'articolo 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilita' speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, inseriti nell'elenco 1 allegato alla presente legge, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Ministero dell'economia e delle finanze, per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in Spa, le agenzie fiscali di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed i conti accesi ai sensi dell'articolo 576 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonche' i conti istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento.
19. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 18 per effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della richiesta ovvero l'eventuale diniego, totale o parziale, e' disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite; nelle more del riassorbimento possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonche' le spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze.
20. Le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, continuano ad applicarsi per il triennio 2005-2007.
21. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le regioni, le province, i comuni con popolazione superi ore a 3.000 abitanti, nonche' le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti concorrono, in armonia con i principi recati dai commi da 5 a 7, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 22 a 53, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
22. Per gli stessi fini di cui al comma 21:
a) per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 24, per ciascuna provincia, per ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti, per ciascuna comunita' montana con popolazione superiore a 10.000 abitanti non puo' essere superiore alla corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003, incrementata dell'11,5 per cento limitatamente agli enti locali che nello stesso triennio hanno registrato una spesa corrente media pro-capite inferiore a quella media procapite della classe demografica di appartenenza e incrementata del 10 per cento per i restanti enti locali. Per le comunita' isolane e le unioni di comuni di cui al comma 21 l'incremento e' dell'11,5 per cento. Per l'individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, e per l'individuazione della popolazione, ai fini dell'appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' stabilita la spesa media pro-capite per ciascuna delle classi demografiche di seguito indicate:
1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq;
2) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq;
3) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq;
4) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq;
5) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
6) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
7) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
8) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
9) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
10) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
11) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
12) comuni da 500.000 abitanti ed oltre;
13) comunita' montane con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti;
14) comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
b) per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno precedente in conformita' agli obiettivi stabiliti dai commi da 21 a 53.
22-bis. Limitatamente all'anno 2005, le disposizioni di cui ai commi 21 e 22 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e alle unioni di comuni, nonche' alle comunita' montane ed alle comunita' isolane con popolazione fino a 50.000 abitanti.
23. Per gli stessi fini di cui al comma 21, per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 24, per ciascuna regione a statuto ordinario non puo' essere superiore al corrispondente ammontare di spese dell'anno 2003 incrementato del 4,8 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno precedente in conformita' agli obiettivi stabiliti dai commi da 21 a 53.
24. Il complesso delle spese di cui ai commi 22 e 23 e' calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale al netto delle:
a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) spese per la sanita' per le regioni che sono disciplinate dai commi da 164 a 188;
c) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attivita' finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti;
d) spese per trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche individuate in applicazione dei commi da 5 a 7;
e) spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria minorile;
f) spese per calamita' naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonche' quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza;
f-bis) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2004, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale;
f-ter) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;
f-quater) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 GIUGNO 2005, N. 115, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 AGOSTO 2005, N. 168.
25. Limitatamente all'anno 2005 il complesso delle spese di cui al comma 24 e' calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.
25-bis. Limitatamente all'anno 2005 per gli enti locali della regione Piemonte sedi dei Giochi olimpici invernali Torino 2006 e per quelli interessati alla realizzazione di opere previste dall'articolo 21 della legge 1° agosto 2002, n. 166, il complesso delle spese di cui al comma 24 e' calcolato anche al netto delle spese derivanti da interventi connessi allo svolgimento dei medesimi Giochi olimpici, da concludere entro il 30 dicembre 2005.
26. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 22 e 23 solo per spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonche' delle erogazioni a titolo gratuito e liberalita'. Le regioni possono destinare le nuove entrate alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario.
26-bis. Gli enti locali che hanno registrato per l'esercizio 2004 un ammontare di impegni di spesa in conto capitale superiore del 100 per cento al corrispondente ammontare della spesa annua mediamente impegnata nel triennio 2001-2003 possono assumere impegni per spese in conto capitale per l'esercizio 2005 entro il limite rilevato per il 2004, incrementato del 2 per cento. Qualora l'ente eserciti tale facolta', i limiti di spesa di cui al comma 22, lettera a), si applicano alla spesa corrente e ai pagamenti per spese in conto capitale.
27. Le spese in conto capitale degli enti locali che eccedono il limite di spesa stabilito dai commi da 21 a 53 possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo e' dotato per l'anno 2005 di euro 250 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2006 e i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 10 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorita' fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 30 aprile 2005, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonche' le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari.(8) (12) (13)
28. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. (32) (34)
29. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. (32) (34)
30. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno, anche secondo i criteri adottati in contabilita' nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e le comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'ISTAT.
31. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri del complesso delle spese come definite dal comma 24 coerente con l'obiettivo annuale, che comunicano: le province e i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti al Ministero dell'economia e delle finanze attraverso il sistema web, e i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale verifica, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell'obiettivo trimestrale e la sua coerenza con l'obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne da' comunicazione sia all'ente che al Ministero dell'economia e delle finanze, per le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attraverso il predetto sistema web, e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti. I comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti e le comunita' montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti predispongono, entro il mese di marzo, una previsione di cassa semestrale alla cui verifica e comunicazione alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio provvede il revisore dei conti dell'ente. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo trimestrale, o semestrale, gli enti sono tenuti nel trimestre, o nel semestre, successivo a riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti, computati ai sensi del comma 24, nella misura necessaria a garantire il rientro delle spese nei limiti stabiliti. Restano ferme per il mancato conseguimento degli obiettivi annuali le disposizioni recate dai commi 32, 33, 34 e 35.
32. Per gli enti locali, l'organo di revisione economico-finanziaria previsto dall'articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, verifica il rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia in termini di competenza che di cassa, e in caso di mancato rispetto ne da' comunicazione al Ministero dell'interno sulla base di un modello e con le modalita' che verranno definiti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
33. Gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilita' interno stabiliti per l'anno precedente non possono a decorrere dall'anno 2006:
a) effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si e' accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ovvero, ove l'ente sia risultato sempre inadempiente, in misura superiore a quella del penultimo anno precedente ridotta del 10 per cento. Per gli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno dall'anno 2005 il limite e' commisurato, in sede di prima applicazione, al livello delle spese dell'anno 2003;
b) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
c) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.
34. La disposizione di cui al comma 33 si applica anche nel 2005 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2004.
35. A decorrere dall'anno 2006, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere dagli enti di cui al comma 21 con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non possono procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, che deve essere acquisita anche per l'anno 2005 con riferimento agli obiettivi del patto di stabilita' interno delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
36. Gli enti di nuova istituzione nell'anno 2005, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole dei commi da 21 a 53 dall'anno in cui e' disponibile la base di calcolo su cui applicare gli incrementi di spesa stabiliti al comma 22.
37. Attraverso le loro associazioni, le province, i comuni e le comunita' montane concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese. Le comunicazioni previste dai commi 30, 31 e 32 sono trasmesse anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM), per via telematica.
38. Per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2005-2007. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 21 a 53.
39. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalita' di cui ai commi da 21 a 53 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui ai commi da 21 a 53.
40. Resta ferma la facolta' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di >stabilita' interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.
41. Sono abrogate le disposizioni recate dall'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, limitatamente alle regole del patto di stabilita' interno previsto per gli enti territoriali per gli anni 2005 e successivi.
42. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalita' interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in difformita' dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
43. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 75 per cento per il 2005 e del 50 per cento per il 2006.
44. All'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "nuovi mutui" sono inserite le seguenti: "e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato" e le parole: "25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12 per cento";
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente locale acceda".
45. Gli enti che alla data di entrata in vigore della presente legge superino il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 44, sono tenuti a ridurre il proprio livello di indebitamento entro i seguenti termini:
a) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 20 per cento entro la fine dell'esercizio 2008;
b) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 15 per cento entro la fine dell'esercizio 2010;
c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
46. All'articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni";
b) al comma 4, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".
47. In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilita', anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purche' abbiano rispettato il patto di stabilita' interno per l'anno precedente.
48. In caso di mobilita' presso altre pubbliche amministrazioni, con la conseguente cancellazione dall'albo, nelle more della nuova disciplina contrattuale, i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati, analogamente a quanto previsto per i segretari appartenenti alla fascia C, nella categoria o area professionale piu' alta prevista dal sistema di classificazione vigente presso l'amministrazione di destinazione, previa espressa manifestazione di volonta' in tale senso. (16)
49. Nell'ambito del processo di mobilita' di cui al comma 48, i soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per almeno tre anni e che si siano avvalsi della facolta' di cui all'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono inquadrati, nei limiti del contingente di cui al comma 96, nei ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero di altre amministrazioni in cui si riscontrano carenze di organico, previo consenso dell'interessato, ai sensi ed agli effetti delle disposizioni in materia di mobilita' e delle condizioni del contratto collettivo vigenti per la categoria.
50. All'articolo 10, comma 10, lettera c), del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, le parole: "lire 50.000" e "lire 150.000" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "euro 51,65" e "euro 516,46".
51. Per gli anni 2005, 2006 e' con sentita la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano avvalsi della facolta' di aumentare la suddetta addizionale. L'aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento. Fermo restando quanto stabilito al primo e al secondo periodo, fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d'imposta successivo alla predetta data.
52. Ai fini del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e' istituito per l'anno 2005, presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno, il fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta con una dotazione di 10 milioni di euro. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono dettate le norme per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo.
53. All'articolo 3, comma 51, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il secondo periodo e' soppresso.
54. Per l'anno 2005 e' istituito, presso il Ministero dell'interno, con finalita' di riequilibrio economico e sociale, il fondo per l'insediamento nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, sottodotati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2005.
55. Il fondo di cui al comma 54 e' finalizzato, oltre a quanto previsto dal medesimo comma 54, al riequilibrio insediativo, quindi all'incentivazione dell'insediamento nei centri abitati di attivita' artigianali e commerciali, al recupero di manufatti, edifici e case rurali per finalita' economiche e abitative, al recupero degli antichi mestieri.
56. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno definisce con proprio decreto i criteri di ripartizione e le modalita' per l'accesso ai finanziamenti di cui ai commi 54 e 55.
57. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nell'elenco 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli enti di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni di diritto privato e degli enti del sistema Camerale, possono incrementare per l'anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura non superiore all'ammontare delle spese dell'anno 2003 incrementato del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese determinate per l'anno precedente con i criteri stabiliti dal presente comma. Per le spese di personale si applica la specifica disciplina di settore. Alle regioni e agli enti locali di cui ai commi da 21 a 53, agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi da 164 a 188, nonche' agli enti indicati nell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la disciplina ivi prevista.
58. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244.
59. Ai fini della determinazione dell'aliquota provvisoria di cui al comma 58 si tiene altresi' conto dei trasferimenti attribuiti per l'anno 2004 alle regioni a statuto ordinario in applicazione dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il fondo di cui al citato articolo 70 e' soppresso.
60. Il Fondo di cui all'articolo 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, eutilizzato anche per l'esercizio delle funzioni conferite agli enti territoriali ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
61. Salvo quanto disposto nel comma 175, la sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' confermata sino al 31 dicembre 2006. Resta ferma l'applicazione del comma 22 dell'articolo 2 della legge n. 350 del 2003 alle disposizioni regionali in materia di IRAP diverse da quelle riguardanti la maggiorazione dell'aliquota, nonche', unitamente al comma 23 del medesimo articolo, alle disposizioni regionali in materia di tassa automobilistica; le regioni possono modificare tali disposizioni nei soli limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in conformita' con essa.
62. Sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione, connessi alle perdite di entrata realizzate dalle stesse per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base della proposta presentata dalle regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale compensazione sara' effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in quattro rate annuali di eguale importo a partire dall'esercizio 2005.
63. I trasferimenti erariali per l'anno 2005 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
64. Per l'anno 2005, l'incremento delle risorse, pari a 340 milioni di euro, derivante dal reintegro della riduzione dei trasferimenti erariali conseguente alla cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' attribuito, quanto ad euro 260 milioni, a favore degli enti locali per confermare i contributi di cui all'articolo 3, commi 27, 35, secondo periodo, 36 e 141, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto ad 80 milioni di euro in favore dei comuni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.
65. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, gia' confermate per l'anno 2004 dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate per l'anno 2005.
66. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228.
67. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualita' d'imposta 2000 e successive.
68. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 42, comma 2, la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
"h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari";
b) all'articolo 204, comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
"a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore ai cinque anni; b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al 1 gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto.
In alternativa, la decorrenza dell'amportamento puo' essere posticipata al 1 luglio seguente o al 1 gennaio dell'anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, puo' essere anticipata al 1 luglio dello stesso anno";
c) dopo l'articolo 205 e' inserito il seguente:
"Art. 205-bis (Contrazione di aperture di credito) - 1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.
2. Le spese per investimenti finanziate con il contratto di apertura di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto stesso e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi finanziati; alla chiusura dell'esercizio le somme oggetto del contratto di apertura di credito costituiscono residui attivi.
3. Il ricorso alle aperture di credito e' possibile solo se sussistono le condizioni di cui all'articolo 203, comma 1, e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 204, comma 1, calcolati con riferimento all'importo complessivo dell'apertura di credito stipulata.
4. L'utilizzo del ricavato dell'operazione e' sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 204, comma 3.
5. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:
a) la banca e' tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell'importo del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dall'ente e previo rilascio da parte di quest'ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 206. L'erogazione dell'intero importo messo a disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni ferma restando la possibilita' per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;
b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi erogati. L'ammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1 gennaio o dal 1 luglio successivi alla data dell'erogazione;
c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata;
e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
6. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e modalita' previsti dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 dicembre 2003, n. 389. I modelli per la comunicazione delle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni di apertura di credito sono pubblicati in allegato al decreto di cui alla lettera f) del comma 5";
d) all'articolo 207, dopo il comma 1, einserito il seguente:
"1-bis. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da piu' enti locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all'insieme delle operazioni stesse.
Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell'ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la garanzia prestata dall'ente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell'ente stesso".
69. Per la gestione del fondo di ammortamento del debito di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applica il principio di accentramento di ogni deposito presso il tesoriere stabilito dagli articoli 209, comma 3, e 211, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
70. All'articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le parole: "e contrarre mutui" e le parole: "o dell'accensione".
71. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono tenuti a provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, alla conversione dei mutui con oneri di ammortamento anche parzialmente a carico dello Stato in titoli obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoziazione, anche con altri istituti, dei mutui stessi, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passivita' totali. Nel valutare la convenienza dell'operazione di rifinanziamento si dovra' tenere conto anche delle commissioni. In caso di mutuo a tasso fisso, per la verifica delle condizioni di rifinanziamento, lo Stato o l'ente pubblico interessato osservano regolarmente i tassi di mercato e si attivano allorche' il tasso swap con scadenza pari alla vita media residua del mutuo sia inferiore al tasso del mutuo di almeno un punto percentuale. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui per i quali lo Stato paga direttamente gli istituti finanziatori sono effettuate direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle predette operazioni di rinegoziazione rispetto ai relativi stanziamenti complessivi di bilancio devono trovare compensazione nella minore spesa complessiva per interessi per il pagamento degli oneri derivanti dall'emissione dei titoli del debito pubblico per l'ammortamento dei mutui. (60)
71-bis. I soggetti di cui al comma 71 devono inoltre verificare che l'incremento del valore nominale delle nuove passivita' non superi di 5 punti percentuali il valore nominale di quella preesistente. In carenza di tale ulteriore condizione, il rifinanziamento non deve essere effettuato, fermo restando che all'atto della rinegoziazione dei mutui deve essere applicata la commissione onnicomprensiva sul debito residuo, in termini percentuali, secondo le condizioni previste dal sistema bancario.
72. Gli stanziamenti di bilancio previsti per il pagamento dei mutui con oneri integralmente o parzialmente a carico dello Stato sono proporzionalmente adeguati ai nuovi piani di ammortamento conseguenti alla conclusione delle operazioni di conversione o rinegoziazione dei mutui di cui al comma 71.
73. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito dai commi 71 e 72 l'ente pubblico e' tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dal perfezionamento delle operazioni di cui al comma 71, all'amministrazione statale interessata, la relativa documentazione contrattuale, compresi i piani di ammortamento o di rimborso.
74. In caso di nuove emissioni di titoli obbligazionari con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, e' necessario che al momento dell'emissione venga costituito un fondo di ammortamento del debito o conclusa una operazione di swap per l'ammortamento dello stesso, secondo quanto disposto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 dicembre 2003, n. 389.
75. Al fine del consolidamento dei conti pubblici rilevanti per il rispetto degli obiettivi adottati con l'adesione al patto di stabilita' e crescita le rate di ammortamento dei mutui attivati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici ad intero carico del bilancio dello Stato sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.
76. Per le stesse finalita' di cui al comma 75 e con riferimento agli enti pubblici diversi dallo Stato, il debito derivante dai mutui e' iscritto nel bilancio dell'amministrazione pubblica che assume l'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorche' il ricavato del prestito sia destinato ad un' amministrazione pubblica diversa. L'amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso in cui le rate di ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziatori da un'amministrazione pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti. L'istituto finanziatore, contestualmente alla stipula dell'operazione di finanziamento, ne da' notizia all'amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di ammortamento che, unitamente alla contabilizzazione del ricavato dell'operazione tra le accensioni di prestiti, provvede all'iscrizione del corrispondente importo tra i trasferimenti in conto capitale al fine di consentire la regolazione contabile dell'operazione.
77. Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi 75 e 76 con riferimento alle nuove operazioni finanziarie.
78. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro procede alla gestione delle nuove posizioni finanziarie attive di sua competenza.
79. Al fine di sperimentare gli effetti del superamento del sistema di tesoreria unica il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, individua con proprio decreto una regione, tre province, tre comunita' montane, sei comuni e tre universita' nei quali durante l'anno 2005 i trasferimenti statali e le entrate proprie affluiscono direttamente ai tesorieri degli enti. L'individuazione degli enti, salvo che per la regione, viene effettuata assicurando la rappresentativita' per aree geografiche; gli enti sono comunque individuati tra quelli che possono collegarsi, tramite i loro tesorieri, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, 11. 289. La rilevazione per via telematica riguarda i dati contabili sia ai fini del calcolo del fabbisogno di cassa sia ai fini del calcolo dell'indebitamento netto. Con il predetto decreto vengono altresi' definiti i criteri, le modalita' e i tempi della sperimentazione relativa sia alle entrate sia alle spese. In relazione ai risultati registrati la sperimentazione puo' essere estesa, nel corso dello stesso anno 2005, ad altri enti.
80. L'articolo 213 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 213 (Gestione informatizzata del servizio di tesoreria) - 1. Qualora l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria puo' essere gestito con modalita' e criteri informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui all'articolo 226.
2. La convenzione di tesoreria di cui all'articolo 210 puo' prevedere che la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possano essere effettuati, oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalita' offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
3. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell'ente, con rilascio della quietanza di cui all'articolo 214, non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione di tesoreria".
81. Ai fini della razionalizzazione e della semplificazione dell'attivita' amministrativa, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri emana disposizioni per la semplificazione della gestione finanziaria degli uffici all'estero.
82. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N. 35, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80.
83. Al fine di incentivare il passaggio dal sistema contributivo-indennizzatorio per danni all'agricoltura al sistema assicurativo contro i danni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori, e' ridotta di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e il corrispondente importo e' destinato agli interventi agevolativi per la stipula di contratti assicurativi contro i danni in agricoltura alla produzione e alle strutture, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2004, 11. 102, Fondo di solidarieta' nazionale - incentivi assicurativi.
84. All'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori, destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo il, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria".
85. Per gli stessi fini di cui al comma 83, per l'anno 2005 la dotazione del Fondo per la riassicurazione dei rischi, istituito presso l'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' incrementata di 50 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro da destinare preferenzialmente agli interventi di riassicurazione relativi ai fondi rischi di mutualita'.
86. Per gli interventi previsti all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la dotazione del Fondo di investimento nel capitale di rischio, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, e' incrementata per l'anno 2005 di 50 milioni di euro.
87. Nell'ambito del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita' di cui all'articolo 59, comma 2-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e' istituito un apposito capitolo per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2005, a valere, per la somma di 3 milioni di euro, sulle disponibilita' di cui all'autorizzazione di spesa recate dall'articolo 5, comma 7, della legge 27 marzo 2001, n. 122 che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposita unita' previsionale di base. Le modalita' di spesa inerenti tale capitolo sono definite con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
88. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a carico del bilancio statale, sono incrementate di 292 milioni di euro per l'anno 2005 e di 396 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
89. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate di 119 milioni di euro per l'anno 2005 e di 159 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, con specifica destinazione, rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
90. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
91. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, nonche' quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo, tenuto anche conto dei risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 93 a 106 riferite all'anno 2005. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse e alla determinazione della quota da destinare all'incentivazione della produttivita', attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 88.
92. Il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, concernente le piante organiche degli enti di ricerca, si intende applicabile anche all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003.
93. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono rideterminate, sulla base dei principi e criteri di cui all'articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e all'articolo 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione, tenuto comunque conto del processo di innovazione tecnologica. Ai predetti fini le amministrazioni adottano adeguate misure di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche sulla base di quanto previsto dal comma 192, mirate ad una rapida e razionale riallocazione del personale ed alla ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le attivita' istituzionali e dei servizi da rendere all'utenza, con significativa riduzione del numero di dipendenti attualmente applicati in compiti logistico-strumentali e di supporto. Le amministrazioni interessate provvedono a tale rideterminazione secondo le disposizioni e le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, provvedono con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le amministrazioni che non provvedono entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti nel presente comma la dotazione organica e' fissata sulla base del personale in servizio, riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31 dicembre 2004. In ogni caso alle amministrazioni e agli enti, finche' non provvedono alla rideterminazione del proprio organico secondo le predette previsioni, si applica il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui al presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni organiche per tener conto degli effetti di riduzione del personale derivanti dalle disposizioni del presente comma e dei commi da 94 a 106. Sono comunque fatte salve le previsioni di cui al combinato disposto dell'articolo 3, commi 53, ultimo periodo, e 71, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonche' le procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004, le mobilita' che l'amministrazione di destinazione abbia avviato alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle connesse a processi di trasformazione o soppressione di amministrazioni pubbliche ovvero concernenti personale in situazione di eccedenza, compresi i docenti di cui all'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi e norme di indirizzo per le predette amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, che operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche secondo l'ambito di applicazione da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 98.(3)
94. Le disposizioni di cui al comma 93 non si applicano alle Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di polizia, al personale della carriera diplomatica e prefettizia, ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, agli ordini e collegi professionali e relativi consigli e federazioni, alle universita', al comparto scuola ed alle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
95. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette. Il divieto si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonche' al personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le regioni, le autonomie locali ed il Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 98. Sono fatte salve le norme speciali concernenti le assunzioni di personale contenute: nell'articolo 3, commi 59, 70, 146 e 153, e nell'articolo 4, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; nell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, nell'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, e nell'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77. Sono fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono, altresi', fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica del 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, e quelle di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 settembre 2004, non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. E' consentito, in ogni caso, il ricorso alle procedure di mobilita', anche intercompartimentale.(21)
96. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza, in deroga al divieto di cui al comma 95, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le amministrazioni ivi previste possono procedere ad assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine e' costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005, a 160 milioni di euro per l'anno 2006, a 280 milioni di euro per l'anno 2007 e a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro in ciascun anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. (6)
97. Nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione di cui al comma 96 e' prioritariamente considerata i l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale, di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza antincendio, nonche':
a) del personale del settore della ricerca;
b) del personale che presti attualmente o abbia prestato servizio per almeno due anni in posizione di comando o distacco presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge li giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari Ci e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario Ci, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002;
d) del personale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura;
e) dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al concorso a posti di consiglieri di Stato che abbiano conservato, senza soluzione di continuita', i requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla data di entrata in vigore della presente legge;(18)
f) a decorrere dal 2006, dei dirigenti e funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze delle agenzie fiscali , ivi inclusa l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, previo superamento di uno speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze e disciplinato con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga al decreto legislativo n. 165 del 2001. A tal fine e per le ulteriori finalita' istituzionali della suddetta Scuola, possono essere utilizzate le attivita' di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212;
g) del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali e il controllo dei confini dello Stato;
h) dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004. (6)
h-bis) per la copertura delle posizioni dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei ministri;
h-ter) del personale del Ministero degli affari esteri;
h-quater) del personale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;
h-quinquies) del personale di magistratura della giustizia amministrativa.
98. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di mobilita' e fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le predette misure devono garantire, per le regioni e le autonomie locali, la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 213 milioni di euro per l'anno 2005, a 572 milioni di euro per l'anno 2006, a 850 milioni di euro per l'anno 2007 e a 940 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, economie di spesa lorde non inferiori a 215 milioni di euro per l'anno 2005, a 579 milioni di euro per l'anno 2006, a 860 milioni di euro per l'anno 2007 e a 949 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al primo periodo del comma 95. Le province e i comuni che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo nell'anno successivo a quello del mancato rispetto. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilita' interno per l'anno precedente quello nel quale vengono disposte le assunzioni. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unita' di personale. Per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con decreto del Ministero delle attivita' produttive, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui al presente comma.
99. Le disposizioni in materia di assunzioni di cui ai commi da 93 a 107 si applicano anche al trattenimento in servizio di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. A tal fine, per il comparto scuola si applica la specifica disciplina autorizzatoria delle assunzioni.
100. I termini di validita' delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un triennio. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. (27) (38) (42)
101. Le disposizioni di cui ai commi 95 e 96 non si applicano al comparto scuola, alle universita' nonche' agli ordini ed ai collegi professionali e relativi consigli e federazioni.
102. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco i allegato alla presente legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalita' indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni medesimi.
103. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.
104. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unita', l'avvio delle procedure concorsuali e' subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".
105. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2012, N. 49.
106. Per il funzionamento del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga e' autorizzata l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.
107. Per le regioni, le autonomie locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale le economie derivanti dall'attuazione dei commi da 93 a 105 conseguenti a misure limitative delle assunzioni per gli anni 2006, 2007 e 2008 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi.
108. E' stanziata, per l'anno 2005, la somma di 10 milioni di euro per il finanziamento delle attivita' inerenti alla programmazione e realizzazione del sistema integrato di trasporto denominato "Autostrade del mare", di cui al Piano generale dei trasporti e della logistica, approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2001, attuato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il tramite della societa' Rete autostrade mediterranee Spa (RAM) del gruppo Sviluppo Italia Spa.
109. I soggetti che nell'esercizio di impresa si rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti ad emettere auto-fattura con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. In deroga all'articolo 21, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i soggetti acquirenti di cui al primo periodo omettono l'indicazione nell'autofattura delle generalita' del cedente e sono tenuti a versare all'erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell'IVA relativi alle autofatture emesse nei termini di legge. La cessione di tartufo non obbliga il cedente raccoglitore dilettante od occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantita' del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione. (60)
110. Allo scopo di concorrere al soddisfacimento della domanda di abitazioni, con particolare riferimento alle aree metropolitane ad alta tensione abitativa, e per agevolare la mobilita' del personale dipendente da amministrazioni dello Stato, e' consentita la modifica in aumento del limite numerico degli alloggi da realizzare nell'ambito di programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 150 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, da concedere in locazione o in godimento ai medesimi dipendenti, fermo restando il limite volumetrico complessivo degli interventi oggetto dei programmi stessi.
111. Allo scopo di favorire l'accesso delle giovani coppie alla prima casa di abitazione, e' istituito, per l'anno 2005, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per il sostegno finanziario all'acquisto di unita' immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubbliche ed imprese private. La dotazione finanziaria del predetto fondo per l'anno 2005 e' fissata in 10 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunita', sono fissati i criteri per l'accesso al fondo e i limiti di fruizione dei benefici di cui al presente comma. (22)
112. Il contributo statale annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, e' aumentato a decorrere dal 2005 di euro 350.000.
113. Il contributo statale annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra e' aumentato a decorrere dall'anno 2005 di euro 250.000.
114. All'articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "legalmente riconosciute" sono sostituite dalle seguenti: "legalmente costituite".
115. Nell'ambito delle risorse preordinate sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalita' per la destinazione dell'importo aggiuntivo di 2 milioni di euro per il 2005, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
116. Per l'anno 2005, le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della spesa media annua sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 1999-2001. La spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell'anno 2005, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non puo' superare quella sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2004. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le medesime limitazioni non trovano altresi' applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali. Gli enti locali che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno non possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
117. I Ministeri per i beni e le attivita' culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale utilizzato ai sensi dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
118. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2005 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa nonche' i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'INPS, dall'INPDAP e dall'INAIL gia' prorogati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti.
119. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) puo' continuare ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio nell'anno 2004 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilita' e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2004 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio dell'Agenzia. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) e' autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2005, i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio nell'anno 2004. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio del Centro.
120. Al fine di consentire il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero, i rapporti di impiego a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, possono proseguire nell'anno 2005 fino al completamento dell'ultimo rinnovo semestrale autorizzato ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122.
121. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalita' previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2005.
122. Per l'anno 2005 per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanita', l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, gli istituti zooprofilattici sperimentali, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, l'Agenzia italiana del farmaco, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l'Agenzia spaziale italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, il CNIPA, nonche' per le universita' e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle universita'.
123. I comandi del personale della societa' Poste italiane Spa e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui dall'articolo 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati al 31 dicembre 2005. (17)
124. Nulla e' dovuto a titolo di indennita' o trattamento economico aggiuntivo comunque denominato nei confronti del personale in servizio presso enti e societa' derivanti da processi di privatizzazione di amministrazioni pubbliche esercenti attivita' e servizi in regime di monopolio e gia' proveniente dalle predette amministrazioni pubbliche che sia trasferito a domanda con il semplice consenso dell'ente o della societa' e dell'amministrazione di destinazione presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
125. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al terzo periodo le parole: "i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA," sono soppresse.
126. Per la proroga delle attivita' di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 375 milioni di euro.
127. Per l'anno scolastico 2005-2006, la consistenza numerica della dotazione del personale docente in organico di diritto non potra' superare quella complessivamente determinata nel medesimo organico di diritto per l'anno scolastico 2004-2005.
128. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria e' impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell'organico di istituto sempre in possesso dei requisiti richiesti. Possono essere attivati posti di lingua straniera da assegnare a docenti specialisti solo nei casi in cui non sia possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di classe o di istituto. Al fine di realizzare quanto previsto dal presente comma, la cui applicazione deve garantire il recupero all'insegnamento sul posto comune di non meno di 7.100 unita' per ciascuno degli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007, sono attivati corsi di formazione, nell'ambito delle annuali iniziative di formazione in servizio del personale docente, la cui partecipazione e' obbligatoria per tutti i docenti privi dei requisiti previsti per l'insegnamento della lingua straniera. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca adotta ogni idonea iniziativa per assicurare il conseguimento del predetto obiettivo.
129. La spesa per supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico dell'amministrazione e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non puo' superare l'importo di 766 milioni di euro per l'anno 2005 e di 565 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca adotta ogni idonea misura per assicurare il rispetto dei predetti limiti.
130. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, l'ulteriore spesa complessiva di 110 milioni di euro per i seguenti interventi: anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dell'infanzia, iniziative di formazione iniziale e continua del personale, interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione.(28)
131. Per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e' autorizzata a decorrere dall'anno 2005 la spesa di 10 milioni di euro.
132. per il triennio 2005-2007 e' fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche. (32) (38)
133. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze l'esistenza di controversie relative al rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' intervenire nel processo ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile".
134. Dopo l'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' inserito il seguente:
"Art. 63-bis. (Intervento dell'ARAN nelle controversie relative ai rapporti di lavoro). - 1. L'ARAN puo' intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, al fine di garantire la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie relative al personale di cui all'articolo 3, derivanti dalle specifiche discipline ordinamentali e retributive, l'intervento in giudizio puo' essere assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze".
135. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 149, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' incrementata di un milione di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
136. Al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, puo' sempre essere disposto l'annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso. L'annullamento di cui al primo periodo di provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni i privati stessi dall'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non puo' essere adottato oltre tre anni dall'acquisizione di efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante.
137. Al testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: "di comunicazione o di trasporto" sono inserite le seguenti: "nonche' le aziende private";
b) la rubrica del titolo III e' sostituita dalla seguente: "Della cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal Fondo, degli impiegati e dei salariati non dipendenti dallo Stato e dei dipendenti di soggetti privati";
c) l'articolo 34 e' abrogato;
d) al primo comma dell'articolo 54 le parole: "a norma del presente titolo" sono sostituite dalle seguenti: "a norma del titolo II e del presente titolo".
138. L'articolo 47 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e' abrogato.
139. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' stabilito per l'anno 2005:
a) in 532,37 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in 131,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attivita' commerciali e della gestione artigiani.
140. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 139, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2005 in 15.740,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 139, lettera a), e in 3.889,53 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 139, lettera b).
141. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 139 e 140 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 139, lettera a), della somma di 1.059,08 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1 gennaio 1989, nonche' al netto delle somme di 2,36 milioni di euro e di 54,78 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
142. Il termine concernente i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi al sisma del 1990, riguardanti le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa, differito al 30 giugno 2005 dall'articolo 2, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' prorogato al 30 giugno 2006.
143. Ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dall'assunzione, a carico del bilancio dello Stato, del finanziamento della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, riferiti agli esercizi finanziari precedenti l'anno 2004, per un importo pari a 7.581,83 milioni di euro, sono utilizzate:
a) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette gestioni, evidenziate nella contabilita' del predetto Istituto ai sensi dell'articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo non superiore a 5.700 milioni di euro;
b) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'anno 2003, trasferite alla predetta gestione dell'INPS in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ivi comprese le somme trasferite in eccedenza per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e fatto salvo quanto previsto dal decreto-legge 14 aprile 2003, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 2003, n. 133, per un ammontare complessivo pari a 307,51 milioni di euro;
c) le risorse trasferite all'INPS e accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2003 del predetto Istituto, in quanto non utilizzate per i seguenti scopi:
1) finanziamento delle prestazioni economiche per la tubercolosi di cui all'articolo 3, comma 14, della citata legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 804,98 milioni di euro;
2) finanziamento degli oneri per pensionamenti anticipati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo pari a 457,71 milioni di euro;
3) finanziamento degli oneri per l'assistenza ai portatori di handicap grave di cui all'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, per un ammontare complessivo pari a 300,66 milioni di euro;
4) finanziamento degli oneri per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria previsti da disposizioni diverse, per un ammontare complessivo pari a 10,97 milioni di euro.
144. Il complesso degli effetti contabili delle disposizioni di cui al comma 143 sulle gestioni dell'INPS interessate e' definito con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
145. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennita' agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 1.326 milioni di euro per l'esercizio 2004 e 827 milioni di euro a decorrere dal 2005:
a) per l'esercizio 2004, concorrono, per un importo complessivo di 780 milioni di euro, le risorse derivanti da:
1) i minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;
2) i minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 3, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente prestazioni economiche per la tubercolosi, per un ammontare complessivo pari a 70 milioni di euro;
3) i minori oneri accertati nell'attuazione del comma 5 dell'articolo 42 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 e del comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernenti rispettivamente assistenza ai portatori di handicap grave e contribuzione figurativa in favore di sordomuti e invalidi, per un ammontare complessivo pari a 160 milioni di euro;
4) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalla legge 31 dicembre 1991, n. 415, e dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500, per il finanziamento della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, accertati nell'attuazione delle norme in materia di pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro;
b) a decorrere dall'anno 2005, sono utilizzate le risorse derivanti da:
1) i minori oneri accertati nell'attuazione del citato articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;
2) i minori oneri accertati nell'attuazione del citato articolo 3, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per un am montare complessivo pari a 277 milioni di euro;
3) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalle citate leggi 31 dicembre 1991, n. 415, e 23 dicembre 1992, n. 500, per il finanziamento della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, accertati nell'attuazione delle norme in materia di pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro.
146. Per le imprese industriali che svolgono attivita' produttiva di fornitura o subfornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, i periodi di integrazione salariale ordinaria fruiti negli anni 2003 e 2004 non vengono computati ai fini della determinazione del limite massimo di utilizzo dell'integrazione salariale ordinaria di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, entro il limite di 1.100 unita' annue.
147. COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 GENNAIO 2006, N. 2, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 MARZO 2006, N. 81.
148. A decorrere dal 1 gennaio 2005, nell'ambito del processo di armonizzazione al regime generale e' abrogato l'allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e i trattamenti economici previdenziali di malattia, riferiti al lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nell'ambito di applicazione del citato regio decreto, sono dovuti secondo le norme, le modalita' e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria. Eventuali trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli erogati dall'I.N.P.S. al lavoratore del settore industria sono ridefiniti con la contrattazione collettiva di categoria.
149. I commi primo e secondo dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"A decorrere dal 1 giugno 2005, nei casi di infermita' comportante incapacita' lavorativa, il medico curante trasmette all'INPS il certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica on line, secondo le specifiche tecniche e le modalita' procedurali determinate dall'INPS medesimo.
Il lavoratore e' tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all'INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo modalita' stabilite dallo stesso Istituto. Con apposito decreto interministeriale dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalita' tecniche, operative e di regolamentazione, al fine di consentire l'avvio della nuova procedura di trasmissione telematica on line della certificazione di malattia all'INPS e di inoltro dell'attestazione di malattia dall'INPS al datore di lavoro, previsti dal primo e dal secondo comma del presente articolo".
150. L'articolo 1, comma 54, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e' abrogato.
151. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, ultimo periodo, sono soppresse le parole: "progressivamente e";
b) al comma 1, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Nel finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato dal datore di lavoro.
L'adesione ai fondi e' fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1 gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1 gennaio di ogni anno. L'INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi nonche' di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalita' di adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonche' a fornire, tempestivamente e con regolarita', ai fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati.
Al fine di assicurare continuita' nel perseguimento delle finalita' istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144".
152. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il "Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali" finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184. Con decreto di natura non regolamentare adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono determinati l'entita' e i criteri del rimborso, nonche' le modalita' di presentazione delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non potranno superare l'ammontare massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2005. A favore del Fondo di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005.
153. Nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' destinata una quota di 500.000 euro per l'anno 2005 per l'istituzione di un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche giovanili finalizzate alla partecipazione dei giovani sul piano culturale e sociale nella societa' e nelle istituzioni, mediante il sostegno della loro capacita' progettuale e creativa e favorendo il formarsi di nuove realta' associative nonche' consolidando e rafforzando quelle gia' esistenti.(22)
154. Il 70 per cento della quota del Fondo di cui al comma 153 e' destinato al finanziamento dei programmi e dei progetti del Forum nazionale dei giovani, con sede in Roma. Il restante 30 per cento e' ripartito tra i Forum dei giovani regionali e locali proporzionalmente alla presenza di associazioni e di giovani sul territorio.
155. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre entro il 31 dicembre 2005 e per gli accordi di settore entro il 31 dicembre 2007, anche in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuita', dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005 che recepiscono le intese intervenute in sede istituzionale territoriale. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze gia' definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2004. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo e' ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga e del 30 per cento per le proroghe successive. (8a)
156. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004" sono sostituite dalle seguenti: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005".
157. All'articolo 43 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: "in un'apposita gestione" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335";
b) al comma 2, le parole da: "alla gestione separata" fino a: "n. 335" sono soppresse;
c) il comma 9 e' abrogato.
158. All'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) la parola: "tredici" e' sostituita dalla parola: "dodici";
2) le parole: "sei eletti dagli iscritti al Fondo" sono sostituite dalle seguenti: "cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il comitato amministratore e' presieduto dal presidente dell'INPS o da un suo delegato scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo".
159. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2011, N. 123.
160. E' costituita la Fondazione per la diffusione della responsabilita' sociale delle imprese. Alla Fondazione partecipano, quali soci fondatori, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oltre ad altri soggetti pubblici e privati che ne condividano le finalita'. La Fondazione e' soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, che verra' redatto dai fondatori. Per lo svolgimento delle sue attivita' istituzionali e' assegnato alla Fondazione un contributo di un milione di euro per l'anno 2005.
161. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) puo' continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio nell'anno 2004 con contratto di lavoro a tempo determinato nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2004. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell'Ente.
162. All'articolo 3, comma 136, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005" e, al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004". A tal fine e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
163. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 9, e all'articolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' autorizzato un contributo di euro 160.102.000 per l'anno 2005. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e' nominato un Commissario straordinario del Governo con funzioni di vigilanza sulle modalita' di attuazione del presente comma.
164. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, e' determinato in 88.195 milioni di euro per l'anno 2005, 89.960 milioni di euro per l'anno 2006 e 91.759 milioni di euro per l'anno 2007. I predetti importi ricomprendono anche quello di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale "Bambino Gesu'". Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e 2003. A tal fine e' autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2005, di cui 50 milioni di euro finalizzati al ripiano dei disavanzi della regione Lazio per l'anno 2003, derivanti dal finanziamento dell'ospedale "Bambino Gesu'". Le predette disponibilita' finanziarie sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. (19)
165. Resta fermo l'obbligo in capo all'Agenzia italiana del farmaco di garantire per la quota a proprio carico, ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il livello della spesa farmaceutica stabilito dalla legislazione vigente. Nell'ambito delle annuali direttive del Ministro della salute all'Agenzia e' incluso il conseguimento dell'obiettivo del rispetto del predetto livello della spesa farmaceutica. Al fine di conseguire il contenimento della spesa farmaceutica, l'Agenzia italiana del farmaco stabilisce le modalita' per il confezionamento ottimale dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, almeno per le patologie piu' rilevanti, relativamente a dosaggi e numero di unita' posologiche, individua i farmaci per i quali i medici possono prescrivere "confezioni d'avvio" per terapie usate per la prima volta verso i cittadini, al fine di evitare prescrizioni quantitativamente improprie e piu' costose, e di verificarne la tollerabilita' e l'efficacia, e predispone l'elenco dei farmaci per i quali sono autorizzate la prescrizione e la vendita per unita' posologiche.
166. All'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10:
1) alla lettera c), dopo le parole: "indicate alle lettere a) e b)" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicita' al pubblico";
2) dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
"c-bis) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicita' al pubblico (OTC)";
b) al comma 14, ultimo periodo, le parole: "lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere c) e c-bis)".
167. All'articolo 70, comma 2, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: "l'indicazione della "nota"" la parola: ", controfirmata," e' soppressa.
168. L'Agenzia italiana del farmaco adotta nel limite di spesa annuo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nell'ambito del programma annuale di attivita' previsto dall'articolo 48, comma 5, lettera h), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, un piano di comunicazione volto a diffondere l'uso dei farmaci generici, ad assicurare una adeguata informazione del pubblico su tali farmaci e a garantire ai medici, ai farmacisti e agli operatori di settore, a mezzo di apposite pubblicazioni specialistiche, le informazioni necessarie sui farmaci generici e le liste complete di farmaci generici disponibili.
169. Al fine di garantire che l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario da parte delle regioni sia conseguito nel rispetto della garanzia della tutela della salute, ferma restando la disciplina dettata dall'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le prestazioni gia' definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni, anche al fine di garantire che le modalita' di erogazione delle stesse siano uniformi sul territorio nazionale, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro della salute, che si avvale della commissione di cui all'articolo 4-bis, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono fissati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e quantitativi di cui ai livelli essenziali di assistenza, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono individuati le tipologie di assistenza e i servizi, relativi alle aree di offerta individuate dal vigente Piano sanitario nazionale. In fase di prima applicazione gli standard sono fissati entro il 30 giugno 2005.(23a)
170. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. Con cadenza triennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale sono definite dall'accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323. Per la revisione delle tariffe massime per le predette prestazioni di assistenza termale e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
171. Ferma restando la facolta' delle singole regioni di procedere, per il governo dei volumi di attivita' e dei tetti di spesa, alla modulazione, entro i valori massimi nazionali, degli importi tariffari praticati per la remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati, e' vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, l'applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalita' con cui viene regolata la compensazione della mobilita' sia intraregionale che interregionale. Sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio.
172. Il potere di accesso del Ministro della salute presso le aziende unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e all'articolo 4, comma 2, della legge 1 febbraio 1989, n. 37, e' esteso a tutti gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni, ai policlinici universitari e alle aziende ospedaliere universitarie ed e' integrato con la potesta' di verifica dell'effettiva erogazione, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, compresa la verifica dei relativi tempi di attesa.
173. L'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto al comma 164, rispetto al livello di cui all'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2001, per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, e' subordinato alla stipula di una specifica intesa tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempli ai fini del contenimento della dinamica dei costi:
a) gli adempimenti gia' previsti dalla vigente legislazione;
b) i casi nei quali debbano essere previste modalita' di affiancamento dei rappresentanti dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze ai fini di una migliore definizione delle misure da adottare;
c) ulteriori adempimenti per migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario;
d) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello regionale, al fine di garantire l'effettivita' del processo di razionalizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, con particolare riguardo al riequilibrio dell'offerta di posti letto per acuti e per lungodegenza e riabilitazione, alla promozione del passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, nonche' alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale della prevenzione e dal Piano nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario, coerentemente con il Piano sanitario nazionale;
e) il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione, con esclusione di quelli per il personale cui si applica la specifica normativa di settore, secondo modalita' che garantiscano che, complessivamente, la loro crescita non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per cento annuo rispetto ai dati previsionali indicati nel bilancio dell'anno precedente, al netto di eventuali costi di personale di competenza di precedenti esercizi;
f) in ogni caso, l'obbligo in capo alle regioni di garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e prevedendo l'obbligatorieta' dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, nonche' l'ipotesi di decadenza del direttore generale.(17)
174. Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualita' di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente. I predetti incrementi possono essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario relativi all'esercizio 2004 e seguenti. Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento agli anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso, il divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo e nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; scaduto il termine del 31 maggio, la regione non puo' assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte. Gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del turn over e del divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In sede di verifica annuale degli adempimenti la regione interessata e' tenuta ad inviare una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario, attestante il rispetto dei predetti vincoli. (61) (63)
175. Per le finalita' di cui al comma 174 e per la copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario, la regione, in deroga alla sospensione di cui al comma 61, primo periodo, puo' deliberare l'inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti degli aumenti dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, gia' disposti, oggetto della predetta sospensione. Ai sensi del primo periodo del presente comma e del comma 22 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti puo' concernere anche quelle maggiorazioni dell'aliquota IRAP che siano state deliberate dalle regioni, antecedentemente al 31 dicembre 2003, in difformita' rispetto a quanto previsto dalla normativa statale. Per le medesime finalita', le regioni possono altresi', nei limiti della normativa statale di riferimento ed in conformita' ad essa, disporre nuovi aumenti dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito o nuove maggiorazioni dell'aliquota IRAP ovvero modificare gli aumenti e le maggiorazioni di cui al primo periodo del presente comma.
176. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui al comma 173 e' precluso l'accesso al maggiore finanziamento previsto per gli anni 2005, 2006 e 2007, con conseguente immediato recupero delle somme eventualmente erogate.
177. Le regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, definiscono le fattispecie per l'eventuale trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dei professionisti convenzionati a carico del protocollo aggiuntivo ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 271, e 21 settembre 2001, n. 446, in modo da assicurare una riduzione della relativa spesa pari ad almeno il 20 per cento. La predetta trasformazione e' possibile entro il limite del numero di ore di incarico attivate a titolo convenzionale presso ciascuna azienda sanitaria locale alla data del 31 ottobre 2004.
178. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici specialisti ambulatoriali interni e le altre professioni sanitarie non dipendenti dal medesimo e' disciplinato da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. La rappresentativita' delle organizzazioni sindacali e' basata sulla consistenza associativa. Detti accordi hanno durata quadriennale per la parte normativa e durata biennale per la parte economica. In sede di prima applicazione la durata, per le parti normativa ed economica, e' definita fino al 31 dicembre 2005.
179. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui al comma 173, ciascuna regione provvede a disciplinare appositi meccanismi di raccordo tra le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, attribuendo a questi ultimi il compito di segnalare tempestivamente alle strutture competenti a livello regionale le situazioni di inefficienza gestionale e organizzativa che costituiscono violazione degli obiettivi di contenimento della dinamica dei costi di cui ai commi da 164 a 187.
180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176 nonche' in caso di mancato adempimento per gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo e' condizione necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma.
181. Con riferimento agli importi indicati al comma 164, relativamente alla somma di 1.000 milioni di euro per l'anno 2005, 1.200 milioni di euro per l'anno 2006 e 1.400 milioni di euro per l'anno 2007, il relativo riconoscimento alle regioni resta condizionato, oltre che agli adempimenti di cui al comma 173, anche al rispetto da parte delle regioni medesime dell'obiettivo per la quota a loro carico sulla spesa farmaceutica previsto dall'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
182. Limitatamente all'anno 2004:
a) l'obbligo in capo alle regioni, per la quota del 40 per cento a loro carico, di cui all'articolo 48, comma 5, lettera f), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in caso di superamento dei tetti di spesa di cui al comma 1 del predetto articolo 48, s'intende comunque adempiuto, anche qualora la regione non abbia provveduto al previsto ripiano, purche' l'equilibrio complessivo del relativo sistema sanitario regionale venga rispettato, previa verifica dell'avvenuta erogazione dei livelli essenziali di assistenza effettuata dal Ministero della salute, ai sensi del comma 172;
b) con specifica intesa tra Stato e regioni, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia italiana del farmaco, su proposta del Ministro della salute, sono definite le eventuali compensazioni sugli effetti, per ogni singola regione, derivanti dai provvedimenti a carico delle aziende produttrici di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2004, n. 202, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica programmati, anche ai fini dell'accesso all'integrazione dei finanziamenti a carico dello Stato come stabilito dal citato Accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001.
183. A partire dal 2005, sulla base delle rilevazioni condotte dall'Agenzia italiana del farmaco, le regioni che non adottano misure di contenimento della spesa farmaceutica adeguate al rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono tenute nell'esercizio successivo a quello di rilevazione ad adottare misure di contenimento pari al 50 per cento del proprio sfondamento.
184. Al fine di consentire in via anticipata l'erogazione dell'incremento del finanziamento a carico dello Stato:
a) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2005, 2006 e 2007, e' autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate al comma 164, al netto di quelle indicate al comma 181, da accreditare sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie regionali;
b) per gli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute a tali regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni delle medesime regioni;
c) all'erogazione dell'ulteriore 5 per cento o al ripristino del livello di finanziamento previsto dal citato accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001 per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, nei confronti delle singole regioni si provvede a seguito della verifica degli adempimenti di cui ai commi 173 e 181;
d) nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonche' della stipula dell'intesa di cui al comma 173, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto per l'anno 2004 in base alla deliberazione del CIPE, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005;
e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi.
185. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la consegna della tessera sanitaria a tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il 31 dicembre 2005".
186. Nell'ambito delle attivita' dirette alla definizione e implementazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), il Ministero della salute, anche ai fini del controllo e monitoraggio della spesa per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, garantisce in ogni caso la coerente prosecuzione delle azioni in corso con riduzione della spesa per il rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi afferenti al funzionamento del NSIS nella misura di cinque punti percentuali, salva la facolta' di ampliare i servizi richiesti nel limite dell'ordinario stanziamento di bilancio.
187. In considerazione del rilievo nazionale ed internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle piu' rilevanti patologie, per l'anno 2005 e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro in favore della fondazione "Centro San Raffaele del Monte Tabor".
188. Le regioni che alla data del 1 gennaio 2005 abbiano ancora in corso di completamento il proprio programma di investimenti in attuazione dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, destinano una quota delle risorse residue al potenziamento ed ammodernamento tecnologico.
189. Le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste dall'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono aumentate del 10 per cento.
190. I proventi delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare inflitte, a norma dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, da organi statali affluiscono al bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, limitatamente ai maggiori proventi conseguiti per effetto degli aumenti di cui al comma 189, ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute per il potenziamento degli organi ispettivi e di controllo, nonche' per la realizzazione di campagne di informazione e di educazione alla salute finalizzate alla prevenzione del tabagismo e delle patologie ad esso correlate.
191. Resta ferma l'autonoma, integrale disponibilita' da parte delle singole regioni, ai sensi degli articoli 17, terzo comma, e 29, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dei proventi relativi alle infrazioni di cui al comma 189, accertate dagli organi di polizia locale, come tali ad esse direttamente attribuiti.
192. Al fine di migliorare l'efficienza operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA stipula contratti-quadro per l'acquisizione di applicativi informatici e per l'erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalita' che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione.
193. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute ad avvalersi, uniformando le procedure e le prassi amministrative in corso, degli applicativi e dei servizi di cui al comma 192, salvo i casi in cui possano dimostrare, in sede di richiesta di parere di congruita' tecnico-economica di cui all'articolo 8 dello stesso decreto legislativo, che la soluzione che intendono adottare, a parita' di funzioni, risulti economicamente piu' vantaggiosa.
194. Ai fini di cui al comma 192, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati interventi di razionalizzazione delle infrastrutture di calcolo, telematiche e di comunicazione delle amministrazioni di cui al comma 193.
195. Le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 193 possono avvalersi dei servizi di cui al medesimo comma 193, secondo modalita' da definire in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
196. Ai fini della copertura delle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 193, possono essere assegnati al CNIPA finanziamenti a carico del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
197. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i cedolini per il pagamento delle competenze stipendiali del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, purche' sia gia' in possesso di caselle di posta elettronica fornite dall'amministrazione, sono trasmessi, tenuto conto del diritto alla riservatezza, esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica assegnato a ciascun dipendente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono emanate le relative norme attuative.
198. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli uffici cassa delle amministrazioni, anche periferiche, dello Stato sono organizzati sulla base di procedure amministrative informatizzate. Tutti i contatti con il personale dipendente e con gli uffici, anche di altra amministrazione, avvengono utilizzando modalita' di trasmissione telematica dei dati. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono emanate le relative norme attuative.
199. Per l'anno finanziario 2005 e successivi, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e' autorizzato a provvedere con propri decreti alla riassegnazione alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio delle somme da versare in entrata per revoche ed economie dei finanziamenti di cui alla legge 8 ottobre 1997, n. 344, adottate con provvedimento del Ministero competente, e con lo stesso destinate alla realizzazione di interventi finalizzati allo stesso progetto strategico inseriti negli accordi di programma quadro da stipulare con le regioni territorialmente interessate.
200. Al fine di garantire la prosecuzione delle iniziative di sostegno allo sviluppo economico gia' adottate e per il completamento delle dotazioni infrastrutturali gia' programmate, e' autorizzata la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 52, comma 59, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, nei limiti delle risorse finanziarie per tali finalita' rispettivamente appostate e disponibili, che a tale fine vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate negli anni successivi, fino al completamento delle iniziative contemplate nelle citate disposizioni di legge.
201. La richiesta di cambio di destinazione urbanistica delle aree o dei manufatti industriali interessati da processi di delocalizzazione dell'intero processo produttivo, soprattutto quando essi comportino perdita di posti di lavoro, determina la cessazione del diritto acquisito dall'impresa ad eventuali benefici concessi dallo Stato per il sostegno e il miglioramento del processo produttivo medesimo.
202. Al fine di consentire l'avvio di un regime assicurativo volontario per la copertura dei rischi derivanti da calamita' naturali sui fabbricati a qualunque uso destinati, attraverso la sottoscrizione di una quota parte del capitale sociale di una costituenda Compagnia di riassicurazioni finalizzata ad aumentare le capacita' riassicurative del mercato, e di sostenere il Consorzio o l'unione di assicurazioni destinato a coprire i danni derivanti da calamita' naturali, e' istituito un apposito Fondo di garanzia la cui gestione e' affidata alla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (CONSAP Spa). Per le predette finalita' e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2005. Con apposito regolamento emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che si esprimono entro trenta giorni, e acquisito successivamente il parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema, e' costituita la Compagnia di riassicurazioni di cui al primo periodo e sono definite le forme, le condizioni e le modalita' di attuazione del predetto Fondo, nonche' le misure volte ad incentivare lo sviluppo delle coperture assicurative in questione, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e prevedendo l'esclusione dell'intervento del Fondo per i danni prodotti dalle calamita' naturali a fabbricati abusivi, ivi compresi i fabbricati abusivi per i quali, pur essendo stata presentata la domanda di definizione dell'illecito edilizio, non sono stati corrisposti interamente l'oblazione e gli oneri accessori.
203. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamita' naturali per i quali e' intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le modalita' di utilizzo dei contributi sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992, destinando almeno il 5 per cento delle risorse complessive, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 alla realizzazione del piano di ricostruzione del comune di San Giuliano di Puglia, ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2003, n. 3279, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2003, nonche' una quota del 5 per cento per il completamento della ricostruzione degli edifici situati nei comuni delle regioni Marche ed Umbria danneggiati dal terremoto del settembre 1997, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 1997, una quota del 5 per cento per gli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 2004, una quota del 2 per cento per gli interventi di ricostruzione nei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi calamitosi del dicembre 2004 ed una quota pari a 4 milioni di euro annui per fronteggiare le esigenze derivanti dalla situazione emergenziale conseguente alle intense precipitazioni verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1 novembre 2004 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonche' una quota pari a 5 milioni di euro annui per consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ripartendo detta quota alla regione Basilicata e Campania nella misura rispettivamente del 25 per cento e del 75 per cento. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa annua di 58,5 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall'anno 2005.
204. Per gli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 2004, e' autorizzato un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2005.
205. Il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato "PC ai giovani", diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2005, nonche' la loro formazione, fino all'esaurimento delle disponibilita' del Fondo stesso. Le modalita' di attuazione del progetto, nonche' di erogazione degli incentivi stessi, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
206. I benefici di cui all'articolo 4, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concessi ai docenti con le modalita' di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 3 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2004, sono prorogati a tutto l'anno 2005.
207. Nel corso dell'anno 2005, i benefici di cui al comma 206 sono concessi anche al personale dirigente e al personale non docente delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e delle universita' statali, nonche' al personale dirigente, docente e non docente delle scuole paritarie di ogni ordine e grado, delle universita' non statali e delle universita' telematiche riconosciute ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2003. Le modalita' attuative del presente comma sono definite ai sensi dell'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
208. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono acquistare un personal computer usufruendo di una riduzione di costo ottenuta in esito ad una apposita selezione di produttori o distributori operanti nel settore informatico, esperita, previa apposita indagine di mercato, dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP Spa).
209. La sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituita con decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, e' integrata della somma di 40 milioni di euro per l'anno 2005, 40 milioni di euro per l'anno 2006 e 20 milioni di euro per l'anno 2007. Tali somme possono essere altresi' utilizzate, limitatamente a quelle non impegnate al termine di ciascun anno, per altri interventi del Fondo di cui al presente comma. Le caratteristiche degli interventi del Fondo di cui al presente comma sono rideterminate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in linea con quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina sui requisiti minimi di capitale per le banche.
210. Le risorse del Fondo centrale di garanzia per il credito navale di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, e successive modificazioni, sono destinate, per un importo di 60 milioni di euro, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
211. L'intervento di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' rifinanziato, per l'anno 2005, per l'importo di 110 milioni di euro. Il contributo ivi previsto, la cui misura e' fissata in euro 70, si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1 dicembre 2004. Le procedure per l'assegnazione dei contributi stabilite, relativamente all'anno 2004, dagli articoli 1, 2, 3 e 7 del decreto del Ministro delle comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, sono estese, in quanto compatibili, ai contributi di cui al presente comma.
212. L'intervento di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' rifinanziato, per l'anno 2005, per l'importo di 30 milioni di euro. Il contributo si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1 dicembre 2004 nella misura di euro 50, elevata ad euro 75 qualora l'accesso alla rete fissa o alla rete mobile UMTS da parte dell'utente ricada nei comuni il cui territorio sia ricompreso nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e comunque in quelli con popolazione inferiore a diecimila abitanti.
213. Allo scopo di promuovere il potenziamento della strumentazione tecnologica e l'aggiornamento della tecnologia impiegata nel settore della radiofonia, a decorrere dall'anno 2005 la quota prevista a valere sui contributi di cui al comma 190 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la misura del 10 per cento stabilita al medesimo comma, non puo' comunque essere inferiore a 1 milione di euro annui. Ai fini di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2005. L'accesso ai benefici di cui al citato comma 190 dell'articolo 4 e' subordinato alla presentazione, da parte dei soggetti interessati, della relativa domanda entro il 31 gennaio di ciascun anno.
214. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2005.
215. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
216. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
217. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
218. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
219. Il CIPE, in sede di riparto annuale delle risorse per le aree sottoutilizzate, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna risorse per la realizzazione delle rispettive attivita' di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo dell'integrazione europea e mediterranea delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione delle risorse sono disposte le relative modalita' di erogazione.(48)
220. Ai fini di cui al comma 219, i predetti istituti presentano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione - e al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca i programmi di attivita' entro il 31 dicembre di ciascun anno; per l'anno 2005 i programmi sono presentati entro il 31 gennaio 2005. Tali programmi, nel rispetto del consolidato principio comunitario del cofinanziamento, indicano le altre fonti, pubbliche e private, con cui si intende contribuire alla loro realizzazione e sono accompagnati da una relazione di rendiconto sulle attivita', gia' oggetto di finanziamento, concluse e in corso, nonche' sull'equilibrio patrimoniale ovvero sulle azioni assunte per conseguirlo.
221. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. AGOSTO 2008, N. 133.
222. Al fine di favorire l'afflusso di capitale di rischio verso piccole e medie imprese innovative localizzate nelle aree sottoutilizzate, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri puo' sottoscrivere e alienare quote di uno o piu' fondi comuni di investimento, in misura non superiore al 50 per cento del patrimonio, promossi e gestiti da una o piu' societa' di gestione del risparmio (SGR) previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tali SGR saranno individuate dal citato Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e con il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, con procedure competitive, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilita' generale dello Stato, nel rispetto delle norme comunitarie applicabili, assicurando che l'organizzazione e la gestione dei fondi siano coerenti con le finalita' pubbliche ed eventualmente prevedendo a tale fine la presenza di un rappresentante della pubblica amministrazione negli organi di gestione dei fondi.
223. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 222 si provvede mediante le risorse previste dalla legge 30 giugno 1998, n. 208, e stanziate con delibera del CIPE n. 20 del 29 settembre 2004, punto 4.1.2, in attuazione dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
224. Gli immobili di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ivi compresi quelli individuati dal decreto dirigenziale del 10 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1 luglio 2003, possono essere alienati anche nell'ambito dell'attivita' di gestione della liquidazione gia' affidata a societa' direttamente controllata dallo Stato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del medesimo decreto-legge.
225. All'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al secondo periodo, le parole: "La societa' si avvale" sono sostituite dalle seguenti: "La societa' puo' avvalersi anche";
b)dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "E', altresi', facolta' della societa' di procedere alla revoca dei mandati gia' conferiti".
226. Con riguardo a tutte le liquidazioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, la societa', direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-bis, lettera c), del medesimo articolo 9 del citato decreto-legge n. 63 del 2002, esercita ogni potere finora attribuito all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti e puo' procedere alla revoca degli incarichi di Commissario liquidatore in essere.
227.COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2006, N. 181, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2006, N. 233.
228. L'ufficio stralcio di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 31 marzo 1979, e' soppresso; le residue funzioni sono svolte dalle regioni interessate.
229. Congiuntamente al Ministro dell'economia e delle finanze, la societa' direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-bis, lettera c), dell'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, riferisce annualmente alle Camere sullo stato della liquidazione degli enti pubblici, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, per i quali la liquidazione stessa non sia stata esaurita entro il 31 dicembre 2005.
230. Le risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono complessivamente destinate alle attivita' previste ai commi 61, 68, 76 e 77 del citato articolo 4 della legge n. 350 del 2003, nonche' alle attivita' di cui al comma 232 del presente articolo. Il relativo riparto e' stabilito con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per le finalita' di cui al citato comma 70 e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005. (59)
231. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, le parole: "dall'AIMA" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dagli altri organismi pagatori istituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165" e le parole: "mercato agricolo" sono sostituite dalle seguenti: "settore agricolo".
232. Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 230 il Ministero delle attivita' produttive puo' promuovere protocolli di intesa con le associazioni imprenditoriali di categoria e puo' avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero. Resta fermo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003, nei limiti della dotazione finanziaria ivi prevista. Nel citato comma 61, al secondo periodo, le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni", e nel quarto periodo le parole: "per l'anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2004 e successivi, ivi comprese quelle di cui al secondo periodo del presente comma, allo stesso direttamente attribuite,".
233. Per l'anno 2005 e' confermato il Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.
234. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, l'Istituto per la promozione industriale (IPI) adotta, d'intesa con il Ministero delle attivita' produttive, appositi programmi pluriennali. I relativi finanziamenti, ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono determinati, a decorrere dall'anno 2005, in 25 milioni di euro annui, intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per 16,5 milioni di euro ed all'articolo 60, comma 3, della legge n. 289 del 2002 per 8,5 milioni di euro.
235. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 2005, N. 16, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 APRILE 2005, N. 58.
236. Il fondo di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, deve intendersi destinato al settore della nautica da diporto, nella misura e con le modalita' disciplinate dal combinato disposto della lettera c) del comma 14 dell'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del comma 13 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
237. Al fine di incentivare lo sviluppo economico nelle aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelle meridionali, il Consiglio nazionale delle ricerche costituisce un Osservatorio sul mercato creditizio regionale procedendo, d'intesa con le corrispondenti strutture di ricerca delle amministrazioni regionali, alla elaborazione di studi di fattibilita' per favorire la creazione di banche a carattere regionale. A tale fine e' autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dal 2005.
238. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, e' stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Una quota delle predette maggiori entrate, pari ad euro 20 milioni per l'anno 2005, e ad euro 12 milioni a decorrere dall'anno 2006, e' riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. La riassegnazione di cui al precedente periodo e' limitata, per l'anno 2013, all'importo di euro 6.120.000 per l'anno 2014 all'importo di euro 9.278.000, per l'anno 2015 all'importo di euro 7.747.000 e per l'anno 2016 all'importo di euro 10.215.000.
239. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1 gennaio 2003, secondo le modalita' previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2005.
240. All'articolo 24, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo le parole: "comma 7-bis" sono aggiunte le seguenti: ", e degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, che sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all'articolo 2 della citata legge n. 801 del 1977, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze".
241. Al fine di garantire l'efficienza e la sostenibilita' delle infrastrutture olimpiche finanziate, quali opere connesse ai sensi della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e quali opere di accompagnamento ai sensi dell'articolo 21 della legge 1 agosto 2002, n. 166, e' autorizzato l'utilizzo dei fondi previsti anche successivamente all'evento olimpico onde garantire il completamento funzionale di alcune opere per l'uso post-olimpico.
242. Per il triennio 2005-2007 e' autorizzato uno stanziamento pan a 5.418.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, destinato all'adeguamento delle risorse previste per il funzionamento dell'Alto Commissario di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
243. Nella regione Sardegna, in deroga al disposto dell'articolo 10, comma 15, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e successive modificazioni, sono consentiti i trasferimenti a titolo temporaneo, fino al 31 dicembre 2007, di quote latte anche tra zone disomogenee.
244. All'articolo 141 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"Nelle cooperative edilizie a proprieta' divisa qualora i soci si siano accollati l'intero importo del mutuo pro capite, si puo' procedere allo scioglimento delle cooperative stesse";
b) al secondo comma, le parole: "previsto dal precedente comma" sono sostituite dalle seguenti: "previsto dal primo comma".
245. Allo scopo di favorire l'ammodernamento e il potenziamento del comparto della pesca, anche ai fini dell'adozione di tecniche di pesca finalizzate a garantire la protezione delle risorse acquatiche, e' autorizzata, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, la spesa di 5 milioni di euro per la concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese operanti nelle aree per le quali sia stata prevista l'interruzione temporanea obbligatoria delle attivita' di pesca. Il contributo di cui al presente comma e' riconosciuto nei limiti della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.(30)
246. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 1 milione di euro.
247. Allo scopo di rafforzare il monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, il Centro di geomorfologia integrata per l'area del Mediterraneo provvede alla predisposizione di metodologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio delle diverse aree del territorio. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
248. Al fine di incentivare lo sviluppo delle energie prodotte da fonti rinnovabili, con particolare attenzione alle potenzialita' di produzione dell'idrogeno da fonti di energia solare, eolica, idraulica o geotermica e' istituito, per l'anno 2005, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la promozione delle risorse rinnovabili con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro. Il Fondo e' finalizzato al cofinanziamento di studi e ricerche nel campo ambientale e delle fonti di energia rinnovabile destinate all'utilizzo per i mezzi di locomozione e per migliorare la qualita' ambientale all'interno dei centri urbani. Sono ammessi al finanziamento gli studi e le ricerche che presentino una partecipazione al finanziamento non inferiore alla meta' del costo totale del singolo progetto di ricerca da parte di universita', laboratori scientifici, enti o strutture di ricerca ovvero imprese per il successivo diretto utilizzo industriale e commerciale dei risultati di tale attivita' di ricerca e progettuale.(23)
249. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 160, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
250. Nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, e' istituito, per l'anno 2005, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro, un Fondo per la promozione e la realizzazione di aree all digital e servizi di T-Government sulla piattaforma della televisione digitale terrestre.
251. Allo scopo di promuovere la ricerca avanzata nei settori di rilevanza strategica per l'industria nazionale, e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 destinata al finanziamento di progetti pilota realizzati da societa' operanti nel settore aeronautico, di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808.
252. Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio delle imprese, di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' rifinanziato per un importo pari a 10 milioni di euro per il 2005.
253. All'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: "associazioni sportive dilettantistiche" sono inserite le seguenti: "e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici".
254. Per le esigenze connesse all'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e per ciascuno degli anni 2006 e 2007, iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da ripartire nel corso della gestione tra le unita' previsionali di base interessate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
255. Agli enti non commerciali di cui all'articolo 41, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che abbiano almeno una sede operativa nei territori di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, si applica la sospensione dei termini di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 245 del 2002 fino al 31 dicembre 2005 nonche', per i versamenti non eseguiti a questa ultima data, compresi i sostituti di imposta, l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004, n. 3354, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 2004. (48) (54a) (59) (60) ((64))
256. Per la prosecuzione degli interventi necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2005.
257. Al fine di garantire la piena realizzazione della misura di riconversione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2002, n. 134, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 260.000 euro.
258. Al fine di consentire la piena realizzazione degli obiettivi di ammodernamento della flotta peschereccia delle regioni dell'obiettivo 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali e' autorizzato a liquidare le istanze di contributo ritenute idonee ai sensi del decreto 15 marzo 2002 recante modalita' di attuazione delle misure di costruzione di nuove navi e di ammodernamento di navi esistenti non ancora ammesso a finanziamento per mancanza delle relative risorse finanziarie, valutate in 320.000 euro per l'anno 2005.
259. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 31 dicembre 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' incrementata di 833.000 euro per l'anno 2005.
260. Al fine di valorizzare le iniziative celebrative della figura di Cristoforo Colombo curate dall'apposito Comitato nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
261. Per le attivita' di monitoraggio delle politiche pubbliche adottate dal Governo, di analisi del loro impatto sul Sistema-Paese, di informazione e comunicazione istituzionale sulle riforme attuate, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro a cio' delegato, puo' avvalersi di enti o istituti di ricerca, pubblici o privati, di istituti demoscopici nonche' di consulenti dotati di specifica professionalita'. A tal fine e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
262. Nel limite complessivo di 36 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2005, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attivita' socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 22 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilita' degli stessi comuni da almeno un triennio, nonche' ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni gia' stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'interno e' autorizzato a concedere, nel limite complessivo di 98 milioni di euro, in prosecuzione degli interventi per favorire l'occupazione previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo.
263. Nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato a prorogare, limitatamente all'anno 2005, le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, avvalendosi della graduatoria allegata al decreto dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 ottobre 2004.
264. All'onere di cui ai commi 262 e 263, pari a 157 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
265. Gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi al territorio dei comuni di Arese, Rho, Garbagnate Milanese e Lainate (provincia di Milano), limitatamente alle aree individuate nell'accordo di programma per la reindustrializzazione dell'area Fiat Alfa Romeo, approvato con decreto del presidente della Giunta regionale della Lombardia n. 58158 del 26 giugno 1997, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia n. 29 del 14 luglio 1997, e aggiornato con decreto del presidente della Giunta regionale della Lombardia n. 8980 del 20 maggio 2004, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia n. 23 del 31 maggio 2004, nonche' al comune di Marcianise (provincia di Caserta) e al distretto di Brindisi.
266. Il programma di reindustrializzazione, di cui al comma 265, proposto e attuato da Sviluppo Italia Spa in accordo con le rispettive regioni, potra' prevedere anche interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutture di aree industriali dismesse.
267. Il programma di cui ai commi 265 e 266 prevede interventi per la promozione imprenditoriale e l'attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.
268. Per gli interventi di cui ai commi da 265 a 267 e' concesso un contributo straordinario pari a 32 milioni di euro per il 2005, 52 milioni di euro per il 2006 e 72 milioni di euro per il 2007.
269. Per garantire la prosecuzione degli interventi per la continuita' territoriale di cui all'articolo 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007, per Trapani, Pantelleria e Lampedusa sono assegnate risorse finanziarie per complessivi 10 milioni di euro annui.
270. Al fine di sostenere i processi di innovazione delle imprese del commercio, il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' destinato altresi' ai programmi di investimento delle imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi (sezioni G, H, I, J, K, M, N ed O della classificazione delle attivita' economiche ISTAT 91) rivolti:
a)alla ricerca e progettazione di nuove formule e processi distributivi o aziendali innovativi ed agli investimenti materiali connessi con la loro attivazione, alla formazione e consulenza necessarie all'avvio dei processi innovativi;
b)all'accesso ai mercati elettronici e strumentazione connessa;
c)alla progettazione ed alla realizzazione di investimenti connessi all'adozione di moderne tecniche di vendita e di offerta dei servizi (software per la gestione automatica di spazi espositivi);
d)all'acquisizione di servizi di connessione a larga banda;
e)al check-up sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente in azienda concernente gli approvvigionamenti, il lavoro, la commercializzazione, il personale, le risorse strumentali;
f)alla progettazione e realizzazione di interventi di assistenza tecnica intesa quale elaborazione ed applicazione di tecniche innovative volte all'innovazione dell'assetto e dell'offerta dell'impresa commerciale;
g)alla realizzazione di innovazione tecnologica intesa quale acquisizione di sistemi informatici integrati, per la gestione aziendale ed interaziendale, per la realizzazione di impianti automatizzati per la movimentazione delle merci nel magazzino e per operazioni di allestimento degli ordini e per la distribuzione commerciale.
271. Con decreto del Ministero delle attivita' produttive sono stabiliti termini, criteri e modalita' per la concessione delle agevolazioni, di cui al comma 270, alle imprese del commercio, del turismo e dei servizi.
272. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e' concesso, con le medesime modalita' ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali presso l'INPS, e' prorogata, con le medesime modalita', fino al 31 dicembre 2009. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma entro il 31 gennaio 2008. (47) ((64))
273. All'articolo 29, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi" sono sostituite dalle seguenti: "per provvedere alla spesa per canoni, oneri e ogni ulteriore incombenza connessi alla locazione degli immobili-stessi".
274. Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprieta' dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell'Agenzia del demanio ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Limitatamente alle situazioni debitorie per le quali la seconda richiesta di pagamento e' intervenuta entro il 31 dicembre 2004, la riscossione di cui al primo periodo non e' effettuata nel caso in cui i soggetti interessati provvedono, entro il 30 aprile 2005, a dichiarare alla Agenzia del demanio ovvero all'ente gestore di voler adempiere, in unica soluzione, l'intera sorte del debito maturato, effettuando altresi' contestualmente il relativo versamento. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto l'accertamento, la liquidazione ovvero la condanna al pagamento dei debiti di cui al secondo periodo, si estinguono di diritto con l'esatto adempimento di quanto previsto nel medesimo periodo.
275. Ai fini della valorizzazione del patrimonio immobiliare le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti ed i trasferimenti di immobili di proprieta' dei comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge n. 410 del 2001, in favore di fondazioni o societa' di cartolarizzazione, associazioni riconosciute sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto.
276. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei canoni, oneri e ogni ulteriore incombenza connessi agli immobili locati ai sensi dell'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il Dipartimento del tesoro puo' richiedere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anticipazioni di tesoreria per gli importi necessari. Alla regolazione contabile dell'anticipazione di tesoreria si provvede con le modalita' stabilite dal predetto Dipartimento d'intesa con il Dipartimento del tesoro. L'anticipazione e' regolata con prelevamento dall'apposito conto corrente di tesoreria non appena vi saranno affluite le risorse corrispondenti.
277. Al comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "sono alienati" sono inserite le seguenti: "e valorizzati";
b) all'ultimo periodo, dopo le parole: "al momento dell'alienazione" sono inserite le seguenti: "e valorizzazione".
278. Per il potenziamento delle attivita' di ricerca, formazione e studi internazionali della Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet, costituita in facolta', e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.(14)(31)
279. Per dare attuazione alle azioni della Convenzione sulla biodiversita' fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, di cui alla legge 14 febbraio 1994, n. 124, e per dare avvio all'esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversita' biologica, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000, di cui alla legge 15 gennaio 2004, n. 27, e' autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per l'anno 2005 per campagne di comunicazione e sensibilizzazione riferite alle citate Convenzioni internazionali.(14)
280. A decorrere dal 1 gennaio 2005 le dichiarazioni di conformita' di cui all'articolo 76, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono assoggettate all'imposta di bollo di cui all'articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni. Una quota pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma e' destinata al funzionamento e all'implementazione del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A valere sulle maggiori entrate di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 per la realizzazione a cura del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una campagna di comunicazione volta a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti, soprattutto di piu' giovane eta', al fine di consolidare e accrescere l'attivita' di prevenzione in materia di circolazione e antinfortunistica stradale.
281. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto di sua competenza, e' determinata la quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dello sport, e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del monte premi delle corse.
282.Le modalita' operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali di cui al comma 281 nonche' le modalita' di trasferimento periodico al CONI e all'UNIRE sono determinate entro il 31 marzo di ogni anno con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e, limitatamente all'UNIRE, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e 2010 la quota di cui al comma 281 e' stabilita in 470 milioni di euro in favore del CONI e in 150 milioni di euro in favore dell'UNIRE.
283. Ferme restando le competenze del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1 gennaio 2005, al fine di assicurare l'incremento dei volumi di raccolta derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva e tenuto conto delle nuove modalita' di finanziamento del CONI, la posta di gioco dei concorsi pronostici, prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e' cosi' rideterminata: a) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato; b) 50 per cento, come montepremi; c) 33,84 per cento, come imposta unica; d) 2,45 per cento, come contributo all'Istituto per il credito sportivo; e) 5,71 per cento, come contributo alle spese di gestione. Le vincite non riscosse entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per i concorsi indetti dopo il 1 gennaio 2005, sono riportate sul montepremi del concorso immediatamente successivo.
284. Ferme restando le competenze del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1 gennaio 2005, in funzione delle nuove modalita' di finanziamento del CONI di cui ai commi 281 e 282, l'aliquota dell'imposta unica sulle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e' fissata nella misura del 33 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa. Dalla stessa data cessa la corresponsione delle quote di prelievo sull'ammontare lordo delle scommesse. Le vincite non riscosse ed i rimborsi non richiesti entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per le scommesse indette dopo il 1 gennaio 2005, sono acquisite dall'erario.
285. Ferme restando le competenze del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1 gennaio 2005, la posta unitaria di gioco delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, come definita dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, e' cosi' rideterminata, trovando applicazione, per la percentuale residua, la disposizione di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b), della legge 13 maggio 1999, n. 133: a) 57 per cento, come disponibile a vincite; b) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato; c) 20 per cento, come imposta unica; d) 5,71 per cento, come contributo alle spese complessive di gestione; e) PUNTO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228. A partire dalla stessa data, in funzione delle nuove modalita' di finanziamento del CONI, e' abrogata la lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133. (60)
286. Con uno o piu' decreti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al riordino delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, escluse le manifestazioni per la cui realizzazione concorrono i soggetti ai quali si applicano le disposizioni agevolative di cui al comma 185 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che sono stati individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 17 luglio 2008, in particolare per quanto attiene agli aspetti organizzativi, gestionali, amministrativi, impositivi, sanzionatori, nonche' a quelli relativi al contenzioso ed al riparto dei proventi.
287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalita' di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle corse dei cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui al comma 498, nonche' di ogni ulteriore gioco pubblico, basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli;
b) possibilita' di raccolta del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilita' definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici puo' essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30 per cento aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44;
f) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2008, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 NOVEMBRE 2008, N. 184;
g) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2008, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 NOVEMBRE 2008, N. 184;
h) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o piu' procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non puo' essere inferiore ad euro cinquantamila per ogni punto di vendita avente come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro diciassettemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilita' di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilita' con vincita in denaro;
l) definizione delle modalita' di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111.
288. Ciascun concessionario per l'adduzione delle scommesse a totalizzatore al totalizzatore nazionale e per la ricezione del nulla osta all'emissione della ricevuta di scommessa, nonche' per l'adduzione delle scommesse a libro al servizio centrale di registrazione utilizza e remunera i servizi di un operatore da indicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto dei rapporti contrattuali in corso. L'operatore deve essere in possesso di requisiti di capacita' tecnica ed affidabilita' economica accertati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e deve dimostrare di essere stato indicato da non meno di trecento concessionari. Il rapporto tra l'operatore e l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e' regolato da apposita convenzione. Ove l'operatore assuma l'obbligo di provvedere, in nome e per conto del concessionario, al versamento di quanto da lui dovuto per l'esercizio della concessione, la convenzione di cui al periodo precedente stabilisce:
a) il termine, di natura essenziale, entro il quale deve essere effettuato mensilmente il versamento;
b) l'anticipazione al concessionario, da parte dell'operatore, delle integrazioni eventualmente necessarie al pagamento delle scommesse a totalizzatore vincenti, contabilizzate nel mese di cui alla lettera a);
c) la retribuzione del servizio prestato dall'operatore in misura non superiore al 2 per cento dell'ammontare delle somme versate;
d) la prestazione di idonea cauzione o fideiussione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte, a fronte della quale verranno svincolate, per la parte corrispondente, le garanzie prestate dal concessionario.
289. A decorrere dal 1 febbraio 2005, la posta unitaria per scommesse a libro sulle corse dei cavalli e' stabilita in 1 euro. L'importo di ciascuna scommessa non puo' essere inferiore a 3 euro.
290. Al fine di assicurare la tutela della fede pubblica e per una piu' efficace azione di contrasto al gioco illecito ed illegale il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato adotta i provvedimenti necessari per la definizione, diffusione e gestione, con organizzazione propria o di terzi, dei mezzi di pagamento specifici per la partecipazione al gioco a distanza. Tali mezzi di pagamento possono essere abilitati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato anche per le transazioni relative a forme di gioco non a distanza.
291. Per le attivita' di diffusione e gestione di cui al comma 290, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita direttiva del Ministro, puo' costituire societa' di scopo ovvero puo' procedere, attraverso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, all'individuazione di uno o piu' soggetti selezionati con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
292. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato regola le lotterie, differite ed istantanee, con partecipazione a distanza definendo la ripartizione percentuale della posta di gioco relativamente all'erario, ai giocatori ed ai soggetti terzi, nonche' i criteri e le modalita' di gestione delle lotterie telefoniche e telematiche.
293. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' organizzare, congiuntamente alle amministrazioni competenti di altri Stati dell'Unione europea, la gestione di giochi ovvero di singoli concorsi od estrazioni.
294. Nel caso di cui al comma 293, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in accordo con le amministrazioni competenti degli altri Stati, stabilisce la tipartizione della posta di gioco.
295. In aggiunta a quanto previsto dal comma 8, le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base dello stato di previsione dei Ministeri per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono ulteriormente ridotte in maniera lineare, assicurando una minore spesa pari a 700 milioni di euro per l'anno 2005 ed una minore spesa annua di 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
296. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C, salve quelle concernenti il settore universitario, oltre a quanto previsto dal comma 10, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2005, una minore spesa di 650 milioni di euro, e, a decorrere dall'anno 2006, in modo tale da assicurare una minore spesa annua di 850 milioni di euro.
297. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 2.000 milioni di euro per l'anno 2005.
298. A decorrere dal 1 gennaio 2005 e' assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonche' di una ulteriore quota che assicuri il predetto gettito a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, sono stabiliti modalita' e termini dei versamenti di cui al presente comma.
299. I trasferimenti correnti alle imprese pubbliche sono ridotti, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, per gli importi di seguito indicati:
a) Ferrovie dello Stato Spa (Ministero dell'economia e delle finanze - u.p.b. 3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato): 90 milioni di euro per il 2005, 100 milioni di euro per il 2006 e 90 milioni di euro per il 2007;
b) Poste italiane Spa (Ministero dell'economia e delle finanze - u.p.b. 3.1.2.4 - Poste italiane): 40 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 40 milioni di euro per il 2007;
c) ANAS Spa (Ministero dell'economia e delle finanze - u.p.b. 3.1.2.45 - ANAS): 40 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 40 milioni di euro per il 2007;
d) altre imprese pubbliche (Ministero dell'economia e delle finanze - u.p.b. 3.1.2.43 - Fondo contratti programma): 90 milioni di euro per il 2005, 130 milioni di euro per il 2006 e 90 milioni di euro per il 2007.
300. Gli importi fissi dell'imposta di registro, della tassa di concessione governativa, esclusi quelli di cui alla lettera b) dell'articolo 17, nonche' alle lettere a) e b) dell'articolo 21, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali di cui al titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, sono aggiornati, tenuto conto anche dell'aumento dei prezzi al consumo quale risultante dagli indici ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, e dell'esigenza di semplificazione o di integrazioni innovative per servizi telematici a valore aggiunto, secondo quanto stabilito negli allegati da 2-bis a 2-sexies alla presente legge. Ferma l'esclusione di cui al precedente periodo e nel rispetto delle condizioni in esso stabilite, gli importi in misura fissa della imposta di bollo e della tassa di concessione governativa, diversi da quelli contenuti nei predetti allegati, sono aggiornati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze i cui effetti decorrono dal 1° giugno 2005. Le disposizioni degli stessi allegati hanno effetto dal 1° febbraio 2005 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonche' per le formalita' di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data. Le disposizioni di cui al presente comma assicurano, complessivamente, un maggiore gettito annuo, pari a 1.120 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, e a 1.320 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
301. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' fissata al 99 per cento e quella dell'acconto dell'imposta sul reddito delle societa' e' fissata al 100 per cento.
302. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2006 il versamento e' determinato con il decreto di cui al comma 5 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 650 milioni di euro".
303. I beni culturali immobili dello Stato, delle regioni e degli enti locali, per l'uso dei quali attualmente non e' corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a soggetti privati con pagamento di un canone fissato dai competenti organi. Il concessionario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio.
304. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso. Il concessionario e' obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalita' e i tempi stabiliti nell'atto di concessione o in apposita convenzione unita all'atto stesso.
305. I beni culturali che possono formare oggetto delle concessioni di cui ai commi 303 e 304 sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali su proposta del Direttore regionale competente. L'individuazione del concessionario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.
306. All'articolo 10, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: "il processo di valore inferiore a euro 1.100 e" sono soppresse.
307. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5,200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della meta'. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 120".
308. L'articolo 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituito dai seguente:
"1. Le cause e le attivita' conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni".
309. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 e' versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero della giustizia per il pagamento di debiti pregressi nonche' per l'adeguamento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, ivi comprese quelle occorrenti per incentivare progetti speciali per lo smaltimento dell'arretrato e per il miglior funzionamento del processo amministrativo.
310. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-ter. Le indennita' previste dal presente articolo non possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui".
311. La disposizione recata dal comma 310 si applica anche ai giudici tributari.
312. I veicoli giacenti presso i custodi a seguito dell'applicazione di provvedimenti di sequestro dell'autorita' giudiziaria, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito ove ticorrano le seguenti condizioni:
a) siano ritenute cessate, con ordinanza dell'autorita' giudiziaria da comunicare all'avente diritto alla restituzione, le esigenze che avevano motivato l'adozione del provvedimento di sequestro;
b) siano immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e siano privi di interesse storico e collezionistico;
c) siano comunque custoditi da oltre due anni alla data del 1 luglio 2002;
d) siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione all'avente diritto alla restituzione dell'ordinanza di cui alla lettera a) senza che questi abbia provveduto al ritiro.
313. La cessione di cui al comma 312 e' disposta, anche in assenza di documentazione in ordine allo stato di conservazione, sulla base di elenchi predisposti dalla cancelleria o dalla segreteria nei quali i veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di telaio.
314. All'alienazione di cui ai commi 312 e 313 e alle attivita' ad essa funzionali e connesse procede una commissione costituita presso i tribunali e presso i tribunali per i minorenni, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministero della giustizia di concerto con le altre amministrazioni interessate.
315. L'alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al custode acquirente del provvedimento, eventualmente relativo ad elenchi di veicoli, dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'ufficio giudiziario competente.
316. Il provvedimento di alienazione e' comunicato all'autorita' giudiziaria che aveva disposto il sequestro.
317. Il provvedimento di alienazione e' altresi' comunicato al pubblico registro automobilistico competente, il quale provvede, senza oneri, all'aggiornamento delle relative iscrizioni.
318. Al custode e' riconosciuto, in deroga alle tariffe previste dagli articoli 59 e 276 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, determinato, per ciascuno degli anni di custodia, nel modo seguente:
a) euro 6 per ogni mese o frazione di esso per i motoveicoli e i ciclomotori;
b) euro 24 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, per le macchine agricole e operatrici;
c) euro 30 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.
319. Gli importi di cui al comma 318 sono progressivamente ridotti del 20 per cento per ogni anno o frazione di esso successivo al primo di custodia del veicolo, salva l'eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute.
320. Le somme complessivamente dovute sono corrisposte in cinque ratei annui costanti a decorrere dall'anno 2006.
321. Alle procedure di alienazione o rottamazione gia' avviate e non ancora concluse e alle relative istanze di liquidazione dei compensi, comunque presentate dai custodi, si applicano, qualora esse concernano veicoli in possesso dei requisiti cui al comma 312, le disposizioni di cui ai commi da 312 a 320.
322. All'articolo 82, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: "e previo parere del consiglio dell'ordine," sono soppresse.
323. L'articolo 30, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' sostituito dal seguente:
"1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennita' di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 8, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo".
324. La tabella di cui all'allegato n. 1 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' abrogata.
325. All'articolo 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, le parole: "assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204," sono sostituite dalle seguenti: "astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151".
326. Al comma 1 dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo la lettera i), e' aggiunta la seguente:
"i-bis) le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime".
327. All'articolo 205 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime sono recuperate in misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2-ter. Il decreto di cui al comma 2-bis determina la misura del recupero con riferimento al costo medio delle singole tipologie di prestazione. L'ammontare degli importi puo' essere rideterminato ogni anno".
328. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 96 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e' sostituito dai seguenti: "Le prestazioni previste al comma 1 sono individuate in un apposito repertorio nel quale vengono stabiliti le modalita' ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse e gli obblighi specifici degli operatori. Il ristoro dei costi sostenuti dagli operatori e le modalita' di pagamento sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, in forma di canone annuo determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente".
329. Al comma 4 dell'articolo 96 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "comma 2" sono inserite le seguenti: ", secondo periodo,".
330. Le disposizioni contenute nei commi da 326 a 329 si applicano alle prestazioni previste al comma 326 disposte successivamente alla emanazione del decreto previsto dall'articolo 205, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e del decreto previsto dall'articolo 96, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, come modificati dai commi 327 e 328.
331. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 326 a 330 non devono derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
332. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, primo comma:
1) dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
"e-bis) denunce di inizio attivita' presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attivita' edilizia rilasciato dai comuni ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera";
2) alla lettera g-ter), dopo le parole: "contratti di somministrazione di energia elettrica," sono inserite le seguenti: "di servizi idrici e del gas,";
b) all'articolo 7:
1) al primo comma, le parole: "riguardanti gli atti di cui alla lettera g) dell'articolo 6" sono sostituite dalle seguenti: "contenuti negli atti di cui alle lettere e-bis) e g) del primo comma dell'articolo 6";
2) al quinto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine dell'emersione delle attivita' economiche, con particolare riferimento all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dell'immobile pressob cui e' attivata l'utenza";
3) il sesto comma e' sostituito dal seguente: "Le banche, la societa' Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le societa' di gestione del risparmio, nonche' ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria";
4) l'undicesimo comma e' sostituito dal seguente: "Le comunicazioni di cui ai commi dal primo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalita' e i termini delle trasmissioni nonche' le specifiche tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate";
5) al dodicesimo comma, le parole: "il Ministro delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "il Direttore dell'Agenzia delle entrate".
333. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dall' articolo 7, quinto comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dal numero 2) della lettera b) del comma 332 a decorrere dal 1 aprile 2005 le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' richiedono i dati identificativi catastali all'atto della sottoscrizione dei relativi contratti; per i contratti in essere le medesime informazioni sono acquisite dai predetti soggetti solo in occasione del rinnovo ovvero della modificazione del contratto stesso.
334. Con provvedimento dei direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, sono stabilite le informazioni analitiche che individuano univocamente le unita' immobiliari, da acquisire con riferimento ai contratti di cui al comma 333.
335. La revisione parziale del classamento delle unita' immobiliari di proprieta' privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, e' richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato e' aggiornato secondo le modalita' stabilite con il provvedimento di cui al comma 339. L'Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.
336. I comuni, constatata la presenza di immobili di proprieta' privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non piu' coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unita' immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, e' notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unita' immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
337. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1 gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune.
338. Gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, dall'articolo 31 del medesimo regio decreto-legge n. 652 del 1939, come rideterminati dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, con riferimento al mancato adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 20 e 28 del citato decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, sono elevati rispettivamente a euro 258 e a euro 2.066.
339. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia dei territorio, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite, previa intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, le modalita' tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 336 e 337.
340. Al comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti i seguenti periodi: "A decorrere dal 1 gennaio 2005, per le unita' immobiliari di proprieta' privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non puo' in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili gia' denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalita' di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento".
341. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, dopo l'articolo 52 e' inserito il seguente:
"Art. 52-bis. - (Liquidazione dell'imposta derivante dai contratti di locazione) - 1. La liquidazione dell'imposta complementare di cui all'articolo 42, comma 1, e' esclusa qualora l'ammontare del canone di locazione relativo ad immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, risulti dal contratto in misura non inferiore al 10 per cento del valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, e successive modificazioni. Restano comunque fermi i poteri di liquidazione dell'imposta per le annualita' successive alla prima".
342. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo l'articolo 41-bis e' inserito il seguente:
"Art. 41-ter. - (Accertamento dei redditi di fabbricati) - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), 38, 40 e 41-bis non si applicano con riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da locazione dichiarati in misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dai contratto ridotto del 15 per cento e il 10 per cento del valore dell'immobile.
2. In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si presume, salva documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del quale e' accertato il rapporto stesso; ai fini della determinazione del reddito si presume, quale importo del canone, il 10 per cento del valore dell'immobile.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il valore dell'immobile e' determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni".
343. Le disposizioni degli articoli 52-bis del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e 41-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotti, rispettivamente, dai commi 341 e 342 del presente articolo, non trovano applicazione nei confronti dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulativo rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
344. Il modello per la comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, approvato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'interno e della Agenzia delle entrate, e' reso disponibile gratuitamente, in modalita' telematica, dalla predetta Agenzia; la comunicazione e' effettuata, anche avvalendosi degli intermediari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nonche' degli uffici dell'Agenzia delle entrate, con la compilazione in formato elettronico del relativo modello e con la sua trasmissione, in modalita' telematica, alla predetta Agenzia, che provvede, con la medesima modalita', a dare avviso di ricevimento. L'Agenzia delle entrate, secondo intese con il Ministero dell'interno, ordina i dati contenuti nelle comunicazioni per la loro successiva trasmissione telematica al predetto Ministero. La presentazione per la registrazione degli atti di cessione di cui al predetto articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978 tiene luogo della comunicazione di cui al medesimo articolo 12. Le predette disposizioni, e quelle contenute nel comma 345, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto di approvazione del modello per la comunicazione previsto dal presente comma.
345. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 344 trova applicazione anche nei riguardi dei soggetti che esercitano abitualmente attivita' di intermediazione nel settore immobiliare; la comunicazione e' dovuta per le cessioni di cui i predetti soggetti hanno diretta conoscenza, per avervi concorso ovvero assistito in ragione della loro attivita', e, relativamente a quelle diverse dalle cessioni in proprieta', anche per le cessioni di durata inferiore al mese. In caso di violazione dell'obbligo di cui al precedente periodo, si applica la sanzione amministrativa di cui al quarto comma dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191; in caso di seconda violazione, il sindaco del comune in cui operano i soggetti di cui al primo periodo, su segnalazione dell'Agenzia delle entrate, dispone nei riguardi dei medesimi soggetti la sospensione per un mese della loro attivita'.
346. I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unita' immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati.
347. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche', per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettivita' degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale";
b) nel medesimo comma 1, lettera b), il numero 1) e' sostituito dal seguente:
"1) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a), i costi relativi al personale classificabili nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile";
c) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
"4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;
c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;
d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91";
d) dopo il comma 4-ter, sono aggiunti i seguenti:
"4-quater. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004, e' deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile. Rilevano gli incrementi del predetto personale nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004; la media dell'incremento occupazionale raggiunto nei predetti periodi di imposta costituisce l'incremento massimo agevolabile nei periodi d'imposta successivi. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale di cui al terzo periodo e' individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attivita' commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio ditale attivita'. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attivita' istituzionale si considera, sia ai fini della individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilita' del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attivita' commerciale individuato in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2.
Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attivita' istituzionale all'attivita' commerciale. Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attivita' che assorbono anche solo in parte attivita' di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attivita' sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilita' del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in piu' rispetto a quello dell'impresa sostituita.
4-quinquies. Nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater e' raddoppiato".
348. Le disposizioni del comma 347 si applicano a partire dal periodo d'imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2004, ad eccezione di quelle della lettera d), che si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in cui interviene l'approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea.
349. A decorrere dal 1 gennaio 2005, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 3, comma 1, le parole: "nonche' della deduzione spettante ai sensi dell'articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12";
b) l'articolo 13 e' rinumerato in articolo 12 e la relativa rubrica e' sostituita dalla seguente: "Deduzioni per oneri di famiglia";
nel medesimo articolo sono, altresi', apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:
a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonche' per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione.
2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), e' aumentata a:
a) 3.450 euro, per ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni;
b) 3.200 euro, per il primo figlio se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e' coniugato o se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato;
c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104";
2) nei commi 3 e 4, le parole: "Le detrazioni per carichi di famiglia" sono sostituite dalle seguenti: "Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2";
3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile.
4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78.000 euro. Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali";
c) l'articolo 12 e' rinumerato in articolo 13 e sono, altresi', apportate le seguenti modificazioni:
1) nell'alinea del comma 1, le parole: "della deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione di cui all'articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12";
2) le lettere da a) ad e) dello stesso comma 1 sono sostituite dalle seguenti:
"a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;
c) oltre 33.500 euro, 39 per cento";
3) nel comma 2, le parole: "negli articoli 13, 14 e 15" sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 15 e 16 nonche' in altre disposizioni di legge";
d) l'articolo 14 e' abrogato.
350.COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
351. Quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti fanno riferimento a disposizioni contenute in articoli del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti prima del 1 gennaio 2005, il riferimento, salvo che tali disposizioni non risultino abrogate per effetto di quanto disposto dalcomma 349, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute negli articoli che recano la numerazione disposta dal medesimo comma 349.
352. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2005, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se piu' favorevoli.
353. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 23:
1) nel comma 2, lettera a), le parole: "al netto della deduzione di cui all'articolo 10-bis del medesimo testo unico, ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico sono effettuate" sono sostituite dalle seguenti: "al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso. Le deduzioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del citato testo unico sono riconosciute"; nel medesimo comma, lettera c), dopo le parole: "biennio precedente" sono aggiunte le seguenti: ", al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico";
2) nel comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell'articolo 15 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonche', limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali";
3) nel comma 4, il terzo periodo e' soppresso;
b) nell'articolo 29:
1) nel comma 1, lettera c), dopo le parole: "biennio precedente" sono aggiunte le seguenti: ", al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico";
2) nel comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "A tal fine, all'inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni previste al comma 3 dell'articolo 23 intende adottare".
354. E' istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca". Il Fondo e' finalizzato alla concessione alle imprese, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale, e' stabilita in 6.000 milioni di euro. Le successive variazioni della dotazione sono disposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361.
355. Con apposite delibere del CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile, da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, il Fondo e' ripartito per essere destinato ad interventi agevolativi alle imprese,individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi gia' disposti a legislazione vigente. Ai fini dell'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento sono considerati prioritariamente i seguenti progetti di investimento:
a) interventi finalizzati ad innovazioni, attraverso le tecnologie digitali, di prodotti, servizi e processi aziendali, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive;
b) programmi di innovazione ecocompatibile finalizzati al risparmio energetico secondo le specifiche previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2001/C 37/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C/37 del 3 febbraio 2001, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive;
c) realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei n. 5, n. 8 e n. 10 e connesse bretelle di collegamento, nonche' delle reti infrastrutturali marittime, logistiche ed energetiche comunque ad essi collegate.
c-bis) infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.
c-ter) infrastrutture nel settore energetico ed in quello delle reti di telecomunicazione, sulla base di programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico.(33)
c-quater) iniziative e programmi di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito dei progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
356. Il CIPE, con una o piu' delibere adottate con le modalita' previste dal comma 355:
a) stabilisce i criteri generali di erogazione dei finanziamenti agevolati;
b) approva una convenzione tipo che regola i rapporti tra la Cassa depositi e prestiti Spa e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti, stabilendo le modalita' per assicurare che l'importo complessivo dei finanziamenti erogati non superi l'importo assegnato dal CIPE e che vengano comunque rispettati i limiti annuali di spesa a carico del bilancio dello Stato stabiliti ai sensi del comma 361;
c) prevede la misura minima del tasso di interesse da applicare;
d) stabilisce la durata massima del piano di rientro;
e) prevede che le nuove modalita' di attuazione ed erogazione delle misure agevolative previste dai commi da 354 a 361 si applichino a programmi di investimento per i quali, alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 357, non e' stata ancora presentata richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e non sono stati adottati provvedimenti di revoca totale o parziale, a condizione che l'impresa agevolata manifesti formale opzione e comunque previo parere conforme del soggetto responsabile dell'istruttoria.
357. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, in relazione ai singoli interventi previsti dal comma 355, nel rispetto dei principi contenuti nei commi da 354 a 361 e di quanto disposto dal comma 356, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati previsti dai commi da 354 a 361. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche e le modalita' di concessione dei finanziamenti agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalita' di controllo e rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e di finanziamento bancario a copertura delle spese d'investimento, la decorrenza e le modalita' di rimborso del finanziamento agevolato. Il decreto di cui al presente comma, relativamente agli interventi di cui al comma 355, lettera c-bis), e' emanato dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
358. Il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione e' determinato con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze. La differenza tra il tasso cosi' stabilito e il tasso del finanziamento agevolato, nonche' gli oneri derivanti dal comma 360, sono posti, in favore della Cassa depositi e prestiti Spa, a carico del bilancio dello Stato, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 361.
359. Sull'obbligo di rimborso al Fondo delle somme ricevute in virtu' del finanziamento agevolato e dei relativi interessi puo' essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.2.4.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti per gli esercizi successivi.
360. Alla Cassa depositi e prestiti Spa, sulle somme erogate in anticipazione, e' riconosciuto, a valere sui finanziamenti stabiliti ai sensi del comma 356, lettera a), il rimborso delle spese di gestione del Fondo in misura pari allo 0,40 per cento complessivo delle somme erogate annualmente.
361. Per le finalita' previste dai commi da 354 a 360 e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2005 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, e' posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e 2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di euro, e' posta a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa agli anni 2007 e 2008, pari a 50 milioni di euro per ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009, pari a 150 milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 300.
361-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134.
361-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134.
361-quater. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134.
362. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un "Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura", al quale vengono riassegnate le dotazioni in conto residui e quelle relative a residui passivi perenti, previamente versate in entrata, relative a debiti scaduti ed esigibili alla data del 31 dicembre 2004, derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni dello Stato, ceduti alla Cassa depositi e prestiti Spa dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici.
363. La Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 362, dispone i pagamenti a valere su un apposito fondo istituito, con una dotazione di 2.000 milioni di euro, presso la gestione separata della medesima Cassa, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La Cassa depositi e prestiti Spa e' autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.
364. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' provvedere al pagamento alla Cassa depositi e prestiti Spa delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo di cui al comma 362, nonche', a decorrere dal 2006, alla corresponsione degli oneri di gestione.
365. La Cassa depositi e prestiti Spa predispone apposita rendicontazione annuale sull'amministrazione del fondo, di cui al comma 363, da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' applicative dei commi da 362 a 366, in ordine alle condizioni generali per l'accesso al Fondo, alla natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalita', ai tempi ed ai termini di erogazione alla Cassa depositi e prestiti Spa di quanto alla stessa dovuto.
366. Agli oneri di cui al comma 364, valutati in complessivi 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal comma 300.
367. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106.
368. Ai sensi dei commi da 367 a 375 si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed informazioni sono ceduti o comunque forniti a terzi, anche in copia o parzialmente o previa elaborazione nella forma o nel contenuto, dai soggetti che li hanno acquisiti, in via diretta o mediata, anche per via telematica, dagli uffici dell'Agenzia del territorio.
369. Non si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed informazioni sono forniti al solo soggetto per conto del quale, su preventivo e specifico incarico, risultante da atto scritto, l'acquisizione stessa, previo pagamento dei tributi dovuti, e' stata effettuata.PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni catastali, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere un importo fisso annuale determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni ipotecarie, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 20 per cento. L'importo fisso annuale e la percentuale di aumento possono comunque essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche tenendo conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti sostenuti dall'Agenzia del territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti e dell'andamento delle relative riscossioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che possono essere forniti dall'Agenzia del territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.(49)
371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni direttamente dagli uffici dell'Agenzia del territorio.
372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma 371, e' soggetto altresi' ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi dovuti ai sensi del comma 370 e, nell'ipotesi di dati la cui acquisizione non e' soggetta al pagamento di tributi, una sanzione amministrativa tributaria da euro 10.000 a euro 50.000. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
373. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni dei commi da 367 a 375 e' demandato al Corpo della guardia di finanza, che esercita, a tal fine, i poteri previsti dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia del territorio. A tal fine, per assicurare effettivita' all'indicata azione di contrasto all'utilizzazione illecita dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 367 a 375 e nei limiti di spesa di 5 milioni di euro annui, entro il 30 aprile 2005 e' avviato dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze un programma straordinario di qualificazione continua e ricorrente e formazione mirata e specialistica del personale dell'amministrazione finanziaria e delle agenzie fiscali addetto alla predetta attivita' di accertamento. A tale programma di qualificazione e formazione puo' partecipare, su base convenzionale, anche il personale designato da enti locali o altri enti pubblici per le analoghe esigenze di consolidamento dell'azione di contrasto all'elusione fiscale, in presenza di coincidenti ragioni di pubblico interesse.
374. Alla presentazione degli atti di aggiornamento del catasto si puo' provvedere, a decorrere dal 1 marzo 2005, con procedure telematiche, mediante un modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali sottoscritto con firma elettronica avanzata dal tecnico che li ha redatti ovvero dal soggetto obbligato alla presentazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, la trasmissione per via telematica e' sostituita dalla presentazione su supporto informatico. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio:
a) e' stabilita la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche ed a particolari tipologie di adempimenti;
b) e' approvato il modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali e sono stabilite le modalita' tecniche necessarie per la trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica di cui al presente articolo;
c) sono fissati i termini, le condizioni e le modalita' relative: alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali; alla presentazione dei documenti e degli atti da allegare al predetto modello, anche al fine di accertare l'avvenuto deposito presso i comuni, per gli atti per i quali e' previsto; alla conservazione, a cura dei soggetti interessati, dei documenti cartacei originali sottoscritti dal tecnico che li ha redatti e dai soggetti che hanno la titolarita' sui beni;
d) sono stabilite, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le modalita' di versamento dei tributi dovuti. Nel caso di versamento effettuato con modalita' telematiche, l'Agenzia o il soggetto da essa incaricato devono riversare alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato i tributi dovuti entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione.
375. Gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati possono essere prodotti e notificati ai soggetti intestatari, a cura dell'Agenzia del territorio, avvalendosi di procedure automatizzate. In tal caso, la firma autografa del responsabile e' sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo dello stesso.
376. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: "30 settembre 2004", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005".
377. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: "a lire 50 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "ad euro 10.000".
378. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, i soggetti di imposta trasmettono al Dipartimento dei trasporti terrestri, entro il termine di quindici giorni dall'acquisto e, in ogni caso, prima dell'immatricolazione, il numero identificativo intracomunitario nonche' il numero di telaio degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi acquistati. Per i successivi passaggi interni precedenti l'immatricolazione il numero identificativo intracomunitario e' sostituito dal codice fiscale del fornitore. In mancanza delle informazioni da parte dei soggetti di imposta gli uffici preposti non procedono all'immatricolazione. La comunicazione e' altresi' effettuata, entro il termine di quindici giorni dalla vendita, anche in caso di cessione intracomunitaria o di esportazione dei medesimi veicoli.
379. Con decreto del capo del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i contenuti e le modalita' delle comunicazioni di cui alla disposizione recata dal comma 378.
380. La convenzione prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e' gratuita e definisce anche la procedura di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate e all'Agenzia delle dogane delle informazioni inviate dai soggetti di imposta ai sensi del comma 378.
381. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e' aggiunto il seguente periodo: "Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore deve comuniall'Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta".
382. Ai fini del necessario coordinamento delle attivita' di controllo, da attuare secondo quanto disposto dall'articolo 63, secondo e terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'Agenzia delle entrate condivide con gli altri organi preposti ai controlli in materia di imposta sul valore aggiunto le informazioni risultanti dalle comunicazioni di cui ai commi 378 e 381.
383. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. E' punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o il prestatore che omette di inviare, nei termini previsti, la co-municazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, o la invia con dati incompleti o inesatti".
384. Chiunque omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, introdotto dal comma 381, o la invia con dati incompleti o inesatti, e' responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all'infedelta' della dichiarazione ricevuta.
385. Il direttore dell'Agenzia delle entrate determina, con suo provvedimento, i contenuti e le modalita' della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, introdotto dal comma 381.
386. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 60, e' inserito il seguente:
"Art. 60-bis - (Solidarieta' nel pagamento dell'imposta). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei commi 2 e 3.
2. In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, e' obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta. 3. L'obbligato solidale di cui al comma 2 puo' tuttavia documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni e' stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non e' connesso con il mancato pagamento dell'imposta".
387. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.
388. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.
389. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.
390. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.
391. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.
392. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.
393. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.
394. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.
395. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.
396. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.
397. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.
398. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.
399. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
400. In deroga a quanto previsto al comma 399, entro il mese di febbraio 2005, l'Agenzia delle entrate completa l'attivita' di revisione relativa agli studi di settore gia' precedentemente individuati, con effetto dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195.
401. Gli organi preposti al controllo, in conseguenza della revisione e del potenziamento degli studi di settore, sulla base delle disposizioni dei commi da 387 a 432, programmano l'impiego di maggiore capacita' operativa per l'attivita' di contrasto all'evasione nei confronti dei soggetti ai quali non si applicano gli studi medesimi.
402. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma:
1) al numero 2):
1.1) nel primo e secondo periodo, le parole da: "alle operazioni" a: "risultanti dai conti" sono sostituite dalle seguenti: "ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma,";
1.2) nel secondo periodo, le parole da: "a base delle stesse" alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreche' non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni";
2) al numero 5):
2.1) nel primo periodo, le parole da: ", ovvero" fino a: "in forma fiduciaria," sono soppresse;
2.2) nel quarto periodo, le parole da: "all'Amministrazione postale," fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: "alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle societa' di gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie";
3) al numero 6-bis), il primo periodo e' sostituito dal seguente: "richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la societa' Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le societa' di gestione del risparmio e le societa' fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque anni dalla data della richiesta";
4) al numero 7):
4.1) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionaledella stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle societa' di gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche' alle garanzie prestate da terzi. Alle societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati";
4.2) nel secondo periodo, dopo le parole: "deve essere indirizzata" sono inserite le seguenti: "al responsabile della struttura accentrata, ovvero";
b) nel secondo comma:
1) al secondo periodo, la parola: "sessanta" e' sostituita dalla seguente: "trenta";
2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Il termine puo' essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale";
c) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonche' le relative risposte, anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7)".
403. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo comma:
1) al numero 2):
1.1) nel primo periodo, le parole da: "alle operazioni" a: "acquisita" sono sostituite dalle seguenti: "ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti"; la parola: "rilevate" e' sostituita dalla seguente: "rilevati";
1.2) nel secondo periodo, le parole: "I singoli dati ed elementi risultanti dai conti" sono sostituite dalle seguenti: "I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma,";
2) al numero 5):
2.1) nel primo periodo, le parole da: ", ovvero" fino a: "in forma fiduciaria," sono soppresse;
2.2) nel quarto periodo, le parole da: "all'Amministrazione postale," fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: "alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle societa' di gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie";
3) al numero 6-bis) il primo periodo e' sostituito dal seguente: "richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la societa' Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le societa' di gestione del risparmio e le societa' fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque anni dalla data della richiesta";
4) al numero 7):
4.1) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle societa' di gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche' alle garanzie prestate da terzi. Alle societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati";
4.2) nel secondo periodo, dopo le parole: "deve essere indirizzata" sono inserite le seguenti: "al responsabile della struttura accentrata, ovvero";
b) nel terzo comma:
1) al primo periodo, la parola: "sessanta" e' sostituita dalla seguente: "trenta";
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il termine puo' essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale";
c) dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
"Le richieste di cui al secondo comma, numero 7), nonche' le relative risposte, anche se negative, sono effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7)".
404. Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' quelle di cui al quarto comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotte rispettivamente dai commi 402 e 403, hanno effetto dal 1 luglio 2005. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate puo' essere prevista una diversa decorrenza successiva, in considerazione delle esigenze di natura esclusivamente tecnica.
405. Al fine di una maggiore efficienza, efficacia ed effettivita' dell'istituto della pianificazione fiscale concordata, al primo periodo del comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole da: "gli uffici delle imposte" fino a: "delle imposte dirette" sono sostituite dalle seguenti: "i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonche' dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali";
b) dopo le parole: "non spettanti," sono inserite le seguenti: "nonche' l'esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter,";
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero la maggiore imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218".
406. Al quinto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole da: "l'ufficio dell'imposta" fino a: "indirette sugli affari" sono sostituite dalle seguenti: "i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonche' dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali";
b) dopo le parole: "l'esistenza di corrispettivi" sono inserite le seguenti: "o di imposta";
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' l'imposta o la maggiore imposta non versata, escluse le ipotesi di cui all'articolo 54-bis, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218".
407. Al comma 181 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, primo periodo dell'alinea, le parole: "alle altre categorie reddituali" sono sostituite dalle seguenti: "alle medesime o alle altre categorie reddituali, nonche' con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,".
408. All'articolo 70 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "alle categorie reddituali diverse da quelle che hanno formato oggetto degli accertamenti stessi" sono sostituite dalle seguenti: "alle medesime o alle altre categorie reddituali nonche' con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto";
b) al comma 2, le parole da: "qualora" fino a: "indipendentemente" sono sostituite dalle seguenti: "indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi e".
409. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nei confronti degli esercenti attivita' d'impresa in regime di contabilita' ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli esercenti arti e professioni, la disposizione del comma 1 trova applicazione quando in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi di imposta. La disposizione del comma 1 trova applicazione in ogni caso nei confronti degli esercenti attivita' d'impresa in regime di contabilita' ordinaria, anche per effetto di opzione, quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il parere della commissione di esperti di cui al comma 7";
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 l'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invita il >contribuente a comparire, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218";
c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. I maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguenti all'applicazione degli accertamenti di cui al comma 1, ovvero dichiarati per effetto dell'adeguamento di cui all'articolo 2 del regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, non rilevano ai fini dell'obbligo della trasmissione della notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale".
410. Le disposizioni dei commi 2 e 3-bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato dal comma 409 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004.
411. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: "il primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "i periodi";
2) le parole: "nella dichiarazione dei redditi" sono sostituite dalle seguenti: "nelle dichiarazioni di cui ali' articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Re- pubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,";
3) le parole: "per adeguare i ricavi o i compensi" sono sostituite dalle seguenti: "per adeguare gli stessi, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,";
b) al comma 2:
1) le parole da: "Per il primo periodo d'imposta" fino a: "revisione del medesimo," sono sostituite dalle seguenti: "Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 1,";
2) le parole: "puo' essere" sono sostituite dalla seguente: "e'";
3) le parole: "di presentazione della dichiarazione dei redditi" sono sostituite dalle seguenti: "del versamento a saldo dell'imposta sul reddito; i maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e riportati nella dichiarazione annuale";
c) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. L'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 e' effettuato, per i periodi d'imposta diversi da quello in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, a condizione che sia versata, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione non e' dovuta se la predetta differenza non e' superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili".
412. In esecuzione dell'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Agenzia delle entrate comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti l'esito dell'attivita' di liquidazione, effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La relativa imposta o la maggiore imposta dovuta, a decorrere dal periodo d'imposta 2001, e' versata mediante modello di pagamento, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, precompilato dall'Agenzia. In caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione si procede all'iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di cui all'articolo 20 del predetto decreto n. 602 del 1973, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della predetta comunicazione.
413. Ai commi 2 e 1, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, con riferimento alle dichiarazioni presentate dal 1 gennaio 1999, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione".
414. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
"Art. 10-bis. - (Omesso versamento di ritenute certificate). - 1. E punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta".
415. All'articolo 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: "costituisce titolo esecutivo" sono aggiunte le seguenti: "; il concessionario puo' altresi' promuovere azioni cautelari e conservative, nonche' ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore".
416. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), le parole: "entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo ovvero" sono sostituite dalle seguenti: "entro il dodicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo nonche'";
b) al comma 4, dopo le parole: "di segnalare azioni cautelari ed esecutive" sono inserite le seguenti: "nonche' conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore".
417. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 3, dopo la parola: "contribuente," sono inserite le seguenti: "la specie del ruolo,";
b) all'articolo 19, comma 4-bis, le parole: "ad espropriazione forzata" sono sostituite dalle seguenti: "alla riscossione coattiva"; nel medesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto";
c) all'articolo 25, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo, ovvero entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla consegna se la cartella e' relativa ad un ruolo straordinario".
418. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 2, terzo periodo, le parole: "garanzia con le modalita' di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" sono sostituite dalle seguenti: "idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria"; al medesimo articolo 8, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante";
b) all'articolo 15, comma 2, le parole: "commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2, 3 e 3-bis".
419. All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: "garanzia secondo le modalita' di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" sono sostituite dalle seguenti: "garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria"; al medesimo articolo 48, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante".
420. Le disposizioni del comma 417, lettera a), si applicano con riferimento ai ruoli resi esecutivi successivamente al 1 luglio 2005.
421. Ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonche' quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, l'Agenzia delle entrate puo' emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalita' previste dall'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. La disposizione del primo periodo non si applica alle attivita' di recupero delle somme di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, e all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.
422. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
423. La competenza all'emanazione degli atti di cui al comma 421, emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all'ufficio nella cui circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo di imposta.
424. COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 GIUGNO 2005, N. 106, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 LUGLIO 2005, N. 156.
425. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 75 e' inserito il seguente:
"Art. 75-bis. - (Dichiarazione stragiudiziale del terzo). - 1. Il concessionario, prima di procedere ai sensi degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile, puo' chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che e' iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, anche solo in modo generico, le cose e le somme da loro dovute al creditore".
426. E' effettuato mediante ruolo il recupero delle somme dovute, per inadempimento, dal soggetto incaricato del servizio di intermediazione all'incasso ovvero dal garante di tale soggetto o del debitore di entrate riscosse ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni. In attesa della riforma organica del settore della riscossione, fermi restando i casi di responsabilita' penale, i concessionari del servizio nazionale della riscossione ed i commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, hanno facolta' di sanare le responsabilita' amministrative derivanti dall'attivita' svolta fino al 30 giugno 2005 dietro versamento della somma di 3 euro per ciascun abitante residente negli ambiti territoriali ad essi affidati in concessione alla data del 1 gennaio 2004. L'importo dovuto e' versato in tre rate, la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma, e comunque entro il 20 dicembre 2005, e le altre due, ciascuna pari al 30 per cento del totale, da versare rispettivamente entro il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed il 31 dicembre 2006. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente comma. (10) (14) (25) (31) (32) (42) (50) (54) (60)
426-bis. Per effetto dell'esercizio della facolta' prevista dal comma 426, le irregolarita' compiute nell'esercizio dell'attivita' di riscossione non determinano il diniego del diritto al rimborso o del discarico per inesigibilita' delle quote iscritte a ruolo o delle definizioni automatiche delle stesse e, fermi restando gli effetti delle predette definizioni, le comunicazioni di inesigibilita' relative ai ruoli consegnati entro il 30 settembre 2003 sono presentate entro il 30 settembre 2006; per tali comunicazioni il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° ottobre 2006. (25) (31) (32) (42) (50) (54) (60)
426-ter. Le somme versate ai sensi del comma 426 rilevano, nella misura del cinquanta per cento, ai fini della determinazione del reddito delle societa' che provvedono a tale versamento.
427. La durata delle concessioni del servizio nazionale della riscossione e degli incarichi di commissario governativo, delegato provvisoriamente alla riscossione, e' prorogata al 30 settembre 2006.
428. A condizione che la relativa imposta sostitutiva sia stata versata entro il termine del 30 settembre 2004, i soli termini previsti per la redazione ed il giuramento delle perizie di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, sono stabiliti alla data del 31 marzo 2005. Tra i soggetti abilitati per tale attivita' di redazione e giuramento delle perizie si comprendono i periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.
429. Le imprese che operano nel settore della grande distribuzione possono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
430. Ai fini del comma 429 sono imprese di grande distribuzione commerciale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere e) ed f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le aziende distributive che operano con esercizi commerciali definiti media e grande struttura di vendita aventi, quindi, superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti, nonche' le imprese che pur in assenza dei requisiti sopra indicati, indipendentemente dalla superficie dei punti di vendita, fanno parte di un gruppo societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile che opera con piu' punti di vendita sul territorio nazionale e che realizza un volume d'affari annuo aggregata superiore a 10 milioni di euro. Per le aziende della grande distribuzione commerciale come sopra definite, la trasmissione telematica dei corrispettivi per ciascun punto di vendita sostituisce gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi stessi.
430-bis. La disposizione di cui al comma 429 si applica, con le modalita' di cui al comma 431, anche alle imprese individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, aventi le caratteristiche dimensionali previste nel comma 430 ed assoggettate agli oneri di collegamento telematico ivi indicati.
431. Le modalita' tecniche ed i termini per la trasmissione telematica di cui al comma 429 sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La trasmissione telematica di cui al comma 429 sostituisce l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione delle fatture su richiesta del cliente.
432. Le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi 429 e 431 sono soggette alle sanzioni previste ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dell'articolo 11, comma 5, e dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
433. Nell'ambito delle attivita' volte al riordino, alla razionalizzazione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, l'Agenzia del demanio e' autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, a vendere a trattativa privata, anche in blocco, le quote indivise di beni immobili, i fondi interclusi nonche' i diritti reali su immobili, dei quali lo Stato e' proprietario ovvero comunque e' titolare. Il prezzo di vendita e' stabilito secondo criteri e valori di mercato, tenuto conto della particolare condizione giuridica dei beni e dei diritti. Il perfezionamento della vendita determina il venire meno dell'uso governativo, delle concessioni in essere nonche' di ogni altro eventuale diritto spettante a terzi in caso di cessione.
434. Le aree che appartengono al patrimonio e al demanio dello Stato, sulle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni hanno realizzato le opere di urbanizzazione di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni, sono trasferite in proprieta', a titolo oneroso, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio indisponibile del comune che le richiede, con vincolo decennale di inalienabilita'. La richiesta di trasferimento e' presentata alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dalle planimetrie e dagli atti catastali che identificano le aree oggetto di trasferimento. Il corrispettivo del trasferimento e' determinato secondo i parametri fissati nell'elenco 3 allegato alla presente legge. I parametri sono aggiornati annualmente, a decorrere dal 1 gennaio 2006, nella misura dell'8 per cento.
435. Le somme dovute dai comuni per l'occupazione delle aree di cui al comma 434, non versate fino alla data di stipulazione dell'atto del loro trasferimento, sono corrisposte, contestualmente al trasferimento, in misura pari a un terzo degli importi di cui all'elenco 3 allegato alla presente legge, per ogni anno di occupazione, nei limiti della prescrizione quinquennale. Con il trasferimento delle aree si estinguono i giudizi pendenti, promossi dall'amministrazione demaniale e comunque preordinati alla liberazione delle aree di cui al comma 434, e restano compensate fra le parti le spese di lite.
436. Nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa e delle procedure disciplinate dall'articolo 14-bis, comma 3, lettera f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Agenzia del demanio puo' alienare beni immobili di proprieta' dello Stato, singolarmente o in blocco: a) mediante trattativa privata, se di valore unitario o complessivo non superiore ad euro 400.000; b) mediante asta pubblica ovvero invito pubblico ad offrire, se di valore unitario o complessivo superiore ad euro 400.000, e, qualora non aggiudicati, mediante trattativa privata. L'Agenzia del demanio, con propri provvedimenti dirigenziali, provvede a disciplinare le modalita' delle procedure telematiche concorsuali di vendita. Alle forme di pubblicita' si provvede con la pubblicazione su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale, nonche' sul sito internet dell'Agenzia del demanio. Le spese relative alla pubblicita' delle procedure concorsuali sono poste a carico dello Stato. L'aggiudicazione avviene, nelle procedure concorsuali, a favore dell'offerta piu' alta rispetto al prezzo di base ovvero, nelle procedure ad offerta libera, a favore dell'offerta migliore, previa valutazione della sua convenienza economica da parte dell'Agenzia del demanio sulla base dei valori indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento e avuto riguardo alla tipologia di immobile e all'andamento del mercato. In caso di procedura ad offerta libera, l'Agenzia del demanio puo' riservarsi di non procedere all'aggiudicazione degli immobili.
437. Per le alienazioni di cui al comma 436 e' riconosciuto in favore delle regioni e degli enti locali territoriali, sul cui territorio insistono gli immobili in vendita, il dirittodi opzione all'acquisto entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della determinazione a vendere comunicata dall'Agenzia del demanio prima dell'avvio delle procedure. In caso di vendita con procedure ad offerta libera, spetta in via prioritaria alle regioni e agli enti locali territoriali il diritto di prelazione all'acquisto, da esercitare nel corso della procedura di vendita.
438. Relativamente agli immobili di cui al comma 436 e' fatto salvo il diritto di prelazione in favore dei concessionari, dei conduttori nonche' dei soggetti che si trovano comunque nel godimento dell'immobile oggetto di alienazione, a condizione che gli stessi abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente.
439. Le disposizioni agevolative previste dalla normativa vigente in favore di enti pubblici e privati, in materia di utilizzo di beni immobili di proprieta' statale sono applicate in regime di reciprocita' in favore delle amministrazioni dello Stato che a loro volta utilizzano, per usi governativi, immobili di proprieta' degli stessi enti. Le Regioni e gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono concedere alle Amministrazioni dello Stato, per le finalita' istituzionali di queste ultime, l'uso gratuito di immobili di loro proprieta'.
440. Il regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e' abrogato.
441. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono trasferiti in proprieta', a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati. I comuni procedono, entro centoventi giorni dalla data della volturazione, all'accertamento di eventuali difformita' urbanistico-edilizie. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli alloggi realizzati in favore dei profughi ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137.
442. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214.
443. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
444. Le finalita' di cui all'articolo 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e successive modificazioni, possono essere conseguite anche attraverso il ricorso alla locazione, anche finanziaria, con l'utilizzo delle risorse non ancora impegnate alla data del 31 dicembre 2004.
445. Il comma 65 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' abrogato.
446. Per conseguire obiettivi di contenimento, razionalizzazione, ottimizzazione e programmazione della spesa pubblica destinata ad interventi edilizi sul patrimonio immobiliare dello Stato, fermo restando il quadro normativo vigente, ed in particolare le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le amministrazioni dello Stato e le Agenzie fiscali, ad eccezione degli organi costituzionali e degli organismi di sicurezza, provvedono, ai fini del coordinamento, del monitoraggio e della ottimale gestione del patrimonio dello Stato a comunicare all'Agenzia del demanio:
a) entro il 30 ottobre di ogni anno, gli schemi di programma triennali e gli elenchi annuali redatti ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2004, relativi all'esecuzione di interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e1), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su immobili di proprieta' dello Stato;
b) i programmi triennali e gli elenchi annuali definitivi, di cui alla lettera a), entro un mese dalla data della loro approvazione da parte dei competenti organi, secondo i rispettivi ordinamenti.
Identica comunicazione e' dovuta in tutti i casi di variazione apportata ai programmi triennali e agli elenchi annuali dei lavori;
c) ogni tre mesi, il consuntivo relativo allo stato di realizzazione degli interventi previsti negli elenchi annuali nonche' ai lavori di importo inferiore alla soglia prevista dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, eventualmente eseguiti nell'anno considerato;
d) entro il 31 ottobre di ogni anno, le previsioni in ordine ai fabbisogni annuali di nuovi spazi allocativi, necessari allo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali, nonche' le previsioni in ordine alle superfici il cui utilizzo e' ritenuto non piu' necessario all'esecuzione delle predette finalita'.
447. L'Agenzia del demanio elabora linee guida tecnico-operative per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali degli interventi, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, e fornisce alle amministrazioni di cui al comma 446 il supporto informatico per la redazione e la trasmissione dei programmi triennali e degli elenchi annuali.
448. L'Agenzia del demanio, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sulle attivita' svolte in attuazione delle disposizioni di cui al comma 447.
449. I piani di investimento immobiliare deliberati dall'INAIL sono approvati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e gli investimenti sono orientati alle finalita' annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
450. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o piu' decreti, avvia programmi di dismissioni immobiliari da realizzare tramite cartolarizzazioni di fondi immobiliari o cessioni dirette. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le competenti Commissioni parlamentari, possono essere trasferiti, a prezzo di mercato, a Infrastrutture Spa, tratti di rete stradale nazionale di cui all'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, assoggettabili a pedaggio figurativo comunque non a carico degli utenti. Il prezzo e' fissato con modalita' concordate tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Infrastrutture Spa. Le modalita' di pianificazione, gestione e manutenzione dei tratti di cui al secondo periodo rimangono le stesse della restante rete stradale di interesse nazionale e saranno disciplinate da apposita convenzione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vengono ridefiniti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti finanziari tra ANAS Spa, Infrastrutture Spa e i Ministeri interessati.
451. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
452. Per il completamento degli interventi infrastrutturali necessari a garantire l'integrale attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla legge 18 giugno 1973, n. 475, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per dodici anni, a decorrere dal 2005, a valere sulle risorse previste dall'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, per la realizzazione delle opere di viabilita' stradale e autostradale speciale e di grande comunicazione connesse al percorso di cui alla stessa Convenzione. A tal fine, per garantire effettivita' alla realizzazione delle iniziative in grado di potenziare e rendere piu' efficiente la grande viabilita' lungo il percorso tra Italia e Francia, viene assicurata priorita' al completamento degli interventi infrastrutturali stradali e di grande attraversamento viario nelle localita' in cui sono ubicati gli immobili di cui all'articolo 17 della citata Convenzione per i quali, alla data del 31 dicembre 2005, sia gia' perfezionata la fase della progettazione preliminare.
453. Per consentire l'inizio dei lavori relativi alla strada statale n. 38 previsti dalla delibera del CIPE del 21 dicembre 2001 per l'accesso alla Valtellina, e' autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro, a favore dell'ANAS Spa, a decorrere dall'anno 2005. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a intervenire a favore dell'ANAS Spa ai sensi dell'articolo 47 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
454. All'articolo 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "alla procedura" sono inserite le seguenti: "di esecuzione di lavori e".
455. Per la realizzazione ed il completamento di interventi infrastrutturali necessari ad assicurare la tutela dell'ambiente in relazione ad opere di interesse nazionale per il collegamento tra le grandi reti viarie urbane ed extraurbane delle citta' metropolitane a piu' intensa circolazione viaria, nonche' tra nodi di scambio portuali ed aeroportuali ed aree urbane attraverso aree naturali protette, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo per la viabilita' con una dotazione di 12 milioni di euro per l'anno 2005 e di 5 milioni di euro per l'anno 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi ammessi alla fruizione dei contributi e gli importi massimi erogabili per ciascun intervento, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.
456. Per la concessione di contributi alla realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio viario intermodali e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di intervento che possono fruire dei contributi e gli importi massimi erogabili per ciascun intervento, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.
457. Per la prosecuzione degli interventi previsti all'articolo 4, comma 158, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2005.
458. E' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 allo scopo della prosecuzione degli interventi infrastrutturali previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 127, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
459. Per le finalita' di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminate dal comma 180 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166.
460. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non si applica alle societa' cooperative e loro consorzi a mutualita' prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I, sezione I, del codice civile, e alle relative disposizioni di attuazione e transitorie, e che sono iscritti all'Albo delle cooperative sezione cooperative a mutualita' prevalente di cui all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile:
a) per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi;
b) per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi;
b-bis) per la quota del 65 per cento degli utili netti annuali delle societa' cooperative di consumo e loro consorzi. (52)
461. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, non si applica limitatamente alla lettera a) del comma 1.
462. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, si applica limitatamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilita' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
463. Le previsioni di cui ai commi da 460 a 462 non si applicano alle cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Resta, in ogni caso, l'esenzione da imposte e la deducibilita' delle somme previste dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni.
464. A decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2004, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per le societa' cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualita' prevalente l'applicabilita' dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e' limitata alla quota del 30 per cento degli utili netti annuali, a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dallo statuto.
465. Gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle societa' cooperative e loro consorzi alle condizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono indeducibili per la parte che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90 per cento.
466. Le disposizioni dei commi da 460 a 465 si applicano a decorrere dai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003.
467. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.
468. All'articolo 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, il secondo periodo e' soppresso.
469. All'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora a detti consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, fossero associati anche soggetti diversi dalle banche, l'esenzione si applica limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume d'affari";
b) il comma e' abrogato.
470. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 11, e' inserito il seguente:
"11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicita', in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, e' da considerarsi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in rapporto di occasionalita' rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato".
471. A decorrere dal 1° gennaio 2005, per i contribuenti individuati con i regolamenti di cui ai decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370, e 24 ottobre 2000, n. 366, che nell'anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un ammontare superiore a due milioni di euro, l'acconto di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e' pari al 97 per cento di un importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti per i precedenti trimestri dell'anno in corso.
472. All'articolo 4, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il terzo periodo, e' inserito il seguente: "In tal caso resta altresi' sospesa la procedura di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto gravante sulle accise stesse".
473. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nella misura del 10 per cento. La disposizione del primo periodo non si applica alle riserve per ammortamenti anticipati.
474. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, 30 dicembre 1991, n. 413, e 21 novembre 2000, n. 342, compresi quelli costituiti ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'imposta sostitutiva di cui al comma 473 e' ridotta al 4 per cento.
475. Le riserve e i fondi di cui al comma 473 e i saldi attivi di cui al comma 474, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa ovvero della societa' e dell'ente e in caso di distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il eredito d'imposta previsto dal l'articolo 4, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dall'articolo 26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dal l'articolo 13, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
476. L'imposta sostitutiva e' liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 473 ed e' versata, in unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi di tale esercizio.
477. L'imposta sostitutiva e' indeducibile e puo' essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva e' imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione e' operata, anche in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalita' di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.
478. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
479. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, e' incrementato della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2005.
480. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 20 non trova applicazione l'imposta sulla pubblicita'";
b) all'articolo 20, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Il presente articolo si applica alle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dall'articolo 20-bis";
c) dopo l'articolo 20, e' inserito il seguente:
"Art. 20-bis. - (Spazi riservati ed esenzione dal diritto). - 1. I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20.
La richiesta e' effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui all'articolo 20 e deve avvenire secondo le modalita' previste dal presente decreto e dai relativi regolamenti comunali. Il comune non fornisce personale per l'affissione. L'affissione negli spazi riservati e' esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.
2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d'affissioni e pubblicita' commesse fino all'entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonche' in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in piu' di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinera' le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non da' luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente gia' riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento e' fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515";
d) all'articolo 23, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Se il manifesto riguarda l'attivita' di soggetti elencati nell'articolo 20, il responsabile e' esclusivamente colui che materialmente e' colto in flagranza nell'atto d'affissione. Non sussiste responsabilita' solidale";
e) all'articolo 24, dopo il comma 5-bis e' aggiunto il seguente:
"5-ter. Se il manifesto riguarda l'attivita' di soggetti elencati nell'articolo 20, il responsabile e' esclusivamente colui che materialmente e' colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilita' solidale".
481. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 13-quater, e' aggiunto il seguente:
"1 3-quinquies. Se il manifesto riguarda l'attivita' di soggetti elencati nell'articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, il responsabile e' esclusivamente colui che materialmente e' colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilita' solidale".
482. Alla legge 4 aprile 1956, n, 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6 e' aggiunto il seguente comma: "E' responsabile esclusivamente colui che materialmente e' colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilita' solidale";
b) all'articolo 8 e' aggiunto il seguente comma: "E' responsabile esclusivamente colui che materialmente e' colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilita' soli dale".
483. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 3, le parole: "sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile" sono sostituite dalle seguenti: "sono a carico esclusivamente dell'esecutore materiale. Non sussiste responsabilita' solidale neppure del committente";
b) all'articolo 15, comma 19, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La responsabilita' in materia di manifesti e' personale e non sussiste responsabilita' neppure del committente".
484. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 181, 182, 183, 184, 185 e 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono estese alle spese sostenute nell'anno 2005. Il relativo limite di spesa per l'anno 2006 resta fissato in 95 milioni di euro.
485. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, puo' essere aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2005, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007l.
486. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48.
487. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48.
488. Al fine di una tendenziale armonizzazione della misura del prelievo erariale sul Lotto a quella vigente per altri tipi di gioco, le percentuali delle ritenute previste dagli articoli 2, nono comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni, e 17, quarto comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono sostituite con una ritenuta unica del 6 per cento.
489. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e' sostituito dal seguente:
"Il gioco del lotto si basa sull'utilizzo dei numeri da 1 a 90 inclusi, sopra le ruote di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, e sopra la ruota denominata ruota nazionale. I cinque numeri estratti determinano le vincite relativamente a ciascuna ruota. Le estrazioni della ruota nazionale sono svolte in Roma".
490. Le scommesse sulla ruota nazionale si effettuano puntando sulla ruota stessa con esclusione di tutte le altre ruote. La raccolta delle scommesse sulla ruota nazionale viene effettuata dal concessionario del gioco del lotto attraverso la rete automatizzata del lotto.
491. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, sono sostituiti dai seguenti:
"I premi sono fissati come appresso:
a) sorti del gioco: premi per ogni combinazione;
b) estratto semplice: undici volte e duecentotrentadue millesimi della posta;
c) estratto determinato: cinquantacinque volte la posta;
d) ambo: duecentocinquanta volte la posta;
e) terno: quattromilacinquecento volte la posta;
f) quaterna: centoventimila volte la posta;
g) cinquina: seimilioni di volte la posta.
Il premio massimo cui puo' dar luogo ogni scontrino di giocata, comunque sia ripartito tra le poste l'importo delle scommesse, non puo' eccedere la somma di 6 milioni di euro".
492. Resta fermo quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528.
493. E' istituita la scommessa dell'estratto determinato. La giocata dell'estratto determinato si effettua aggiungendo all'indicazione del numero pronosticato la specificazione relativa alla successione ordinale di primo, secondo, terzo, quarto e quinto estratto.
494. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' essere istituita una ulteriore estrazione settimanale del gioco del lotto abbinata al concorso Enalotto.
495. All'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, la lettera b) e' abrogata.
496. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si intende nel senso che dalle date del 1 gennaio e 1 maggio 2004, previste in funzione del rilascio o meno del nulla osta, gli apparecchi e congegni di cui alla medesima disposizione, se non convertiti in apparecchi e congegni per il gioco lecito, sono illeciti ancorche' non consentano il prolungamento o la ripetizione della partita.
497. L'esenzione di cui all'articolo 10, primo comma, numero 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa.
498. E istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi, una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta dall'UNIRE. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le disposizioni attuative relative alla nuova scommessa ippica, da effettuarsi nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e sportive nonche' negli ippodromi, tenendo conto che la raccolta deve essere ripartita assegnando il 72 per cento come montepremi e compenso per l'attivita' di gestione della scommessa, l'8 per cento come compenso dell'attivita' dei punti di vendita, il 6 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e il 14 per cento come prelievo a favore dell'UNIRE.
499. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente:
"7-ter. La sanzione di cui alla lettera c) del comma 7 e' applicata al gestore di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7, lettere a) e c), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in tutti i casi nei quali i predetti apparecchi, installati presso esercizi pubblici, risultino non conformi alle prescrizioni normative e alle regole tecniche definite ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289".
500. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 3 e al comma 4, le parole: "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 6 e 7".
501. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i commi 1 e 2 sono abrogati.
502. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce i requisiti tecnici dei sistemi elettronici di identificazione e controllo degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, delle schede di gioco, intese come l'insieme di tutte le componenti hardware e software del congegno stesso, e dei documenti attestanti il rilascio dei nulla osta di cui all'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tali da assicurarne la controllabilita' a distanza, indipendentemente dal posizionamento sugli apparecchi e dal materiale che si frappone fra chi e' preposto alla lettura dei dati e l'apparecchio stesso. I sistemi dovranno poter garantire l'effettuazione dei controlli anche in forma riservata. Ad ogni nulla osta dovra' corrispondere almeno un sistema elettronico di identificazione. Gli eventuali costi di rilascio dei predetti documenti o sistemi sono a carico dei richiedenti.
503. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".
504. All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: "Per l'anno 2003 e per l'anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2003, 2004 e 2005".
505. Per l'anno 2005 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera
a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20.
506. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole: "anni dal 1998 al 2004" sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 1998 al 2005";
b) il comma 5-bis e' abrogato.
507. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1 agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2004 dall'articolo 2, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005.
508. All'articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".
509. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: "per i cinque periodi d'imposta successivi "fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per i sei periodi d'imposta successivi l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2005 l'aliquota e' stabilita nella misura del 3,75 per cento".
510. Per l'anno 2005 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
511. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2005, si applicano:
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche' la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con >modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) e' stabilita in euro 256,70 per mille litri;
b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
512. Al fine di favorire l'accesso al credito alle imprese agricole ed agroalimentari, a decorrere dal 1 gennaio 2005 la gestione degli interventi di sostegno finanziario di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni, e la relativa dotazione finanziaria e' attribuita all'ISMEA. L'ISMEA senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di cui al presente comma e' titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti.
513. Per l'anno 2004 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La presente disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
514. E' abrogato il comma 4 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
515. A decorrere dal 1 gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2004, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta di euro 33,21391 per mille litri. Per i soggetti che si avvalgono del beneficio di cui all'articolo 8, comma 10, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, la riduzione di aliquota di cui al primo periodo e' limitata ad euro 16,03656 per mille litri.
516. La riduzione prevista al comma 515, primo periodo, si applica >altresi' ai seguenti soggetti:
a) agli enti pubblici e alle imprese pubbliche locali esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
517. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 515 e 516 del presente articolo presentano, entro il 30 giugno 2005, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attivita' di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresi' ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
518. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' autorizzata per l'anno 2005 una ulteriore spesa di 15 milioni di euro, di cui 6,5 milioni di euro quale copertura dell'onere relativo all'anno 2004 e 8,5 milioni di euro quale copertura dell'onere relativo all'anno 2005.
519. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' autorizzata per l'anno 2005 una ulteriore spesa di 20 milioni di euro.
520. All'articolo 22, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "dal 1 gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1 gennaio 2005". Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 21, comma 6-ter, le parole: "lire 30 miliardi annui" sono sostituite dalle seguenti: "73 milioni di euro annui".
521. Il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
"6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 9099) usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel e' effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1 gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, e' esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonche' le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione con gli oli minerali consentite, le modalita' di distribuzione e di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 61.
6.1. Entro il 1 settembre di ogni anno di validita' del programma di cui al comma 6, i Ministeri delle attivita' produttive e delle politiche agricole e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 30 ottobre di ogni anno di validita' del programma di cui al comma 6, e' eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6.
6.2. Per ogni anno di validita' del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purche' vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari".
522. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 521 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
523. All'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".
524. In ottemperanza alla decisione della Commissione europea n. C(2004)2638 FIN dell'8 settembre 2004, l'articolo 94, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' abrogato.
525. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, e' ridotta, per l'anno 2005, di 15 milioni di euro.
526. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della citata legge n. 448 del 2001, e successive modificazioni, e' ridotta, per l'anno 2005, di 50 milioni di euro.
527. Tra i soggetti di cui all'articolo 44, comma 9-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono ricompresi anche coloro che ricoprono cariche sindacali. Al citato comma 9-quinquies dell'articolo 44 del decreto-legge n. 269 del 2003, le parole: "periodi anteriori al 1 gennaio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "periodi anteriori al 1 gennaio 2003" e le parole: "possono esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "possono esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2005".
528. In virtu' del combinato disposto dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 36 della legge della Regione siciliana 31 maggio 2004, n. 9, e successive modificazioni, i benefici di cui all'articolo 133 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intendono trasferiti, alle medesime condizioni di cofinanziamento regionale ivi previste, all'articolo 134 della medesima legge n. 388 del 2000, nei limiti delle norme di contabilita' di Stato.
529. All'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2005, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, e' oggetto di arrotondamento all'unita' di euro, per eccesso se la frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se e' inferiore a detto limite".
530. E' autorizzata la spesa di 1.770.000 euro per l'anno 2005, a sostegno delle realta' calcistiche femminili FIGC - Divisione Calcio Femminile - di serie A, A2 e B per ciascuna stagione calcistica da ripartire nel seguente modo:
a) 50.000 euro per ciascuna delle squadre iscritte al campionato di serie A (per la stagione 2004-2005 n. 12 squadre regolarmente iscritte);
b) 25.000 euro per ciascuna delle 24 squadre iscritte al campionato di serie A2 (per la stagione 2004-2005 due gironi da 12 squadre ciascuno);
c) 10.000 euro per ciascuna delle 57 squadre iscritte al campionato di serie B (per la stagione 2004-2005 cinque gironi da 12, 11, 11 squadre regolarmente iscritte).
531. Il contributo di cui al comma 530 e' corrisposto alle societa' di serie A e A2 presso le quali risultano iscritte, oltre al proprio campionato di competenza, almeno tre squadre giovanili, di cui una appartenente al settore Primavera, e due sotto l'egida del settore scolastico, ed a quelle di serie B presso le quali risulta iscritta una squadra del settore giovanile.
532. I contributi a sostegno dell'attivita' professionistica delle suddette squadre non sono cumulabili con altro genere di finanziamenti di enti pubblici, nazionali o locali. Nel caso le suddette squadre fossero beneficiarie di contributo da parte di ente pubblico, la quota ad esse spettante in base al comma 530 verra' calcolata, a defalcazione, sulla base di quanto gia' percepito da altri enti pubblici.
533. In caso di rimanenza delle risorse individuate al comma 530, le stesse vengono accantonate per l'anno successivo ad integrazione di quanto gia' impegnato.
534. Le risorse di cui al comma 530 vengono erogate mediante bandi dalle amministrazioni regionali della Federazione italiana gioco calcio in quota pari al numero di squadre iscritte e partecipanti, di anno in anno, ai campionati FIGC - Divisione Calcio Femminile - delle Serie A, A2 e B.
535. Per il finanziamento del fondo istituito con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, per la concessione dell'assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e di 15 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007.
536. Nei casi in cui l'articolo 1 della legge 24 aprile 2003, n. 92, abbia avuto applicazione, perche' il limite di eta' pensionabile era inferiore a quello di 70 anni previsto, sia pure in via facoltativa, dal decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, il periodo di tre anni di permanenza in servizio, su richiesta, previsto per i perseguitati politici antifascisti o razziali dal citato articolo 1 della legge 21 aprile 2003, n. 92, si deve intendere fruibile a partire dal nuovo limite di eta' pensionabile, sia pure facoltativo, di 70 anni, ai sensi dell'articolo 1-quater del decreto-legge n. 136 del 2004, ed alle medesime condizioni di sospensione dei versamenti contributivi ivi previste.
537. Onde poter assicurare la continuita' nel processo di risanamento e riorganizzazione e il conseguente rilancio del territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e' autorizzato un contributo straordinario di 4,5 milioni di euro per l'anno 2005 a favore dell'Ente Parco.
538. Il fondo per il finanziamento ordinario delle universita' statali e' implementato per l'anno 2005 di 11 milioni di euro.
539. I termini previsti per l'applicazione della disciplina del conto economico, di cui al comma 2 dell'articolo 115 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono differiti all'anno 2004 e all'anno 2006, rispettivamente per i comuni di cui ai numeri 4) e 4-bis) del comma 1, lettera d), dell'articolo 8 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.
540. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N. 35, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80.
541. Per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, al fine di potenziare l'impiego del poliziotto di quartiere, oltre alle autorizzazioni alle assunzioni eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 3, commi 54 e 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono stanziati 32 milioni di euro per l'anno 2005, 56 milioni di euro per l'anno 2006, 86 milioni di euro per l'anno 2007 e 88 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, per l'assunzione, in deroga a quanto previsto dal comma 53 del medesimo articolo 3 della legge n. 350 del 2003 e dalla presente legge, di 1.324 agenti della Polizia di Stato, come incremento d'organico dei rispettivi ruoli. (6)
542. Alla copertura dei posti per agente della Polizia di Stato di cui al comma 541, si provvede:
a) nel limite di 730 posti per l'anno 2005, mediante reclutamento riservato prioritariamente agli agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato, in servizio al momento della presentazione delle domande e, per il restante, ai giovani che, al momento della presentazione delle domande, hanno concluso il periodo di servizio di leva nella Polizia di Stato o nell'Arma dei carabinieri quali ausiliari da almeno un anno e da non piu' di quattro anni, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, d'intesa con il capo di stato maggiore della difesa. Anche al predetto personale si applica la disciplina prevista per gli agenti ausiliari trattenuti che abbiano chiesto di essere ammessi nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;
b) per i restanti 594 posti, per l'anno 2006, per 267 posti, attraverso i volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo secondo le modalita' previste dai bandi di concorso ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, a partire da quello indetto in data 30 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 36 dell'8 maggio 2001. Quanto ai restanti 327 posti, si provvede attraverso l'immissione diretta dei volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze armate idonei ed utilmente collocati nelle graduatorie di cui >all'articolo 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, in aggiunta alle immissioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.(6)
543. Per la copertura dei posti per carabiniere di cui al comma 541, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata a procedere ad un reclutamento di carabinieri in ferma quadriennale:
a) nel limite di 770 posti per l'anno 2005, mediante reclutamento riservato ai carabinieri ausiliari che abbiano completato il servizio di leva, ovvero in ferma biennale o richiamati nelle forze di completamento, oppure ai carabinieri ausiliari, congedati da non oltre un anno, da riammettere in servizio ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni;
b) per i restanti 630 posti, per l'anno 2006, per 441 posti, attraverso i volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo secondo le modalita' previste dai bandi di concorso ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, a partire da quello indetto in data 4 giugno 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 47 del 14 giugno 2002. Quanto ai restanti 189 posti, si provvede attraverso l'immissione diretta dei volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze armate idonei ed utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, in aggiunta alle immissioni di cui al comma 4 del medesimo articolo. (6)
544. E' autorizzata la spesa di 23 milioni di euro iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006 per le seguenti finalita':
a) attuazione del programma di cooperazione AENEAS, di cui al regolamento (CE) n. 491/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, finalizzato a dare ai Paesi terzi interessati assistenza finanziaria e tecnica in materia di flussi migratori e di asilo;
b) prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 11, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
c) fornitura di beni mobili ed apparecchiature idonei al contrasto dell'immigrazione clandestina ai Paesi di accertata provenienza della stessa;
d) integrazione degli interventi in materia d'immigrazione, in particolare, di contrasto all'immigrazione clandestina, anche sul territorio dello Stato.
545. La spesa di cui al comma 544 e' ripartita nel corso delle gestioni tra le unita' previsionali di base interessate con decreto del Ministro dell'interno da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
546. Per conseguire piu' elevati livelli di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, nonche' per avviare la graduale sostituzione del contingente dei vigili del fuoco ausiliari di leva, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementata fino ad un massimo di cinquecento unita' complessive. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle unita' portate in aumento ai sensi della presente disposizione nel limite di spesa di euro 5 milioni per l'anno 2005, euro 12 milioni per l'anno 2006 ed euro 13 milioni a decorrere dal 2007. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, da comunicare al Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla ripartizione per sedi di servizio delle unita' portate in aumento ai sensi della presente disposizione. Alla copertura dei posti derivanti dal presente incremento di organico disponibili nel profilo di vigile del fuoco si provvede: nella misura del 50 per cento, mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998; per il rimanente 50 per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per titolo a centosettantatre posti di vigile del fuoco, in detto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2006. Le assunzioni del personale portato in aumento ai sensi della presente disposizione sono effettuate in deroga alle vigenti procedure di programmazione ed approvazione.
547. Per il potenziamento dell'attivita' di soccorso tecnico urgente in materia di rischi nucleare, batteriologico, chimico e radiologico e per il proseguimento del programma di interventi previsto dall'articolo 52, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2005, di 6 milioni di euro per l'anno 2006 e di i milione di euro per l'anno 2007.
548. Per le specifiche esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, compresa l'Arma dei carabinieri e le altre forze messe a disposizione delle autorita' provinciali di pubblica sicurezza, finalizzate alla prevenzione e al contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalita' organizzata, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 3, commi 151 e 152, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono autorizzate:
a) la spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2005, per le esigenze di carattere infrastrutturale e di investimento, di cui la spesa di 31 milioni di euro iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno - centro di responsabilita' pubblica sicurezza - e la spesa di 3 milioni di euro iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno - Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - per il rinnovo e il potenziamento della rete nazionale cifrante;
b) la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2005, per le esigenze correnti, iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno - centro di responsabilita' sicurezza pubblica.
549. Ferma restando la specifica finalizzazione, le somme di cui al comma 548 possono essere altresi' ripartite nel corso della gestione tra le unita' previsionali di base interessate con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
550. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 4-quater, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 4-sexies.
4-ter. La compensazione e' determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 4-quater nelle quantita' accertate dal direttore dei lavori.
4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 10 gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 4-quater rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 10 gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l'anno 2003.
4-sexies. Per le finalita' di cui al comma 4-bis si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresi' essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.
4-septies. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i prezzari cessano di avere validita' il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con le regioni interessate".
551. COMMA ABROGATO DAL D.L. 26 APRILE 2005, N. 63, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25 GIUGNO 2005, N. 109.
552. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.
553. In attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, il Ministero dell'interno e' autorizzato a provvedere, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006 e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007, all'integrazione e allo sviluppo della rete degli ufficiali di collegamento delle Forze di polizia, incaricati di stabilire e mantenere contatti con le autorita' dei Paesi di destinazione o con le organizzazioni internazionali che vi hanno sede, finalizzati ad incrementare la cooperazione internazionale per la prevenzione e repressione della criminalita', dei traffici illeciti transnazionali e del terrorismo.(48)
554. Il servizio degli ufficiali di collegamento, scelti tra funzionari o ufficiali delle Forze di polizia in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza o ivi trasferiti per la specifica esigenza, e le relative dipendenze, nonche' le modalita' di selezione, formazione e assegnazione dei funzionari o ufficiali interessati ed il numero degli ufficiali di collegamento di nuova istituzione sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'economia e delle finanze. Il predetto regolamento stabilisce le linee guida per l'eventuale utilizzazione degli ufficiali di collegamento nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari in qualita' di esperti a norma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.(48)
555. Gli ufficiali di collegamento possono essere incaricati, sulla base di specifici accordi di livello bilaterale o multilaterale, di curare gli interessi di uno o piu' Stati membri dell'Unione europea, nel rispetto dei vincoli conseguenti dalle disposizioni in vigore e salvo che possa derivarne un pericolo per gli interessi nazionali.(48)
556. Al personale impiegato all'estero ai sensi dei commi 553, 554 e 555 compete il trattamento economico di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642. Per eventuali incarichi effettivamente svolti presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, e' attribuito un trattamento economico, sostitutivo di quello indicato al primo periodo, da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di' concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quelli previsti per gli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.(48)
557. I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunita' montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attivita' lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purche' autorizzati dall'amministrazione di provenienza.
558. All'articolo 23, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale con seguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5".
559. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1998, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 2005, l'assegno per il nucleo familiare viene erogato al coniuge dell'avente diritto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.
560. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2005-2007, restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
561. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2005 e triennio 2005-2007, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
562. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
563. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
564. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
565. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F allegata alla presente legge, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2005, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
566. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge. A tali misure non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 8 a 11.
567. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge.
568. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
569. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
570. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.
571. Il termine del 31 dicembre 2004, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, e' prorogato al 31 dicembre 2005. Le somme iscritte nel conto residui di stanziamento per l'anno 2004 di pertinenza dell'unita' previsionale di base 3.2.3.4 "informazione e ricerca" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali destinate alle azioni di promozione agricola sono destinate per l'importo di 30 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato per il 2005. (17)
572. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2005.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43, ha disposto (con l'art. 5, comma 1-novies) che "L'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che il personale dipendente dell'Agenzia del demanio che ha esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, nonche' dell'articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, puo' essere destinato a pubbliche amministrazioni con modalita' e criteri definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa consultazione delle confederazioni sindacali rappresentative".
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 31 marzo 2005, n. 45, convertito con modificazioni dalla L. 31 maggio 2005, n. 89, ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 3) che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 96, 97, 541, 542 e 543, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalita' organizzata e per assicurare la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, sono stanziati entro il limite di spesa di 4.414.095 euro per l'anno 2005 e di 5.885.460 euro a decorrere dall'anno 2006, e' autorizzata l'assunzione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della medesima legge n. 311 del 2004, fino a 189 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato frequentatori del 60° corso di allievo agente ausiliario di leva della Polizia di Stato";
- (con l'art. 1, comma 4) che "Per le finalita' di cui al comma 3, fatte salve le eventuali autorizzazioni alle assunzioni ai sensi dell'articolo 1, commi 96 e 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministro dell'interno, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 548, lettera b), della medesima legge ed entro il limite di spesa di 17.000.000 di euro, puo' autorizzare l'ulteriore trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2005, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 61° e 62° corso di allievo agente ausiliario di leva, i quali ne facciano domanda".
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "per l'anno 2005, la dotazione del Fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, e' ridotta di euro 60.000.000".
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 2005, n. 152, ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "per l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti indicato all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotto di 55 milioni di euro".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 156, ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Il termine del 30 giugno 2005 di cui al comma 426 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, relativo al versamento della prima rata delle somme dovute per la sanatoria delle irregolarita' compiute dai concessionari del servizio nazionale della riscossione, e' prorogato al 30 settembre 2005".
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AGGIORNAMENTO (8a)
Il D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "il termine del 30 giugno 2005 per la stipula degli accordi in sede governativa di cui al comma 155, primo periodo, del presente articolo, e' prorogato al 10 agosto 2005 per le domande pervenute entro il 30 giugno 2005. A tale fine, il limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro di cui al citato articolo 1, comma 155, primo periodo, e' incrementato di 45 milioni di euro".
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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 9 settembre 2005, n. 182, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2005, n. 231 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "per l'anno 2005, la dotazione del fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004 e' ridotta di euro 2.276.000".
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 1 ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 2005, n. 244 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "per l'anno 2005, la dotazione del Fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004 e' ridotta di euro 10.300.000".
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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 ha disposto (con l'art. 11-quaterdecies, comma 3) che "Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006; e' altresi' autorizzata la spesa di ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 278, della citata legge n. 311 del 2004 in favore della Facolta' ivi indicata della Seconda Universita' degli studi di Napoli".
Il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 156, come modificato dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Il termine del 30 giugno 2005 di cui al comma 426 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, relativo al versamento della prima rata delle somme dovute per la sanatoria delle irregolarita' compiute dai concessionari del servizio nazionale della riscossione, e' prorogato al 29 dicembre 2005".
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AGGIORNAMENTO (16)
La L. 28 novembre 2005, n. 246 ha disposto (con l'art. 16, comma 4) che "Il comma 48 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati in posizioni professionali equivalenti alla ex IX qualifica funzionale del comparto Ministeri, previa espressa manifestazione di volonta' in tale senso, con spettanza del trattamento economico corrispondente".
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AGGIORNAMENTO (17)
La L. 23 dicembre 2005, n. 266, ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 120) che "Il termine del 31 dicembre 2005, di cui al comma 571 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, e' prorogato al 31 dicembre 2006";
- (con l'art. 1, comma 244) che "I comandi del personale delle societa' Poste italiane Spa e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogati al 31 dicembre 2006";
- (con l'art. 1, comma 275) che "Fra gli adempimenti regionali indicati all'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ricompresi i seguenti:
a) stipulare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2006, anche a stralcio degli accordi regionali attuativi dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale entrato in vigore il 23 marzo 2005, accordi attuativi dell'articolo 59, lettera B - Quota variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi ed organizzativi - comma 11, del medesimo accordo nazionale, prevedendo di subordinare l'accesso all'indennita' di collaborazione informatica al riscontro del rispetto della soglia del 70 per cento della stampa informatizzata delle prescrizioni farmaceutiche e delle richieste di prestazioni specialistiche effettuate da parte di ciascun medico e provvedendo al medesimo riscontro mediante il supporto del sistema della tessera sanitaria di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Ferma restando la disposizione contenuta nel citato articolo 59, lettera B, comma 11, per la corresponsione dell'indennita' forfettaria mensile, la sua erogazione, oltre il termine del 31 marzo 2006, in assenza della stipula dei previsti accordi regionali, non e' imputabile sulle risorse del Servizio sanitario nazionale. La mancata stipula dei medesimi accordi regionali costituisce per le regioni inadempimento. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche per l'attuazione del corrispondente accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta;
b) adottare provvedimenti volti, nel caso in cui le medesime regioni deliberino l'erogazione di prestazioni sanitarie esenti ovvero a costo agevolato in funzione della condizione economica dell'assistito, a fare riferimento esclusivo alla situazione reddituale fiscale del nucleo familiare dell'assistito, assumendo come tale quello individuato con il decreto del Ministro della sanita' 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993".
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AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che "La disposizione di cui alla lettera e) del comma 97 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che e' consentita l'assunzione prioritaria degli idonei dell'ultimo concorso a posti di consigliere di Stato espletato entro la data del 31 dicembre 2004".
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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 2006, n. 81 ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 13) che "il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro".
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AGGIORNAMENTO (20)
La Corte Costituzionale, con sentenza 6-10 marzo 2006, n. 88 (in G.U. 1a s.s. 15/3/2006, n. 11) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 103 del presente articolo, nella parte in cui tale norma si applica alla Regione Friuli-Venezia Giulia.
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AGGIORNAMENTO (21)
La L. 20 febbraio 2006, n. 79 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Al fine di salvaguardare l'operativita' dell'impiego delle Forze armate nelle missioni all'estero, assicurando la necessaria continuita' didattica nell'addestramento tecnico-linguistico del personale militare ivi destinato, in sede di prima applicazione e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzato il reclutamento del personale di cui al comma 2, fino al limite del 40 per cento del contingente ivi previsto, e comunque entro il limite di spesa di 416.245 euro annui, a decorrere dall'anno 2006, mediante procedura selettiva per titoli ed esami determinata con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il concorso e' riservato a coloro che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle relative domande, hanno maturato presso la Scuola di lingue estere dell'Esercito una specifica professionalita' nell'espletamento di attivita' di insegnamento equivalenti a quelle previste nelle aree funzionali stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola ovvero a quelle, inerenti alle stesse attivita', previste dalle direttive addestrative connesse all'applicazione di accordi internazionali, per un periodo complessivamente non inferiore a quattrocento settimane nel decennio precedente alla data predetta".
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AGGIORNAMENTO (22)
La Corte Costituzionale, con sentenza 20-24 marzo 2006, n. 118 (in G.U. 1a s.s. 29/3/2006, n. 13) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 111 e 153 del presente articolo 1.
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AGGIORNAMENTO (23)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 - 31 marzo 2006, n. 133 (in G.U. 1a s.s. 5/4/2006, n. 14) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 248, nella parte in cui non prevede che la sua attuazione e l'erogazione delle risorse avvengano d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
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AGGIORNAMENTO (23a)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 - 31 marzo 2006, n. 134 (in G.U. 1a s.s. 5/4/2006, n. 14) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 169, nella parte in cui prevede che il regolamento del Ministro della salute ivi contemplato, con cui sono fissati gli standard e sono individuate le tipologie di assistenza e i servizi, sia adottato "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano", anziche' "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano".
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AGGIORNAMENTO (25)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 26-ter) che "Ai fini di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerati efficaci i versamenti effettuati, a titolo di prima e seconda rata, entro il 10 luglio 2006, se comprensivi degli interessi legali, calcolati dalla data di scadenza della rata a quella del pagamento";
- (con l'art. 35, comma 26-quater) che "Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista non produce effetti sulle responsabilita' amministrative delle societa' concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione relative:
a) ai provvedimenti sanzionatori e di diniego del diritto al rimborso o al discarico per inesigibilita' per i quali, alla data del 30 giugno 2005, non era pendente un ricorso amministrativo o giurisdizionale;
b) alle irregolarita' consistenti in falsita' di atti redatti dai dipendenti, se definitivamente dichiarata in sede penale prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004".
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AGGIORNAMENTO (27)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 536) che "Il termine di validita' di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogato al 31 dicembre 2008".
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AGGIORNAMENTO (28)
La L. 11 gennaio 2007, n. 1 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che "All'onere derivante dalla presente legge, determinato in complessivi euro 143.000.000, a decorrere dall'anno 2007, di cui euro 138.000.000 per i compensi di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito dalla presente legge, ed euro 5.000.000 per l'incentivazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d), si provvede, quanto ad euro 40.240.000, con la disponibilita' di cui all'articolo 22, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto ad euro 63.810.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, quanto ad euro 38.950.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".
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AGGIORNAMENTO (30)
Il D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, n. 222 ha disposto:
- (con l'art. 8, comma 9) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2007";
- (con l'art. 28, comma 4-quinquies) che "L'autorizzazione di spesa di cui al comma 282 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' integrata di 12 milioni di euro per l'anno 2007".
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AGGIORNAMENTO (31)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 154) che "Per i tributi e le altre entrate di spettanza delle province e dei comuni le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che la sanatoria produce esclusivamente effetti sulle responsabilita' amministrative delle societa' concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, costituendo comunque le violazioni di cui al comma 2 dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modificazioni, causa di perdita del diritto al discarico";
- (con l'art. 2, comma 557) che il finanziamento previsto al presente articolo, comma 278, e' ripristinato a decorrere dall'esercizio finanziario 2008 per l'importo di 1.500.000 euro.
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AGGIORNAMENTO (32)
Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto:
- (con l'art. 25, comma 1) che "La disposizione di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogata al 31 dicembre 2008";
- (con l'art. 36, comma 4-quinquies) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le societa' che hanno aderito alla sanatoria prevista dal predetto articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge n. 311 del 2004 e la maggioranza del cui capitale sociale e' stata successivamente acquistata da Equitalia Spa possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 30 settembre 2010, le comunicazioni di inesigibilita' relative a tutti i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007 e, entro tale termine, possono altresi' integrare le comunicazioni gia' presentate, con riferimento agli stessi ruoli, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";
- (con l'art. 47, comma 1), nel modificare l'art. 3, comma 24 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha conseguentemente disposto che "i commi 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono abrogati a decorrere dal 1° agosto 2008 e, conseguentemente, sono corrisposti i soli contributi per i quali, entro il 31 luglio 2008, siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari e siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di responsabilita' di cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblico".
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AGGIORNAMENTO (33)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 339 (in G.U. 1a s.s. 7/1/2010, n. 1) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10 del decreto-legge n. 112 del 2008 (che ha introdotto la lettera c-ter) al comma 355 del presente articolo), "nella parte in cui non prevede che il Ministero dello sviluppo economico assuma sui programmi ivi previsti il parere della Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 1 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281".
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AGGIORNAMENTO (34)
Il D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129, ha disposto (con l'art. 4, comma 9-quinquies) che "Fermo restando quanto previsto dal comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 30 settembre 2008 il termine di conservazione nel bilancio delle risorse relative ai contributi statali di cui all'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano stati oggetto di revoca e non risultino impegnate".
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AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto:
- (con l'art. 5, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogato al 31 dicembre 2009 e si applica alle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 1° gennaio 1999 relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni";
- (con l'art. 41, comma 6) che "Il divieto di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogato anche per gli anni successivi al 2008".
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AGGIORNAMENTO (42)
Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 36, comma 4-quinquies) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le societa' che hanno aderito alla sanatoria prevista dal predetto articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge n. 311 del 2004 e la maggioranza del cui capitale sociale e' stata successivamente acquistata da Equitalia Spa possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 30 settembre 2011, le comunicazioni di inesigibilita' relative a tutti i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2008 e, entro tale termine, possono altresi' integrare le comunicazioni gia' presentate, con riferimento agli stessi ruoli, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e si applica alle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 1° gennaio 1999 relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni".
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AGGIORNAMENTO (47)
Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, ha disposto (l'art. 19-ter, comma 3) che "Gli indennizzi concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in pagamento alla data del 31 dicembre 2008, sono prorogati fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia purche' i titolari dell'indennizzo siano in possesso, nel mese di compimento dell'eta' pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia".
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 2-terdecies) le risorse stanziate ai sensi presente articolo, comma 219, sono prorogate per l'anno 2011, nel limite di 2 milioni di euro;
- (con l'art. 2, comma 6-quaterdecies) che le disposizioni di cui ai commi 553, 554, 555 e 556 del presente articolo cessano di avere efficacia a seguito dell'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 6-decies a 6-terdecies dell'art. 2 del medesimo decreto-legge;
- (con l'art. 2, comma 12-undecies)che gli enti non commerciali di cui al presente articolo, comma 255, hanno comunque diritto al beneficio della sospensione fino al 31 dicembre 2011 dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, a qualunque titolo ancora dovuti, anche in qualita' di sostituti d'imposta, relativi agli anni dal 2008 al 2011, senza necessita' di ulteriori provvedimenti attuativi.
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AGGIORNAMENTO (49)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 ha disposto (con l'art. 5, comma 4-bis) che "Non sono dovuti l'importo fisso annuale e la maggiorazione del 20 per cento di cui al comma 370 del citato articolo 1 della legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni." e che "Le disposizioni di cui al presente comma acquistano efficacia a decorrere dal 1º settembre 2011".
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AGGIORNAMENTO (50)
Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 36, comma 4-quinquies) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le societa' che hanno aderito alla sanatoria prevista dal predetto articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge n. 311 del 2004 e la maggioranza del cui capitale sociale e' stata successivamente acquistata da Equitalia Spa possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 30 settembre 2012, le comunicazioni di inesigibilita' relative a tutti i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2009 e, entro tale termine, possono altresi' integrare le comunicazioni gia' presentate, con riferimento agli stessi ruoli, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (52)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 2, comma 36-quater) che "Le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui commi 36-bis e 36-ter".
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AGGIORNAMENTO (54)
Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato dall'art. 29, comma 5 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 36, comma 4-quinquies) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le societa' che hanno aderito alla sanatoria prevista dal predetto articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge n. 311 del 2004 e la maggioranza del cui capitale sociale e' stata successivamente acquistata da Equitalia Spa possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 31 dicembre 2013, le comunicazioni di inesigibilita' relative a tutti i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2010 e, entro tale termine, possono altresi' integrare le comunicazioni gia' presentate, con riferimento agli stessi ruoli, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (54a)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dal D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 2, comma 12-undecies) che "Gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno comunque diritto al beneficio della sospensione fino al 31 dicembre 2012 dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, a qualunque titolo ancora dovuti, anche in qualita' di sostituti d'imposta, relativi agli anni dal 2008 al 2012, senza necessita' di ulteriori provvedimenti attuativi".
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AGGIORNAMENTO (59)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 12, comma 70) che "Dalla data di cui al comma 59, sono abrogati, il comma 68, 69 e 70 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, nella parte in cui dispone lo stanziamento delle risorse del predetto Fondo alle attivita' previste al comma 68 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350".
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 2, comma 12-undecies) che "Gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno comunque diritto al beneficio della sospensione fino al 31 dicembre 2013 dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, a qualunque titolo ancora dovuti, anche in qualita' di sostituti d'imposta, relativi agli anni dal 2008 al 2013, senza necessita' di ulteriori provvedimenti attuativi".
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AGGIORNAMENTO (60)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 478) che "Il punto e) del comma 285, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' abrogato e le risorse affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato".
Nel modificare l'art. 2, comma 1 del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 7) che "Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 2, allegato alla presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e successivi per gli importi ivi indicati".
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 2, comma 12-undecies) che "Gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno comunque diritto al beneficio della sospensione fino al 31 dicembre 2015 dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, a qualunque titolo ancora dovuti, anche in qualita' di sostituti d'imposta, relativi agli anni dal 2008 al 2015, senza necessita' di ulteriori provvedimenti attuativi".
Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 36, comma 4-quinquies) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le societa' che hanno aderito alla sanatoria prevista dal predetto articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge n. 311 del 2004 e la maggioranza del cui capitale sociale e' stata successivamente acquistata da Equitalia Spa possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 31 dicembre 2014, le comunicazioni di inesigibilita' relative a tutti i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2011 e, entro tale termine, possono altresi' integrare le comunicazioni gia' presentate, con riferimento agli stessi ruoli, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (61)
Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, ha disposto (con l'art. 3, comma 9) che "Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni possono far valere le somme attinte sull'anticipazione di liquidita' di cui al presente articolo, con riferimento alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1, lettera b), come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il termine del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e' differito al 30 giugno e conseguentemente il termine del 30 aprile e' differito al 15 maggio".
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AGGIORNAMENTO (63)
Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, come modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 3, comma 9) che " Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni possono far valere le somme attinte sull'anticipazione di liquidita' di cui al presente articolo, con riferimento alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1, lettera b), come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il termine del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e' differito al 15 luglio e conseguentemente il termine del 30 aprile e' differito al 15 maggio".
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AGGIORNAMENTO (64)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 2, comma 12-undecies) che "Gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno comunque diritto al beneficio della sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, a qualunque titolo ancora dovuti, anche in qualita' di sostituti d'imposta, relativi agli anni dal 2008 al 2016, senza necessita' di ulteriori provvedimenti attuativi".
Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 3) che "Gli indennizzi concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in pagamento alla data del 31 dicembre 2011, sono prorogati fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia purche' i titolari dell'indennizzo siano in possesso, nel mese di compimento dell'eta' pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia".
ELENCO 1
(Articolo 1, comma 5)
ELENCO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER TIPOLOGIA
DI ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Ministeri e Presidenza del Consiglio.
Organi di rilievo costituzionale.
Enti di regolazione dell'attivita' economica:
Ente nazionale per le strade (ANAS);
Agenzia autonoma gestione Albo segretari comunali e provinciali;
Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
(APAT);
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANAV);
Agenzia per i servizi sanitari regionali;
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche ammini-
strazioni (ARAN);
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA);
Comitato nazionale italiano Organizzazione Nazioni Unite per
l'alimentazione e agricoltura (FAO);
Unionecamere;
Registro italiano dighe;
Agenzia italiana del farmaco.
Enti produttori di servizi economici:
Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
Ente nazionale italiano per il turismo;
Ente nazionale RISI;
Fondo centrale garanzia autostrade e ferrovie metropolitane;
Fondo di rotazione per le politiche comunitarie;
Fondo innovazione tecnologica;
Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavo-
ratori (ISFOL);
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
Quadrilatero Marche-Umbria Spa;
Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.
Autorita' amministrative indipendenti.
Enti a struttura associativa.
Enti produttori di servizi culturali:
Accademia della Crusca;
Accademia nazionale dei Lincei;
Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo
rurale;
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
Croce Rossa Italiana - Comitato centrale;
Fondazione esposizione nazionale quadriennale d' arte di Roma;
Ente teatrale italiano;
Federazioni sportive;
Fondazione festival dei due mondi di Spoleto;
Fondo edifici di culto;
Scuola archeologica italiana in Atene;
Fondazione "C. Monteverdi";
Istituti di diritto agrario internazionale e comparato;
Istituti di studi europei "Alcide de Gasperi";
Istituto italiano di studi germanici;
Istituto per gli studi filosofici di Napoli;
Istituto storico italiano per il medioevo;
Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (ISIAO);
Istituto nazionale del dramma antico;
Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricer-
ca educativa;
Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in
Italia;
Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione
ex-Centro europeo dell'educazione;
Istituto papirologico "Girolamo Vitelli";
Fondazione La Triennale di Milano;
Lega italiana per la lotta contro i tumori;
Museo storico della liberazione;
Fondazione "La Biennale di Venezia";
Unione italiana tiro a segno;
Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE):
Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.
Enti ed istituzioni di ricerca non strumentale:
Agenzia spaziale italiana (ASI);
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica appli-
cata al mare (ICRAM);
Istituto di studi e analisi economica (ISAE);
Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM);
Istituto italiano di medicina sociale;
Istituto nazionale agronomico per l'Oltremare;
Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi";
Istituto nazionale di astrofisica (INAF);
Istituto nazionale di economia agraria (INEA);
Istituto nazionale di fisica nucleare;
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV);
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale
(OGS);
Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione
(INRAN);
Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
Istituto nazionale per la fauna selvatica "A. Ghigi";
Istituto nazionale per la fisica della natura;
Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale
(INSEAN);
Istituto nazionale della montagna (IMONT);
Istituto superiore di sanita' (ISS);
Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL);
Istituti di sperimentazione agraria e stazioni sperimentali per
l'industria;
Fondazione museo nazionale della scienza e della tecnologia "Leo-
nardo Da Vinci";
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trie-
ste;
Ente nazionale sementi elette.
Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca.
Regioni.
Province.
Comuni e citta' metropolitane.
Unioni di comuni e consorzi di funzione di comuni.
ASL.
Enti e aziende ospedaliere.
Camere di commercio.
Enti per il turismo.
Autorita' portuali.
Comunita' montane e isolane.
Enti regionali di sviluppo.
Agenzie regionali del lavoro.
Universita' ed istituti di istruzione universitaria.
Enti per il diritto allo studio.
Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.
Enti parco.
Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente.
Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.
ELENCO 2
(Articolo 1, comma 8)
RIDUZIONI DI STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI
NATURA OBBLIGATORIA
2005 2006 2007
(milioni di euro)
1. Ministero dell'economia e delle finanze
Cat. 21 - Investimenti fissi lordi (1) .. 35,45 35,45 35,45
Cat. 2 - Consumi intermedi (2) .......... 71,01 71,01 71,01
TOTALE ....... 106,46 106,46 106,46
----------
(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 14,5 per cento.
(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 9,63 per cento.
2005 2006 2007
(milioni di euro)
2. Ministero delle attivita' produttive
Cat. 21 - Investimenti fissi lordi ...... - - -
Cat. 2 - Consumi intermedi (1) .......... 4,22 4,22 4,22
TOTALE ....... 4,22 4,22 4,22
--------------
(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 26,4 per cento.
2005 2006 2007
(milioni di euro)
3. Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Cat. 21 - Investimenti fissi lordi (1) .. 4,70 4,70 4,70
Cat. 2 - Consumi intermedi (2) .......... 12,20 12,20 12,20
TOTALE........ 16,90 16,90 16,90
----------
(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 29,4 per cento.
(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 23,0 per cento.
2005 2006 2007
(milioni di euro)
4. Ministero della giustizia
Cat. 21 - Investimenti fissi lordi (1) .. 31,00 31,00 31,00
Cat. 2 - Consumi intermedi (2) .......... 38,02 38,02 38,02
TOTALE ....... 69,02 69,02 69,02
----------
(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 26.1 per cento.
(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 9,9 per cento.
2005 2006 2007
(milioni di euro)
5. Ministero degli affari esteri
Cat. 21 - Investimenti fissi lordi (1) .. 4,40 4,40 4,40
Cat. 2 - Consumi intermedi (2) .......... 43,04 43,04 43,04
TOTALE........ 47,44 47,44 47,44
----------
(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 33,9 per cento.
(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 32,7 per cento.
2005 2006 2007
(milioni di euro)
6. Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca
Cat. 21 - Investimenti fissi lordi ...... - - -
Cat. 2 - Consumi intermedi (1) ......... 14,74 14,74 14,74
TOTALE........ 14,74 14,74 14,74
----------
(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 3,8 per cento.
2005 2006 2007
(milioni di euro)
7. Ministero dell'interno
Cat. 21 - Investimenti fissi lordi ...... - - -
Cat. 2 - Consumi intermedi (1) .......... 113,04 113,04 113,04
TOTALE........ 113,04 113,04 113,04
----------
(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 10,3 per cento.
2005 2006 2007
(milioni di euro)
8. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
Cat. 21 - Investimenti fissi lordi (1) .. 1,16 1,16 1,16
Cat. 2 - Consumi intermedi (2) .......... 13,49 13,49 13,49
TOTALE........ 14,65 14,65 14,65
----------
(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 36,0 per cento.
(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 29,0 per cento.
2005 2006 2007
(milioni di euro)
9. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Cat. 21 - Investimenti fissi lordi (1) .. 137,80 137,80 137,80
Cat. 2 - Consumi intermedi (2) .......... 12,14 12,14 12,14
TOTALE........ 149,94 149,94 149,94
----------
(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 34,5 per cento.
(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 9,6 per cento.
2005 2006 2007
(milioni di euro)
10. Ministero delle comunicazioni
Cat. 21 - Investimenti fissi lordi (1) .. 3,80 3,80 3,80
Cat. 2 - Consumi intermedi (2) .......... 3,00 3,00 3,00
TOTALE........ 6,80 6,80 6,80
----------
(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 29,2 per cento.
(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 21,4 per cento.
2005 2006 2007
(milioni di euro)
11. Ministero della difesa
Cat. 21 - Investimenti fissi lordi (1) . 576,80 576,80 576,80
Cat. 2 - Consumi intermedi (2) ......... 781,14 781,14 781,14
TOTALE....... 1.357,94 1.357,94 1.357,94
----------
(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 19,2 per cento.
(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 21,2 per cento.
2005 2006 2007
(milioni di euro)
12. Ministero delle politiche agricole e forestali
Cat. 21 - Investimenti fissi lordi (1) .. 2,80 2,80 2,80
Cat. 2 - Consumi intermedi (2) .......... 7,02 7,02 7,02
TOTALE........ 9,82 9,82 9,82
----------
(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 40,0 per cento.
(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 12,5 per cento.
2005 2006 2007
(milioni di euro)
13. Ministero per i beni e le attivita' culturali
Cat. 21 - Investimenti fissi lordi (1) .. 1,55 1,55 1,55
Cat. 2 - Consumi intermedi (2) .......... 15,64 15,64 15,64
TOTALE........ 17,19 17,19 17,19
----------
(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 33,2 per cento.
(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 22,3 per cento.
2005 2006 2007
(milioni di euro)
14. Ministero della salute
Cat. 21 - Investimenti fissi lordi (1) .. 0,60 0,60 0,60
Cat. 2 - Consumi intermedi (2) .......... 1,11 1,11 1,11
TOTALE........ 1,71 1,71 1,71
----------
(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 30,0 per cento.
(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 3,3 per cento.
TOTALI RIDUZIONI STANZIAMENTI DISCREZIONALI
NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA
Cat. 21 - Investimenti fissi lordi ..... 800,06 800,06 800,06
Cat. 2 - Consumi intermedi ............. 1.129,81 1.129,81 1.129,81
TOTALE RIDUZIONI ...... 1.929,87 1.929,87 1.929,87
ELENCO 3
(Articolo 1, comma 434)
1. Valori unitari delle aree opere urbanizzazione primaria (1)
(euro/mq)
-------------------------------------------------------------------
Classi dimensionali dei comuni Valori unitari delle aree destinate
a urbanizzazione primaria (euro/mq)
------------------------------------------------------------------- < 10.000 9,00 ------------------------------------------------------------------- 10.001 - 100.000 18,00 ------------------------------------------------------------------- 100.001 - 300.000 38,00 ------------------------------------------------------------------- > 300.000 58,00 -------------------------------------------------------------------
2. Valori unitari delle aree opere urbanizzazione secondaria (2)
euro/mq)
-------------------------------------------------------------------
Classi dimensionali dei comuni Valori unitari delle opere di
urbanizzazione secondaria (euro/mq)
------------------------------------------------------------------- < 10.000 12,00 ------------------------------------------------------------------- 10.001 - 100.000 24,00 ------------------------------------------------------------------- 100.001 - 300.000 48,00 ------------------------------------------------------------------- > 300.000 72,00 -------------------------------------------------------------------
3. Coefficienti correttivi per zone territoriali omogenee
-------------------------------------------------------------------
Zone territoriali omogenee
-------------------------------------------------------------------
A B C D E
------------------------------------------------------------------- 1,20 0,90 0,70 0,90 0,20 -------------------------------------------------------------------
Il valore dell'indennizzo per anno e' pari a un terzo del valore al
mq, calcolato in base all'applicazione del presente Elenco.
--------------
(1) Come definite nei commi 7 e 7-bis dell'articolo 16 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001. n. 380, e per altre destinazioni assimilabili.
(2) Come definite nel comma 8 dell'articolo 16 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, e per altre destinazioni assimilabili.
ALLEGATO 1
(Articolo 1, comma 566)
MISURE CORRETTIVE DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLE LEGGI
(articolo 11, comma 3, lettera i-quater),
della legge n. 468 del 1978)
====================================================================
Esigenze 2005 2006 2007 Anno
anni (compresi ter-
pregressi anni mi-
pregressi) nale
========================================== (importi in migliaia di euro) AMMINISTRAZIONE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ........... 2.093.626 168.558 163.558 1. Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 68, comma 8 (3.1.2.29 - cap. 1688) - Buonuscita po- stali ................... 51.772 127.772 71.000 66.000 2. Legge 15 marzo 1997, n. 59 (4.1.2.17 - cap. 2856) - Federalismo ammi- nistrativo .............. 77.405 77.405 - - 3. Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (4.1.2.18 - cap. 2862) - Federalismo fiscale/Com- partecipazione IVA ...... 740.010 740.010 - - 4. Legge 2 dicembre 1975, 1975, n. 576 (6.1.1.1 - cap. 3555) - Compensi concessionari ........... 238.477 238.477 - - 5. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gen- naio 1988, n. 43 (6.1.1.1 - cap. 3557) - Rimborso concessionari procedure esecutive ............... 51.600 103.158 51.558 51.558 P 6. Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, art. 3, comma 4, lettera b) - (6.1 1.1 - cap. 3565) - Compensi ai concessionari ........... 39.500 39.500 - - 7. Legge 10 dicembre 1993, n. 515 (3.1.2.4 - cap. 1496) - Agevolazioni tariffarie elettorali ... 39.504 39.504 - - 8. Legge 11 marzo 1988, n. 67 (3.1.2.43 - cap. 1850) - Agevolazioni ta- riffarie editoria ....... 80.500 80.500 46.000 46.000 P 9. CONI Servizi s.p.a. (3.1.2.48 - cap. 1895) .. 68.300 68.300 - - 10. Legge 30 luglio 2002, n. 189, e legge 24 dicem- bre 2003, n. 350, art. 3, comma 142 (4.1.2.1 - cap. 2703) - Legalizzazione lavoro irregolare extra- comunitari - Servizio sa- unitario nazionale ...... 579.000 579.000 - - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI . 580.805 - - 1. Legge 27 luglio 1962, n. 1115, art. 5 (11.1.2.4 - cap. 4334) - Rimborso INAIL degli oneri soste- nuti per la silicosi .... 34.805 34.805 - - 2. Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 130 (7.1.2.5 - cap. 3528) - Spesa per invalidita' civile .................. 546.000 546.000 - - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 373.500 - - 1. Decreto del Presidente della Repubblica 30 mag- gio 2002, n. 115, art. 64 (21.2.1 - cap. 1363) - Spese di giustizia ...... 373.500 373.500 - - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRI- TORIO ................... 6.470 240 240 1. Legge 14 febbraio 1994, n. 124, art. 3 (2.1.2.4 - cap. 1618) - Convenzione biodiversi- ta' (accordi internazio- nali) ................... - 6.230 - - 2. Legge 12 aprile 1995, n. 113, art. 2 (4.1.2.2 - cap. 2215) - Finanzia- mento del PAM (accordi internazionali) ......... - 240 240 240 P MINISTERO DELLE INFRA- STRUTTURE E DEI TRASPOR- TI ...................... 80.700 26.900 26.900 1. Legge 19 maggio 1975, n. 169, art. 2 (4.1.2.2 - cap. 2041) - Sovvenzioni societa' di navigazione . 53.800 80.700 26.900 26.900 P MINISTERO DELL'ISTRUZIO- NE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA ........... 30.000 15.000 15.000 1. Decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, art. 15 (3.1.1.1 - cap. 1450) - 7,5% introiti contrav- menzioni (patentino stu- denti) .................. 30.000 30.000 15.000 15.000 MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE .............. 441 441 441 1. Regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2495, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 (2.1.2.2 - cap. 1600) - Partecipazione al mante- nimento dell'Ufficio in- ternazionale dei pesi e misure in Parigi ........ - 414 414 414 2. Legge 23 marzo 1958, n. 387 (2.1.2.2 - cap. 1601) - Partecipazione al mantenimento dell'Or- ganizzazione internazio- nale di metrologia legale - 27 27 27 MINISTERO DELLA DIFESA .. 60.818 21.027 21.027 1. Legge 30 dicembre 2002, n. 295 (3.1.1.1 - capp. 1207, 1213 e 1214) - Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia ................. 42.375 60.818 21.027 21.027 P MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI .................. 9.484 9.484 9.484 1. Legge 13 luglio 1965, n. 932 (9.1.2.2. - cap. 2202) - Concessione di un contributo al Centro in- ternazionale di alti stu- di agronomici del Medi- terraneo ................. - 1.350 1.350 1.350 P 2. Legge 13 dicembre 1984, n. 972 (9.1.2.2 - cap. 2203) - Ratifica ed esecuzione dell'atto co- stitutivo dell'Organizza- zione delle Nazioni Unite per lo sviluppo indu- striale (UNIDO) ......... - 413 413 413 P 3. Legge 4 giugno 1997, n. 170 (9.1.2.3 - cap. 2302) - Ratifica ed ese- cuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul- la lotta contro la deser- tificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccita' e/o dalla deser- tificazione, in partico- lare in Africa .......... - 5.222 5.222 5.222 P 4. Legge 9 ottobre 2000, n. 288 (10.1.2.2 - cap. 2740) - Concessione di un contributo per le spese di funzionamento e le at- tivita' operative del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) - 2.000 2.000 2.000 P 5. Legge 23 luglio 1949, n. 433 (15.1.2.5 - cap. 4051) - Ratifica ed ese- cuzione dello Statuto del Consiglio d'Europa e del- l'Accordo relativo alla creazione della commis- sione preparatoria del Consiglio d'Europa ...... - 499 499 499 P MINISTERO DELL'INTERNO .. 701 701 701 1. Legge 24 luglio 1978, n. 527 (4.1.2.9 - cap. 2370) - Ratifica ed ese- cuzione della convenzione tra l'Italia e la Sviz- zera concernente la pro- tezione delle acque italo -svizzere dall'inquina- mento ................... - 74 74 74 P 2. Regio decreto 15 apri- le 1940, n. 452 (5.1.2.3 - cap. 2851) - Spese per l'associazione all'Orga- nizzazione internazionale di polizia criminale (IN- TERPOL) ................. - 627 627 627 P ------------------------------------------ TOTALE ... 3.046.548 3.236.545 242.351 237.351 ------------------------------------------
P onere permanente
ALLEGATO 2
(Articolo 1, comma 567)
FONDI PER GLI INVESTIMENTI
====================================================================
AMMINISTRAZIONE STANZIAMENTI
-------------------------------------------------------------------- 2005 2006 2007 (in euro) ==================================================================== Ministero dell'economia e delle finanze Incentivi alle imprese ........ 125.823.000 25.823.000 25.823.000 Decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modici- cazioni, dalla legge 16 feb- braio 1995, n. 35, art. 2, com- ma 1 .......................... 100.000.000 - - Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 12, comma 2 .............. 25.823.000 25.823.000 25.823.000 Difesa del suolo e tutela am- biennale ...................... 120.000.000 - - Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 12 ....................... 100.000.000 - - Legge 31 gennaio 1994, n. 97 .. 20.000.000 - - ----------------------------------- TOTALE .... 245.823.000 25.823.000 25.823.000 ----------------------------------- Ministero della giustizia Edilizia penitenziaria e giudi- ziaria ........................ 137.367.207 137.366.931 116.708.931 Decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2002, n. 259 ......... 20.658.276 20.658.000 - Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787 ........................ 116.708.931 116.708.931 116.708.931 ----------------------------------- TOTALE .... 137.367.207 137.366.931 116.708.931 ----------------------------------- Ministero dell'istruzione, del- l'universita' e della ricerca Universita' e ricerca ......... 238.074.622 109.669.622 94.175.915 Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 5, comma 3 ............... 28.405.000 - - Legge 10 gennaio 2000, n. 6 ... 10.329.138 10.329.138 10.329.138 Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 104, comma 4 ............. 100.000.000 - - Legge 21 febbraio 1980, n. 28 . 34.783.372 34.783.372 34.783.372 Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 3, comma 1, lettera e) ... 15.493.707 15.493.707 - Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 .................. 49.063.405 49.063.405 49.063.405 Edilizia universitaria ........ 150.000.000 150.000.000 - Legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, comma 8 ............... 150.000.000 150.000.000 - ----------------------------------- TOTALE .... 388.074.622 259.669.622 94.175.915 ----------------------------------- Ministero dell'ambiente e del- la tutela del territorio Difesa del suolo e tutela ambientale .................... 551.998.772 327.138.772 77.331.772 Legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 2, commi 1 e 7 ........... 2.065.827 2.065.827 2.065.827 Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 49 ....................... 100.000.000 - - Legge 8 ottobre 1997, n. 344 .. 13.118.005 13.118.005 13.118.005 Legge 22 febbraio 2001, n. 36 . 1.032.914 1.032.914 1.032.914 Legge 23 marzo 2001, n. 93 .... 1.549.371 1.549.371 1.549.371 Legge 5 marzo 1963, n. 366 .... 11.568.634 11.568.634 11.568.634 Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modici- cazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, art. 1, comma 2 .. 100.000.000 - - Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 ......................... 41.316.552 41.316.552 41.316.552 Decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 .................. 2.006.705 2.006.705 2.006.705 Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534 ....................... 2.220.764 2.220.764 2.220.764 Legge 18 maggio 1989, n. 183, e legge 24 dicembre 2003, n. 350 200.000.000 200.000.000 - Legge 31 dicembre 1982, n. 979, art. 7, legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, comma 1, e leg- ge 27 dicembre 2002, n. 289 ... 44.860.000 - - Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ...... - 20.000.000 - Legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, e legge 24 dicembre 2003, n. 350 .................. 18.807.000 18.807.000 - Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4 ........................ 11.000.000 11.000.000 - Legge 31 luglio 2002, n. 179 .. 2.453.000 2.453.000 2.453.000 ----------------------------------- TOTALE .... 551.998.772 327.138.772 77.331.772 ----------------------------------- Ministero della difesa Ricerca scientifica ........... 115.000.000 115.000.000 115.000.000 Decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264 .................. 115.000.000 115.000.000 115.000.000 ----------------------------------- TOTALE .... 115.000.000 115.000.000 115.000.000 ----------------------------------- Ministero delle politiche agri- cole e forestali Agricoltura, foresta e pesca .. 347.127.995 347.127.995 13.102.995 Legge 15 dicembre 1998, n. 441 1.549.371 1.549.371 1.549.371 Legge 27 luglio 1999, n. 268 .. 1.549.371 1.549.371 1.549.371 Legge 2 dicembre 1998, n. 423 . 2.582.285 2.582.285 2.582.285 Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, art. 2 .......... 6.870.908 6.870.908 6.870.908 Legge 30 aprile 1976, n. 386, art. 18, quarto comma ......... 551.060 551.060 551.060 Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46 ....................... 334.025.000 334.025.000 - ----------------------------------- TOTALE .... 347.127.995 347.127.995 13.102.995 ----------------------------------- Ministero per i beni e le atti- vita' culturali Patrimonio culturale .......... 316.624.661 314.042.376 314.042.376 Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46, comma 1 .............. 230.686.232 230.686.232 230.686.232 Legge 23 febbraio 2001, n. 29, art. 3, comma 1 ............... 5.164.569 5.164.569 5.164.569 Legge 29 dicembre 2000, n. 400, art. 3, comma 1 ............... 206.583 206.583 206.583 Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 32 .............. 2.582.285 - - Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 83 .............. 77.468.535 77.468.535 77.468.535 Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 .................. 516.457 516.457 516.457 ----------------------------------- TOTALE .... 316.624.661 314.042.376 314.042.376 -----------------------------------
Allegato 2-bis
(( (articolo 1, comma 300)
1. Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
1. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e
catastale stabilito in misura fissa di lire 250.000, pari ad euro 129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al 1° febbraio 2005, e' elevato a 168,00 euro.
2. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nelle note all'articolo 5 le parole: "lire 100.000" sono
sostituite dalle seguenti: "euro 67,00";
b) nell'articolo 7, comma 1, lettera f):
1) al punto 1), lettera a), le parole: "L. 105.000" sono
sostituite dalle seguenti: "euro 71,00";
2) al punto 1), lettera b), le parole: "L. 210.000" sono
sostituite dalle seguenti: "euro 142,00";
3) al punto 2), lettera a), le parole: "L. 600.000" sono
sostituite dalle seguenti: "euro 404,00";
4) al punto 2), lettera b), le parole: "L. 900.000" sono
sostituite dalle seguenti: "euro 607,00";
5) al punto 2), lettera c), le parole: "L. l.200.000" sono
sostituite dalle seguenti: "euro 809,00";
6) al punto 2), lettera d), le parole: "L. 1.500.000" sono
sostituite dalle seguenti: "euro 1.011,00";
7) al punto 3) le parole: "L. 7.500.000" sono sostituite dalle
seguenti: "euro 5.055,00".))
Allegato 2-ter
(articolo 1, comma 300)
1. Modifiche alle tasse sulle concessioni governative
1.Elenco degli importi aggiornati delle tasse sulle concessioni
governative
Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare
delle tasse
in euro
Titolo II Pubblica sicurezza |
----------------------------------------------------------------
4 1. Licenza di porto di pistole, |
rivoltelle o pistole automatiche, |
armi lunghe da fuoco e bastoni |
animati (articolo 42 del testo |
unico 18 giugno 1931, n. 773 ed |
articoli 74 e 79 ((del regolamento|
6 maggio 1940, n. 635) )) |115,00 ----------------------------------------------------------------
5 1. Licenza di porto di fucile |
anche per uso di caccia (( (legge |
11 febbraio 1992, |
n. 157, articolo 22) )): |
tassa di rilascio, |
di rinnovo e annuale.... |168,00 ----------------------------------------------------------------
6 1. Autorizzazione all'esercizio |
di case da gioco: tassa di |
rilascio e per ogni anno di |
validita' |539.200,00 ----------------------------------------------------------------
7 1. Licenza per l'esercizio di |
attivita' relative a metalli |
preziosi (( (articolo 127 del |
testo unico) )) |
18 giugno 1931, n. 773 e |
articolo 244, primo comma, del |
regolamento 6 maggio 1940, n. |
635): tassa di rilascio e per il |
rinnovo: |
----------------------------------------------------------------
a) fabbricanti di oggetti preziosi|
ed esercenti di industrie o arti |
affini.... |404,00 ----------------------------------------------------------------
b) commercianti e mediatori di |
oggetti preziosi, nonche' |
fabbricanti, commercianti ed |
esercenti stranieri che intendono |
esercitare nello Stato il |
commercio di oggetti preziosi da |
essi importati |270,00 ----------------------------------------------------------------
c) agenti, rappresentanti, |
commessi viaggiatori e piazzisti |
dei fabbricanti, commercianti ed |
esercenti stranieri di cui alla |
lettera b), che esercitano nello |
Stato il commercio di preziosi |81,00 ----------------------------------------------------------------
d) cesellatori, orafi e |
incastratori di pietre |
preziose.... |81,00 ----------------------------------------------------------------
e) fabbricanti e commercianti di |
articoli con montature o |
guarnizioni in metalli preziosi |202,00 ----------------------------------------------------------------
TITOLO III Pesca |
----------------------------------------------------------------
8 1. Licenza per la pesca |
professionale marittima |
(articolo 4 della legge |
17 febbraio 1982, n. 41): per ogni|
unita' adibita |404,00 ----------------------------------------------------------------
TITOLO IV Proprieta' |
----------------------------------------------------------------
industriale e intellettuale |
---------------------------------------------------------------- 9 1. Brevetti per invenzioni | industriali (regio decreto | 29 giugno 1939, n. 1127; decreto | del Presidente della Repubblica | 26 febbraio 1968, n. 849; decreto | del Presidente della Repubblica | 22 giugno 1979, n. 338): | ----------------------------------------------------------------
a) per la domanda di brevetto e |
lettera di incarico |54,00 ----------------------------------------------------------------
b) per la pubblicazione e stampa |
delle descrizioni, riassunto e |
tavole di disegno: |
----------------------------------------------------------------
1) se la descrizione, riassunto |
e tavole di disegno non superano |
le 10 pagine |67,00 ----------------------------------------------------------------
(( 2) se la descrizione, riassunto|
e tavole )) di disegno superano |
le 10, |
ma non le 20 pagine |101,00 ----------------------------------------------------------------
(( 3) se la |
descrizione, riassunto e tavole)) |
di disegno superano le |
20 pagine, ma non 50 pagine |236,00 ----------------------------------------------------------------
4) se la descrizione, riassunto e|
tavole di disegno superano le 50 |
pagine, ma non 100 pagine |472,00 ----------------------------------------------------------------
5) se la descrizione, riassunto |
e tavole di disegno superano le |
100 pagine |809,00 ----------------------------------------------------------------
c) per mantenere in vita il |
brevetto: |
---------------------------------------------------------------- primo anno |17,00 ---------------------------------------------------------------- secondo anno |34,00 ---------------------------------------------------------------- terzo anno |40,00 ---------------------------------------------------------------- quarto anno |47,00 ---------------------------------------------------------------- quinto anno |61,00 ---------------------------------------------------------------- sesto anno |88,00 ---------------------------------------------------------------- settimo anno |121,00 ---------------------------------------------------------------- ottavo anno |168,00 ---------------------------------------------------------------- nono anno |202,00 ---------------------------------------------------------------- decimo anno |236,00 ---------------------------------------------------------------- undicesimo anno |337,00 ---------------------------------------------------------------- dodicesimo anno |472,00 ---------------------------------------------------------------- tredicesimo anno |539,00 ---------------------------------------------------------------- quattordicesimo anno |607,00 ---------------------------------------------------------------- quindicesimo anno e successivi |741,00 ----------------------------------------------------------------
2. Licenza obbligatoria su |
brevetti per invenzioni |
industriali (leggi e decreti |
citati nel comma 1): |
---------------------------------------------------------------- a) per la domanda |539,00 ---------------------------------------------------------------- b) per la concessione |1.820,00 ----------------------------------------------------------------
3. Trascrizione di atti relativi|
ai brevetti (leggi e decreti |
citati nel comma 1): per ogni |81,00 brevetto | ----------------------------------------------------------------
9-bis 1. Privativa per nuove |
varieta' vegetali: |
----------------------------------------------------------------
a) tassa di domanda, comprensiva |
della tassa di pubblicazione e di |
quella per la protezione |
provvisoria (prima della |
concessione) |236,00 ----------------------------------------------------------------
b) tassa per il mantenimento in |
vita della privativa (dalla |
concessione della privativa): |
---------------------------------------------------------------- 1 |101,00 ---------------------------------------------------------------- 2 |135,00 ---------------------------------------------------------------- 3 |168,00 ---------------------------------------------------------------- 4 |202,00 ---------------------------------------------------------------- 5 |236,00 ---------------------------------------------------------------- 6 |270,00 ---------------------------------------------------------------- 7 |303,00 ---------------------------------------------------------------- 8 |337,00 ---------------------------------------------------------------- 9 |371,00 ---------------------------------------------------------------- 10 |404,00 ---------------------------------------------------------------- 11 |438,00 ---------------------------------------------------------------- 12 |472,00 ---------------------------------------------------------------- 13 |505,00 ---------------------------------------------------------------- 14 |539,00 ---------------------------------------------------------------- 15 |573,00 ---------------------------------------------------------------- 16 |607,00 ---------------------------------------------------------------- 17 |640,00 ---------------------------------------------------------------- 18 |674,00 ---------------------------------------------------------------- 19 |708,00 ---------------------------------------------------------------- 20 e successive..... |741,00 ----------------------------------------------------------------
2. Tasse per le licenze |
obbligatorie su privative per |
nuove varieta' vegetali: |
---------------------------------------------------------------- a) per la domanda |539,00 ---------------------------------------------------------------- b) per la concessione |1.820,00 ----------------------------------------------------------------
(( 3. Tasse per le trascrizioni)) |
di |
atti relativi alle privative per |
nuove varieta' vegetali: |
---------------------------------------------------------------- per ogni privativa |81,00 ---------------------------------------------------------------- per la lettera di incarico |34,00 ----------------------------------------------------------------
4. La tassa di domanda per nuova|
varieta' vegetale, comprensiva |
della tassa di pubblicazione e di |
quella di protezione provvisoria, |
non e' rimborsabile. |
----------------------------------------------------------------
10.1. Brevetto per modelli di |
utilita': |
---------------------------------------------------------------- a) per domanda di brevetto |34,00 ----------------------------------------------------------------
b) per il rilascio del brevetto, |
se la tassa e' pagata in un'unica |
soluzione |674,00 ----------------------------------------------------------------
c) per il rilascio del brevetto, |
se la tassa e' invece pagata in |
due rate: |
---------------------------------------------------------------- 1) rata per il primo quinquennio |337,00 ---------------------------------------------------------------- 2) rata per il secondo quinquennio|674,00 ----------------------------------------------------------------
d) per la domanda di licenza |
obbligatoria |337,00 ---------------------------------------------------------------- e) per la concessione della |1.348,00 licenza | ----------------------------------------------------------------
2. Brevetto per modelli e disegni |
ornamentali: |
---------------------------------------------------------------- a) per la domanda di brevetto |34,00 ----------------------------------------------------------------
b) per il rilascio del brevetto, |
se la tassa e' pagata in una unica|
soluzione |674,00 ----------------------------------------------------------------
c) per il rilascio del brevetto, |
se la tassa e' invece pagata in |
tre rate: |
---------------------------------------------------------------- a) rata per il I quinquennio |337,00 ---------------------------------------------------------------- b) rata per il II quinquennio |404,00 ---------------------------------------------------------------- c) rata per il III quinquennio |674,00 ----------------------------------------------------------------
d) per il rilascio del brevetto |
per disegni tessili, per il quale |
la tassa deve essere pagata |
annualmente, per ciascun anno |67,00 ----------------------------------------------------------------
e) per il rilascio del brevetto |
di un tutto o una serie di modelli|
o disegni, a norma dell'articolo 6|
del regio decreto 25 agosto 1940, |
n. 1411, se la tassa e' pagata in |
un'unica soluzione |1.348,00 ----------------------------------------------------------------
f) per il rilascio del brevetto |
di un tutto o una serie di modelli|
o disegni, a norma dell'articolo 6|
del regio decreto 25 agosto 1940, |
n. 1411, se la tassa e' invece |
pagata in tre rate: |
---------------------------------------------------------------- 1) rata per I quinquennio |404,00 ---------------------------------------------------------------- 2) rata per il II quinquennio |674,00 ---------------------------------------------------------------- 3) rata per il III quinquennio |1.011,00 ----------------------------------------------------------------
g) per il rilascio del brevetto |
di un tutto o una serie di disegni|
tessili a norma dell'articolo 6 |
del regio decreto 25 agosto 1940, |
n. 1411, (( per i |
quali la tassa deve essere pagata |
annualmente)), per ciascun |
anno |101,00 ----------------------------------------------------------------
3. Brevetto per modelli di |
utilita' e brevetto per modelli e |
disegni ornamentali: |
---------------------------------------------------------------- a) per la lettera d'incarico |34,00 ----------------------------------------------------------------
b) per il ritardo nel pagamento |
delle rate quinquennali della |
tassa di concessione (entro il |
semestre) |81,00 ----------------------------------------------------------------
c) per la trascrizione di atto di |
trasferimento o di costituzione di|
diritti di garanzia |81,00 ---------------------------------------------------------------- 11 1. Registrazione per marchi | d'impresa (articoli da 36 a 40 del| regio decreto 21 giugno 1942, n. | 929): | ----------------------------------------------------------------
a) per la domanda di primo |
deposito |34,00 ----------------------------------------------------------------
b) per il rilascio dell'attestato |
di primo deposito o di quello di |
rinnovazione: |
----------------------------------------------------------------
1) riguardante generi di una sola |
classe |67,00 ---------------------------------------------------------------- 2) per ogni classe in piu' |34,00 ----------------------------------------------------------------
2. Registrazione per marchi |
collettivi: |
----------------------------------------------------------------
a) per la domanda di primo |
deposito |135,00 ----------------------------------------------------------------
b) per il rilascio dell'attestato |
di primo deposito o di quello di |
rinnovazione riguardante generi di|
una o piu' classi |202,00 ----------------------------------------------------------------
3. Domanda di registrazione |
internazionale del marchio o di |
rinnovazione |135,00 ----------------------------------------------------------------
4. Registrazioni per marchi |
d'impresa o per marchi collettivi,|
nazionali o internazionali: |
---------------------------------------------------------------- a) per lettera di incarico |34,00 ----------------------------------------------------------------
b) per il ritardo nella |
rinnovazione della registrazione |
(entro il semestre) |34,00 ----------------------------------------------------------------
c) per la trascrizione di atto di |
trasferimento |81,00 ----------------------------------------------------------------
12 1. Registrazione delle |
topografie dei prodotti a |
semiconduttori (legge 21 febbraio |
1989, n. 70): |
---------------------------------------------------------------- a) per la domanda |1.011,00 ---------------------------------------------------------------- b) per la registrazione |809,00 ----------------------------------------------------------------
c) per la trascrizione di atto di |
trasferimento o di costituzione di|
diritti di garanzia |81,00 ----------------------------------------------------------------
13 1. Certificati complementari di|
protezione di medicinali (legge |
19 ottobre 1991, n. 349) e di |
prodotti fitosanitari: |
---------------------------------------------------------------- a) per la domanda: |404,00 ----------------------------------------------------------------
b) per ciascun anno di |
mantenimento in vita del |
certificato |1.011,00 ----------------------------------------------------------------
c) per la trascrizione di atto di |
trasferimento o di costituzione di|
diritti di garanzia |67,00 ----------------------------------------------------------------
14 1. Registrazione di atti tra |
vivi che trasferiscono in tutto o |
in parte diritti di autore o |
diritti connessi al loro esercizio|
o costituiscono sugli stessi |
diritti di godimento o di |
garanzia, nonche' di atti di |
divisione o di societa' relativi |
ai diritti medesimi (articolo 104 |
della legge 22 aprile 1941, n. |
633) per ogni registrazione |81,00 ----------------------------------------------------------------
2. Deposito, con dichiarazione |
di riserva dei diritti, di dischi |
fonografici o apparecchi analoghi |
e di progetti di lavori |
dell'ingegneria o lavori analoghi |
(articoli 77, 99 e 105 della legge|
22 aprile 1941, n. 633, modificata|
con decreto del Presidente della |
Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19):|
----------------------------------------------------------------
a) per ogni disco o apparecchio |
analogo |81,00 ---------------------------------------------------------------- b) per ogni progetto |34,00 ----------------------------------------------------------------
TITOLO VI radio e televisione |
---------------------------------------------------------------- 17 1. Libretto di iscrizione alle | radiodiffusioni per la detenzione | di apparecchi atti o adattabili | alla ricezione delle | radioaudizioni o delle diffusioni | televisive (articolo 6 del regio | decreto-legge 21 febbraio 1938, n.| 246, convertito dalla legge | 4 giugno 1938, n. 880; articoli 1 | e 2 della legge 10 febbraio 1954, | n. 1150; articolo 1 della legge | 28 maggio 1959, n. 362; articoli 2| e 8 della legge 15 dicembre 1967, | n. 1235; articolo 1 del | decreto-legge 1° febbraio 1977, n.| 11, convertito dalla legge 31 | marzo 1977, n. 90; legge 5 maggio | 1989, n. 171): | ----------------------------------------------------------------
a) per ogni abbonamento alle |
radioaudizioni |0,70 ----------------------------------------------------------------
d) per ogni abbonamento alle |
radioaudizioni mediante apparecchi|
stabilmente installati: |
----------------------------------------------------------------
2) su autoscafi non soggetti a |
tassa automobilistica (unita' da |
diporto e navi non da diporto) |20,00 ----------------------------------------------------------------
g) per ogni abbonamento alle |
diffusioni televisive mediante |
apparecchi stabilmente installati |
su autoscafi di cui alla lettera |
d) n. 2: |
----------------------------------------------------------------
1) riguardante apparecchi di |
ricezione in bianco e nero |34,00 ----------------------------------------------------------------
2) riguardante apparecchi di |
ricezione anche a colori |236,00 ----------------------------------------------------------------
18 1. Concessione per la |
installazione e l'esercizio di |
impianti per la diffusione via |
etere in ambito locale |
(articolo 22 della legge 6 agosto |
1990, n. 223): |
----------------------------------------------------------------
a) di programmi televisivi: |
---------------------------------------------------------------- 1) tassa di rilascio o di rinnovo |4.044,00 ---------------------------------------------------------------- 2) tassa annuale |2.022,00 ----------------------------------------------------------------
b) di programmi radiofonici: |
---------------------------------------------------------------- 1) tassa di rilascio o di rinnovo |674,00 ---------------------------------------------------------------- 2) tassa annuale |337,00 ----------------------------------------------------------------
(( 2. Concessione per |
l'installazione )) |
e l'esercizio di |
impianti per la diffusione via |
etere su tutto il territorio |
nazionale (articolo 22 della legge|
6 agosto 1990, n. 223): |
----------------------------------------------------------------
a) di programmi televisivi: |
---------------------------------------------------------------- 1) tassa di rilascio o di rinnovo |13.480,00 ---------------------------------------------------------------- 2) tassa annuale |6.740,00 ----------------------------------------------------------------
b) di programmi radiofonici: |
---------------------------------------------------------------- 1) tassa di rilascio o di rinnovo |2.696,00 ---------------------------------------------------------------- 2) tassa annuale |1.348,00 ----------------------------------------------------------------
3. Concessione per |
l'installazione e l'esercizio di |
reti per la diffusione via cavo di|
programmi televisi (articolo 6 del|
decreto legislativo 22 febbraio |
1991, n. 73): |
---------------------------------------------------------------- a) tassa di rilascio o di rinnovo |3.370,00 ---------------------------------------------------------------- b) tassa annuale |1.685,00 ----------------------------------------------------------------
19 1. Autorizzazione per la |
trasmissione di programmi |
televisivi in contemporanea via |
etere o via cavo (articolo 22 |
della legge 6 agosto 1990, n. 223 |
e articolo 11 del decreto del |
Presidente della Repubblica |
22 febbraio 1991, n. 73): |
---------------------------------------------------------------- a) tassa di rilascio |5.392,00 ---------------------------------------------------------------- b) tassa annuale |2.696,00 ----------------------------------------------------------------
20 1. Autorizzazione |
all'installazione e all'esercizio |
di impianti ripetitori per la |
ricezione e la contemporanea |
ritrasmissione nel territorio |
nazionale di programmi televisivi |
(articoli 38 e 43 della legge 14 |
aprile 1975, n. 103): |
----------------------------------------------------------------
a) irradiati da organismi di |
radiodiffusione esteri secondo le |
leggi vigenti nei rispettivi |
Paesi: |
---------------------------------------------------------------- 1) tassa di rilascio o di rinnovo |4.044,00 ---------------------------------------------------------------- 2) tassa annuale |2.696,00 ----------------------------------------------------------------
b) irradiati dalle concessionarie |
del servizio pubblico di |
radiodiffusione nazionale: |
---------------------------------------------------------------- 1) tassa di rilascio o di rinnovo |404,00 ---------------------------------------------------------------- 2) tassa annuale |270,00 ----------------------------------------------------------------
TITOLO VII |
----------------------------------------------------------------
professioni, arti e mestieri |
----------------------------------------------------------------
((22 Iscrizioni riguardanti le voci
della tariffa soppresse)) |
dall'articolo 3, comma 138, della |
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e |
precedentemente iscritte agli |
articoli sotto indicati della |
tariffa approvata con il decreto |
ministeriale 20 agosto 1992, |
pubblicato nel supplemento |
ordinario n. 106 alla Gazzetta |
Ufficiale n. 196 del 21 agosto |
1992 |168,00 ----------------------------------------------------------------
1. Mediatori nel ruolo delle |
camere di commercio, industria, |
artigianato e agricoltura |
(articolo 70); |
----------------------------------------------------------------
2. Costruttori, imprese ammesse |
a gestire in appalto delle |
Ferrovie dello Stato e imprese |
ammesse a gestire servizi di |
raccolta, trasporto e smaltimento |
dei rifiuti urbani (articolo 71); |
----------------------------------------------------------------
3. Esercenti imprese di |
spedizione per terra, per mare e |
per aria ed esportatori dei |
prodotti ortofrutticoli |
(articolo 72); |
----------------------------------------------------------------
4. Agenti di assicurazione e |
mediatori di assicurazione |
(articolo 73); |
----------------------------------------------------------------
5. Periti assicurativi per |
l'accertamento e la stima dei |
danni ai veicoli a motore ed ai |
natanti (articolo 74); |
----------------------------------------------------------------
6. Concessionari del servizio di|
riscossione dei tributi e |
collettori (articolo 75); |
----------------------------------------------------------------
7. Giornali e periodici |
(articolo 82); |
----------------------------------------------------------------
8. Esercizio di attivita' |
industriali o commerciali e di |
professioni arti o mestieri |
(articolo 86) |
----------------------------------------------------------------
TITOLO VIII |
----------------------------------------------------------------
altri atti |
----------------------------------------------------------------
23 1. Bollatura e numerazione di |
libri e registri (articolo 2215 |
del codice civile): per ogni 500 |
pagine o frazione di 500 pagine |67,00
Allegato 2-quater
((Parte di provvedimento in formato grafico))
Allegato 2-quinquies
((Parte di provvedimento in formato grafico))
Allegato 2-sexies
Parte di provvedimento in formato grafico
((2a))
---------------
AGGIORNAMENTO (2a)
L'avviso di rettifica (in G.U. 02/02/2005, n. 26) nel modificare
l'allegato 2-sexies del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43, ha conseguentemente disposto la modifica del presente allegato come segue: "nell'Allegato 2-sexies, dove e' scritto: "TABELLA DELLE TASSE IPOTECARIE", leggasi:
""TABELLA DELLE TASSE IPOTECARIE".
PROSPETTO DI COPERTURA
(Articolo 1, comma 568)
COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA
(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)
==================================================================== 2005 2006 2007 ==================================================================== 1) ONERI DI NATURA CORRENTE Nuove o maggiori spese cor- renti Articolato: ................... 8.875 5.960 6.294 Disposizioni per enti locali .. 141 130 135 Pubblico impiego .............. 675 787 939 Eccedenze di spesa ............ 2.130 242 238 Missioni di pace .............. 1.200 0 0 Sanita' ....................... 3.341 3.545 3.652 Altri interventi .............. 1.245 835 699 Effetti indotti ............... 143 421 631 Tabella "C" ................... 418 0 0 Minori entrate correnti Articolato: ................... 5.260 7.159 6.439 Riforma fiscale ............... 4.261 6.663 5.955 Sgravi fiscali ................ 933 303 188 Effetti indotti ............... 66 193 296 ------------------------------ Totale oneri da coprire .... 14.553 13.119 12.733 ------------------------------ 2) MEZZI DI COPERTURA Nuove o maggiori entrate Articolato: ................... 8.296 7.784 7.460 "Manutenzione" base imponibile 6.160 4.217 4.506 Altri proventi ................ 2.070 3.466 2.834 Effetti indotti ............... 66 101 120 Riduzione spese correnti Articolato: ................... 6.913 7.101 7.856 Pubblico impiego .............. 577 1.664 2.513 Spese Amministrazioni Pubbliche 1.829 2.828 2.939 Ristrutturazione debito ....... 1.500 1.500 1.500 Altri interventi .............. 857 888 645 Fondo interventi strutturali di politica economica ............ 2.000 0 0 Effetti indotti (effetto netto) 150 221 259 Tabella "A" ................... 262 77 122 Tabella "C" ................... 0 423 335 Totale mezzi di copertura ..... 15.471 15.384 15.772 Differenza .................... 918 2.266 3.040 Miglioramento risparmio pubbli- co a LV ....................... 2.399 17.075 29.485 ------------------------------ Margine ....................... 3.317 19.340 32.524 ------------------------------
BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE
(in milioni di euro)
==================================================================== ASSESTATO INIZIALI 2006 2007 2004 2005 --------------------------------------------------------------------
Compe- Cassa Compe- Cassa Compe- Compe-
tenza tenza tenza tenza
==================================================================== ENTRATE ... 23.663 23.663 24.349 24.349 24.349 24.349 Rimborsi Iva ....... 18.774 18.774 19.900 19.900 19.900 19.900 Anticipo concessio- nari ............... 4.889 4.889 4.449 4.449 4.449 4.449 Tit. III - F.Amm.ti titoli di Stato .... 0 0 0 0 0 0 SPESA CORRENTE ... 36.826 36.526 27.820 27.820 27.820 27.499 Rimborsi Iva (com- presi i pregressi) . 18.774 18.774 19.900 19.900 19.900 19.900 R.S.O. - perdita gettito accisa ben- zina ............... 343 343 0 0 0 0 Spese di giustizia . 823 523 0 0 0 0 Fondo politiche so- ciali .............. 103 103 0 0 0 0 Anticipo concessio- nari ............... 4.889 4.889 4.449 4.449 4449 4.449 Regolazioni anni pregressi-fondo pen- sioni FS ........... 357 357 0 0 0 0 Ammassi agricoli ... 2 2 0 0 0 0 FSN-saldo IRAP ..... 903 903 0 0 0 0 Fitto locali Polizia di Stato ........... 171 171 171 171 171 0 Rimborso imposte di- rette pregresse .... 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 Fondo debiti pre- gressi ex finanze .. 100 100 150 150 150 0 Entrate erariali Si- cilia e Sardegna ... 1.454 1.454 0 0 0 0 Rimborsi IVA pre- gressi compresi in- teressi ............ 1.115 1.115 0 0 0 0 INPS invalidi civili 933 933 0 0 0 0 INPS perenti ....... 73 73 0 0 0 0 Vincite e commissio- ni lotto ........... 3.316 3.316 0 0 0 0 IPOST Buonuscita poste .............. 320 320 0 0 0 0 SPESA IN CONTO CAPITALE ...... 120 120 101 101 101 26 Contributo regione Lazio - ospedale Um- berto I ............ 19 19 0 0 0 0 Profughi istriani e dalmati ............ 26 26 26 26 26 26 Disavanzi pregressi universita' ........ 75 75 75 75 75 0 TOTALE SPESA ... 36.946 36.646 27.921 27.921 27.921 27.525 SPESA CORRENTE ... Tabella C-FSN - IRAP 2003 (2701/Mef.) ... 0 0 473 473 0 0 Contributo perdita gettito accisa ben- zina (regioni) ..... 0 0 343 343 0 0 Eccedenza di spesa Spese di giustizia . 0 0 365 365 0 0 Buonuscita postali . 0 0 52 52 0 0 CONI servizi SPA ... 0 0 68 68 0 0 Forze armate e di Polizia ............ 0 0 40 40 0 0 Rimborso INAIL ..... 0 0 35 35 0 0 Invalidi civili (2310/Lav) ......... 0 0 546 546 0 0 SPESA IN CONTO CAPITALE ..... Ripiano disavanzi ASL ................ 0 0 2.000 2.000 0 0 TOTALE SPESA CON LEGGE FI- NANZIARIA ... 36.946 36.646 31.843 31.843 27.921 27.525
TABELLA A
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE
==================================================================== MINISTERI 2005 2006 2007 ====================================================================
(migliaia di euro)
Ministero dell'economia e delle
finanze ....................... 577 3.437 6.847
------------------------------- Ministero del lavoro e delle politiche sociali ............. 525.098 650.400 576.900 ------------------------------- Ministero della giustizia ..... 30.600 32.841 32.841 ------------------------------- Ministero degli affari esteri . 147.757 172.474 180.574 ------------------------------- Ministero dell'istruzione, del- l'universita' e della ricerca . 11.500 11.500 11.500 ------------------------------- Ministero dell'interno ........ 14.508 11.008 22.908 ------------------------------- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ......... 2.493 7.693 7.693 -------------------------------
Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti ............... 750 1.000 -
------------------------------- Ministero delle comunicazioni . - 5.000 5.000 ------------------------------- Ministero della difesa ........ 10.135 10.135 10.135 ------------------------------- Ministero delle politiche agri- cole e forestali .............. 5.387 19.000 17.000 ------------------------------- Ministero per i beni e le atti- vita' culturali ............... 1.600 1.100 362 ------------------------------- Ministero della salute ........ 66.332 80.723 81.723 ------------------------------- TOTALE TABELLA A ... 816.737 1.006.311 953.483 -------------------------------
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA .. - - -
-------------------------------
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO ... - - -
-------------------------------
TABELLA B
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE
==================================================================== MINISTERI 2005 2006 2007 ==================================================================== (migliaia di euro) Ministero dell'economia e delle finanze ....................... 555.180 582.675 679.948 -------------------------------
Ministero delle attivita' pro-
duttive ....................... 15.500 - -
-------------------------------
Ministero dell'istruzione, del-
l'universita' e della ricerca . 2.500 - -
------------------------------- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ......... 73.954 9.500 5.000 -------------------------------
Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti ............... 1.500 7.000 -
------------------------------- Ministero per i beni e le atti- vita' culturali ............... 15.000 29.155 8.000 ------------------------------- TOTALE TABELLA B ... 663.634 628.330 692.948 -------------------------------
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA .. - - -
-------------------------------
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO ... - - -
-------------------------------
TABELLA C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI
LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE
FINANZIARIA
==================================================================== OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2005 2006 2007 ==================================================================== (migliaia di euro) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Legge n. 195 del 1958 e legge n. 1198 del 1967: Norme sulla costituzione e sul funzionamen- to del Consiglio superiore del- la magistratura (3.1.5.19 - Consiglio superiore della magi- stratura - cap. 2195) ...... 25.728 25.728 25.728 Legge n. 17 del 1973: Aumento dell'assegnazione annua a fa- vore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (3.1.5.18 - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - cap. 2192)..................... 14.448 13.989 13.971 Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974: Disposizioni relative al mer- cato mobiliare ed al trattamen- to fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560)..................... 25.437 24.686 24.777 Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Pre- sidente della Repubblica 21 ap- rile 1972, n. 472, sul riordi- namento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione (12.1.2.15 - Scuola superiore della pubblica amministrazione - cap. 5217)... 10.140 9.841 9.877 Legge n. 385 del 1978: Adegua- mento della disciplina dei com- pensi per lavoro straordina- rio ai dipendenti dello Stato (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3026).......................... 46.775 45.394 45.561 Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio: - ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natu- ra corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003) . 652.082 141.500 160.100 Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed im- prese italiane che abbiano per- duto beni, diritti ed interessi in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'este- ro (3.2.3.29 - Accordi ed orga- nismi internazionali-cap. 7256) 26.076 26.076 26.076 Legge n. 146 del 1980: Disposi- zioni per la formazione del bi- lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): - ART. 36: Assegnazione a fa- vore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Isti- tuto nazionale di statistica - cap. 1680) .................... 140.510 135.311 134.320 Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina del- le imprese editrici e provvi- denze per l'editoria (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap.2183; 3.2.10.2 - Presidenza del Con- siglio dei ministri - Editoria - cap. 7442) .................. 450.821 438.407 439.909 Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato - cap. 1539) .................. 286 286 286 Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa col- pite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversita' atmo- sferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: - ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Con- siglio dei ministri - Protezio- ne civile - cap. 7446/p) ...... 202.888 202.888 202.888 - ART. 6, comma 1: Provvedimen- ti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 (3.2.10.3 - Presidenza del Con- siglio dei ministri - Protezio- ne civile - cap. 7446/p) ...... 80.405 80.405 80.405 Legge n. 225 del 1992: Istitu- zione del Servizio nazionale della protezione civile: - ART. 1: Servizio naziona- le della protezione civile (3.1.5.15 - Presidenza del Con- siglio dei ministri - Protezio- ne civile - cap. 2184) ........ 43.114 41.687 41.639 - ART. 3: Attivita' e compiti di protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7447) .................... 550.325 550.325 550.325 Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di si- stemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche: - ART. 4: Istituzione Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (3.1.2.33 - Centro nazionale per l'informatica nella pub- blica amministrazione - cap. 1707/p) ....................... 17.441 16.926 16.988 Legge n. 20 del 1994: Disposi- zioni in materia di giurisdi- zione e controllo della Corte dei conti: - ART. 4: Autonomia finanziaria Corte dei conti (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160) .. 215.829 207.114 205.107 Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici: - ART. 4: Autorita' per la vi- gilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 - Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 1702) .................... 19.182 18.615 18.684 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della fi- nanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazio- ni, fondazioni ed altri organi- smi (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1613) .................... 2.026 1.966 1.974 Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri sog- getti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.42 - Ufficio del garante per la tu- tela della privacy - cap. 1733) 9.177 8.906 8.939 Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e in- tegrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'indivi- duazione delle unita' previsio- nali di base del bilancio dello Stato: - ART. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di stu- di e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiuntu- rali - cap. 1321) ............. 9.316 8.979 8.918 Legge n. 249 del 1997: Istitu- zione dell'Autorita' per le ga- ranzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle teleco- municazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 - Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575) .................... 22.252 21.595 21.674 Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attivita' produttive: - ART. 39, comma 3: Integrazio- ne FSN, minori entrate IRAP, eccetera (Regolazione debito- ria) (4.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 2701) ........ 473.100 - - Legge n. 128 del 1998: Disposi- zioni per l'adempimento di ob- blighi derivanti dalla appar- tenenza dell'Italia alle Comu- nita' europee: - ART. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 - Agenzia nazio- nale per la sicurezza del volo - cap. 1723) .................. 4.173 4.050 4.065 Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza: - ART. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio civile na- zionale - cap. 2185) .......... 224.744 218.108 218.912 Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, de- lega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che discipli- na l'INAIL, nonche' disposizio- ni per il riordino degli enti previdenziali: - ART. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associa- zione per lo sviluppo del- l'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.3.38 - SVIMEZ - cap. 7330) ................... 1.735 1.735 1.735 Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525) .................... 229.397 222.508 223.081 Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (12.1.2.12 - FORMEZ - cap. 5200) 12.822 12.443 12.489 Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della Scuola superiore della pubblica ammi- nistrazione e riqualificazione del personale delle amministra- zioni pubbliche, a norma del- l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze - cap. 3935) .. 21.246 20.766 20.824 Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizza- zione del Governo, a norma del- l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - ART. 70, comma 2: Finanzia- mento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - cap. 3901) ...... 128.175 123.233 123.686 - ART. 70, comma 2: Finanzia- mento agenzie fiscali (Agenzia del territorio) (6.1.2.10 - Agenzia del territorio - cap. 3911) .................... 445.318 415.768 409.803 - ART. 70, comma 2: Finanzia- mento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agen- zia delle dogane - cap. 3920) . 523.723 493.290 487.958 - ART. 70, comma 2: Finanzia- mento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agen- zia delle entrate - cap. 3890). 2.368.870 2.243.495 2.226.776 Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presi- denza del Consiglio dei mini- stri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Con- siglio dei ministri - cap. 2115) 331.099 310.979 306.643 Legge n. 205 del 2000: Disposi- zioni in materia di giustizia amministrativa: - ART. 20 Autonomia finanzia- ria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 - Consiglio di Stato e tribunali ammini- strativi regionali - cap. 2170) 151.694 146.023 145.263 Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (4.1.2.14 - Interventi diversi - cap. 2820) .......... 9.464 9.185 9.219 Legge n. 388 del 2000: Disposi- zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): - ART. 74, comma 1: Previdenza complementare dipendenti pub- blici (3.1.5.9 - Previdenza complementare - cap. 2156) .... 144.944 140.664 141.182 Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza lingui- stica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia: - ART. 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia (4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a sta- tuto speciale e province auto- nome - cap. 75l3/p) ........... 4.950 4.950 4.950 Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme generali sull'ordi- namento del lavoro alle dipen- denze delle amministrazioni pubbliche: - ART. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale del- le pubbliche amministrazioni (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - cap. 5223) .................... 3.758 3.613 3.553 -------------------------------- 7.643.470 6.391.434 6.378.285 -------------------------------- MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato: - ART. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (3.1.2.3 - Autorita' garante della concorrenza e del mercato - cap. 2275) .................. 22.667 21.998 22.079 Legge n. 292 del 1990: Ordina- mento dell'Ente nazionale ita- liano per il turismo (3.1.2.2 - Ente nazionale italiano per il turismo - cap. 2270) .......... 23.158 22.373 22.237 Legge n. 282 del 1991, decreto- legge n. 496 del 1993, conver- tito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto- legge n. 26 del 1995, converti- to, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (4.2.3.4 - Ente na- zionale energia e ambiente - cap. 7630) .................... 199.405 198.053 195.261 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della fi- nanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazio- ni, fondazioni ed altri organi- smi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2280) .................... 30.159 29.269 29.377 Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'istituto nazionale per il commercio estero: - ART. 8, comma 1, lettera a): Spese di funzionamento ICE (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5101) ........... 104.574 101.037 100.543 - ART. 8, comma 1, lettera b): Attivita' promozionale delle esportazioni italiane (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5102) .................... 68.323 66.306 66.550 -------------------------------- 448.286 439.036 436.047 -------------------------------- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico ob- bligatorio e complementare: - ART. 13: Vigilanza sui fondi pensione (11.1.2.2 - Vigilanza sui fondi pensione - cap. 4332) 2.087 2.025 2.033 Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la sta- bilizzazione e lo sviluppo: - ART. 80, comma 4: Formazione professionale(10.1.2.1 - Con- tributi ad enti ed altri orga- nismi - cap. 4161) ............ 2.087 2.025 2.033 Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: - ART. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (7.1.5.2 - Fondo per le politiche sociali - cap. 3671) 1.193.767 1.159.492 1.163.760 -------------------------------- 1.197.941 1.163.542 1.167.826 --------------------------------
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990:
Testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psico-
trope, prevenzione, cura e ria-
bilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza:
- ART. 135: Programmi finaliz-
zati alla prevenzione e alla
cura dell'AIDS, al trattamento
sociosanitario, al recupero e
al successivo reinserimento
dei tossicodipendenti detenuti
(4.1.2.1 - Mantenimento, assi-
stenza, rieducazione e traspor-
to detenuti - cap. 1768) ...... 5.312 5.155 5.174
Legge n. 549 del 1995: Misure
di razionalizzazione della fi-
nanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti, associazio-
ni, fondazioni ed altri organi-
smi (1.1.2.1 - Contributi ad
enti ed altri organismi -
cap. 1160) .................... 128 124 125
-------------------------------- 5.440 5.279 5.299 -------------------------------- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Legge n. 1612 del 1962: Riordi- namento dell'istituto agronomi- co per l'oltremare, con sede in Firenze: - ART. 12: Mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto (9.1.2.2 - Paesi in via di svi- luppo - cap. 2201) ............ 2.930 2.843 2.854 Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costitu- zione dell'Istituto italo- latino-americano, firmata a Roma il 1 giugno 1966 (16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4131) ........ 2.508 2.508 2.508 Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967: Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari (11.1.2.3 - Contributi ad enti e altri organismi - cap. 3105) ........ 2.514 2.439 2.448 Legge n. 883 del 1977: Approva- zione ed esecuzione dell'accor- do relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3749) .................... 944 944 944 Legge n. 140 del 1980: Parteci- pazione italiana al Fondo euro- peo per la gioventu' (15.1.2.5 - Accordi ed organismi interna- zionali - cap. 4052) .......... 273 273 273 Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funziona- mento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195) ................... 588.285 570.918 573.020 Legge n. 960 del 1982: Rifinan- ziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ra- tifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (15.1.2.2 - Collettivita' ita- liana all'estero - capp. 4061, 4063) ......................... 2.733 2.733 2.733 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della fi- nanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazio- ni, fondazioni ed altri organi- smi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1163) .................... 6.619 6.423 6.447 Legge n. 299 del 1998: Finan- ziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) re- lativo all'applicazione del- l'articolo J. 11, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (20.1.2.1 - Accordi ed organi- smi internazionali - cap. 4534) 4.968 4.968 4.968 Legge n. 58 del 2001: Istitu- zione del fondo per lo smi- namento umanitario (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2210) .................... 2.415 2.344 2.353 -------------------------------- 614.189 596.393 598.548 -------------------------------- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Legge n. 407 del 1974: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 no- vembre 1971 nell'ambito del programma europeo di coopera- zione scientifica e tecnologi- ca, ed autorizzazione alle spe- se connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da at- tuarsi in esecuzione del pro- gramma medesimo (4.2.3.7 - Ac- cordi internazionali per la ri- cerca scientifica - cap. 7291) 4.694 4.694 4.694 Legge n. 394 del 1977: Poten- ziamento dell'attivita' sporti- va universitaria (4.1.2.14 - Altri interventi per le uni- versita' statali - cap. 1709) . 7.986 7.928 7.955 Legge n. 181 del 1990: Ratifi- ca ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della scuola europea di Ispra (Varese), av- venuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (7.1.2.3 - Interventi diversi - cap. 2193) .................... 373 370 372 Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'universita' e per l'attua- zione del piano quadriennale 1986-1990 (4.1.2.9 - Piani e programmi di sviluppo dell'uni- versita' - cap. 1690) ......... 122.558 121.669 122.078 Legge n. 243 del 1991: Univer- sita' non statali legalmente riconosciute (4.1.2.10 - Unive- rsita' ed istituti non statali - cap. 1692) .................. 124.423 123.521 123.936 Legge n. 147 del 1992: Modifi- che ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recan- te norme sul diritto agli studi universitari (4.1.2.12 - Dirit- to allo studio - cap. 1695) ... 147.092 146.025 146.516 Legge n. 537 del 1993: Inter- venti correttivi di finanza pubblica: - ART. 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle universita' (4.1.2.11 - Finanziamento ordinario delle universita' statali - cap. 1694) 6.983.900 6.935.437 6.957.716 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della fi- nanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazio- ni, fondazioni ed altri organi- smi (4.1.2.7 - Ricerca scienti- fica - cap. 1679) ............. 19.056 18.494 18.562 Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta for- mativa (2.1.5.2 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. l270/p) .................. 185.914 180,425 181.089 Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coor- dinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricer- ca scientifica e tecnologica (4.2.3.4 - Ricerca scientifica - cap. 7236) .................. 1.636.074 1.626.104 1.608.761 Legge n. 338 del 2000: Disposi- zioni in materia di alloggi e residenze per studenti univer- sitari: - ART. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (4.2.3.6 -Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scienti- fica - cap. 7273/p) ........... 31.291 31.291 31.291 -------------------------------- 9.263.361 9.195.958 9.202.970 -------------------------------- MINISTERO DELL'INTERNO Legge n. 451 del 1959: Istitu- zione del capitolo "Fondo scor- ta" per il personale della Polizia di Stato (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2674) ................. 23.240 22.554 22.637 Legge n. 968 del 1969 e decreto -legge n. 361 del 1995, conver- tito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (artico- lo 4): "Fondo scorta" del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1916) .... 18.591 18.042 18.109 Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in ma- teria di disciplina degli stu- pefacenti e sostanze psicotro- pe, prevenzione, cura e riabi- litazione dei relativi stati di tossicodipendenza: - ARI. 101: Potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione del traffico ille- cito di sostanze stupefacenti o psicotrope (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2668; 5.1.1.4 - Potenzia- mento - cap. 2815) ............ 3.160 3.067 3.078 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della fi- nanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazio- ni, fondazioni ed altri organi- smi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1286) ......................... 114 111 111 -------------------------------- 45.105 43.774 43.935 -------------------------------- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Legge n. 979 del 1982: Disposi- zioni per la difesa del mare (2.1.2.5 - Difesa del mare - capp. 1644, 1646/p) ........... 44.078 42.776 42.934 Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e de- tenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzio- ne (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1388, 1389) ............. 232 225 226 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della fi- nanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazio- ni, fondazioni ed altri organi- smi (2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1551) .................... 54.120 52.362 52.241 Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizza- zione del Governo, a norma del- l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - ART. 38: Agenzia per la pro- tezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (7.1.2.1 - Agenzia per la protezione del- l'ambiente e per i servizi tec- nici - cap. 3621; 7.2.3.2 - Agenzia per la protezione del- l'ambiente e per i servizi tec- nici - cap. 8831) ............. 88.157 86.140 85.742 -------------------------------- 186.587 181.503 181.143 -------------------------------- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Legge n. 721 del 1954: Istitu- zione del fondo scorta per le Capitanerie di porto (6.1.1.1 - Spese generali di funzionamen- to - cap. 2661) ............... 4.648 4.510 4.527 Legge n. 267 del 1991: Attua- zione del terzo piano naziona- le della pesca marittima e mi- sure in materia di credito pes- chereccio, nonche' di riconver- sione delle unita' adibite alla pesca con reti da posta deri- vante: - ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pes- ca marittima (6.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2719) .................... 854 829 832 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della fi- nanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazio- ni, fondazioni ed altri organi- smi (4.1.2.18 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2032) .................... 371 360 362 Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996 (articolo 3): Contributo al "Centro internazionale radio- medico CIRM" (4.1.2.7 - Centro internazionale radio-medico - cap. 2098) .................... 680 660 662 Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente na- zionale per l'aviazione civile (ENAC) (articolo 7) (4.1.2.13 - Ente nazionale per l'aviazione civile - cap. 2161) ........... 68.112 65.948 65.242 Legge n. 431 del 1998: Disci- plina delle locazioni e del ri- lascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abi- tative - cap. 1690) ........... 230.143 223.348 224.170 -------------------------------- 304.808 295.655 295.795 -------------------------------- MINISTERO DELLA DIFESA Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'ammi- nistrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabili- menti militari: - ART. 17, primo comma: Eserci- to, Marina ed Aeronautica (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1253) .... 42.528 41.272 41.424 - ART. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (7.1.1.1 - Spe- se generali di funzionamento - cap. 4840) .................... 15.106 14.660 14.714 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della fi- nanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazio- ni, fondazioni ed altri orga- nismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1352) .................... 830 805 808 Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizza- zione del Governo, a norma del- l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - ART. 22, comma 1: Agenzia industrie difesa (3.1.2.8 - Agenzia industrie difesa - cap. 1360; 3.2.3.6 - Agenzia indu- strie difesa - cap. 7145) ..... 13.982 13.642 13.683 Legge n. 267 del 2002: Disposi- zioni in materia di correspon- sione di contributi dello Sta- to a favore dell' Organizzazio- ne idrografica internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di ar- chitettura navale (INSEAN): - ART. 1, comma 2: Contributi dello Stato in favore del- l'INSEAN (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1354) .................... 4.193 4.007 3.928 - ART. 1, comma 3: Contributi dello Stato in favore dell'IHO (3.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 1345) ... 68 68 68 -------------------------------- 76.707 74.454 74.625 -------------------------------- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Legge n. 267 del 1991: Attua- zione del terzo piano naziona- le della pesca marittima e mi- sure in materia di credito pes- chereccio, nonche' di riconver- sione delle unita' adibite alla pesca con reti da posta deri- vante: - ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (2.1.1.0 - Funziona- mento - capp. 1173, 1413, 1414, 1415; 2.1.2.7 - Pesca - capp. 1476, 1477, 1482) ............. 17.992 17.461 17.524 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della fi- nanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazio- ni, fondazioni ed altri organi- smi (3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2200) .................... 5.541 5.377 5.397 Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del set- tore della ricerca in agricol- tura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.2.10 - Consiglio per la ricerca e la sperimenta- zione in agricoltura (CRA) - cap. 2083) .................... 78.648 85.594 85.016 -------------------------------- 102.181 108.432 107.937 -------------------------------- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1941) ......................... 2.556 2.480 2.489 Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambien- tali - Assegnazioni per il fun- zionamento degli istituti cen- trali (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1261, 1262, 1263; 3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1942) ......................... 5.664 5.499 5.518 Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647; 5.2.3.9 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223) ......................... 464.590 453.675 454.995 Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeolo- gica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - cap. 2363) .................... 905 878 881 Legge n. 466 del 1988: Contri- buto all'Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - cap. 2052) ......................... 2.918 2.832 2.842 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della fi- nanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazio- ni, fondazioni ed altri organi- smi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2100) .................... 32.630 31.667 31.783 -------------------------------- 509.263 497.031 498.508 -------------------------------- MINISTERO DELLA SALUTE Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1068 del 1947: Contributo all'Orga- nizzazione mondiale della sani- ta' (4.1.2.10 - Organizzazione Mondiale della Sanita' - cap. 4320) ......................... 20.024 20.024 20.024 Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (3.1.2.20 - Croce Ros- sa Italiana - cap. 3453) ...... 32.888 31.917 32.035 Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria: - ART. 12: Fondo da destinare ad attivita' di ricerca e spe- rimentazione (3.1.2.10 - Ricer- ca scientifica - cap. 3392) ... 197.339 191.513 192.218 Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Isti- tuto superiore di sanita' (3.1.2.16 - Istituto superiore di sanita' - cap. 3443) ....... 89.370 86.060 85.421 Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Isti- tuto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (3.1.2.17 - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - cap. 3447) ........... 70.163 67.611 67.157 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della fi- nanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazio- ni, fondazioni ed altri organi- smi (3.1.2.11 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3412) ......................... 5.859 5,686 5.707 Legge n. 434 del 1998: Finan- ziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randa- gismo (4.1.2.9 - Prevenzione del randagismo - cap. 4340) .. 4.336 4.208 4.224 Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (articolo 2, comma 4) (3.1.2.21 - Agenzia per i ser- vizi sanitari regionali - cap. 3457) ......................... 5.343 5.185 5.204 Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favo- rire lo sviluppo e per la cor- rezione dell'andamento dei con- ti pubblici: - ART. 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (3.1.2.22 - Agenzia italiana del farmaco - capp. 3458, 3459; 3.2.3.5 - Agenzia italiana del farmaco - cap. 7230) .................... 48.706 47.270 47.370 -------------------------------- 474.028 459.474 459.360 -------------------------------- TOTALE GENERALE ............... 20.871.366 19.451.965 19.450.278 ((10)) ----------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni dalla L.
31 luglio 2005, n. 156, ha disposto (con l'art. 2, comma 7) che gli stanziamenti di parte corrente autorizzati dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ridotti, a decorrere dall'anno 2005, per gli importi indicati nella seguente tabella:
RIDUZIONI STANZIAMENTI TABELLA C
Oggetto del provvedimento 2005 2006 2007
(milioni(milioni(milioni
di euro)di euro)di euro)
===================================================================== MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | | | ===================================================================== Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 | | | del 1977: {Approvazione del regolamento di | | | esecuzione del decreto del Presidente della | | | Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul | | | riordinamento e potenziamento della Scuola | | | superiore della pubblica amministrazione | | | (12.1.2.15 - Scuola superiore della pubblica | | | amministrazione - cap. 5217). | 0,15 | 0,32 | 0,16 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della | | | disciplina dei compensi per lavoro straordinario| | | ai dipendenti dello Stato (4.1.5.4 - Fondi da | | | ripartire per oneri di personale - | | | cap. 3026).... | 0,70 | 1,45 | 0,72 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme | | | di contabilita' generale dello Stato in materia | | | di bilancio: - art. 9-ter: Fondo di riserva | | | per le autorizzazioni di spesa delle leggi | | | permanenti di natura corrente Tabella C | | | (4.1.5.2- Altri fondi di riserva - cap. 3003)...|15,43 | - | 2,93 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la | | | formazione del bilancio annuale e pluriennale | | | dello Stato (legge finanziaria 1980): - art. 36:| | | Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di| | | statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di | | | statistica - cap. 1680).... | 2,09 | 4,33 | 2,13 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge | | | 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle | | | imprese editrici e provvidenze per l'editoria | | | (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei | | | Ministri - Editoria - cap. 2183).. | 6,25 |13,07 | 6,50 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 225 del 1992: Istituzione del servizio | | | nazionale della protezione civile: - art. 1: | | | Servizio nazionale della protezione civile | | | (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei | | | Ministri - Protezione civile - cap. 2184).... | 0,64 | 1,34 | 0,66 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in | | | materia di sistemi informativi automatizzati | | | delle amministrazioni pubbliche: - art. 4: | | | istituzione Centro nazionale per | | | l'informatica nella pubblica amministrazione | | | (3.1.2.33 - Centro nazionale per | | | l'informatica nella pubblica amministrazione | | | - cap. 1707).... | 0,26 | 0,54 | 0,27 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di| | | giurisdizione e controllo della Corte dei conti:| | | - art. 4: autonomia finanziaria Corte dei conti | | | (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160).... | 3,21 | 6,63 | 3,26 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia | | | di lavori pubblici: - art. 4: Autorita' per la | | | vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 - | | | Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici -| | | cap. 1702).... | 0,29 | 0,60 | 0,30 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 del 1995: Misure di | | | razionalizzazione della finanza pubblica: - art.| | | 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, | | | associazioni, fondazioni ed altri organismi | | | (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri | | | organismi - cap. 1613).... | 0,03 | 0,06 | 0,03 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di| | | altri soggetti rispetto al trattamento dei dati | | | personali (3.1.2.42 - Ufficio del Garante per la| | | tutela della privacy - cap. 1733).... | 0,14 | 0,29 | 0,14 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. | | | 468 del 1978, e successive modificazioni e | | | integrazioni, recante norme di contabilita' | | | generale dello Stato in materia di bilancio. | | | Delega al Governo per l'individuazione delle | | | unita' previsionali di base del bilancio dello | | | Stato: - art. 7, comma 6: Contributo in favore | | | dell'Istituto di studi e analisi economica | | | (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi | | | economici e congiunturali - cap. 1321).... | 0,14 | 0,29 | 0,14 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 249 del 1997: Istituzione | | | dell'Autorita' per le garanzie nelle | | | comunicazioni e norme sui sistemi delle | | | telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 - | | | Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - | | | cap. 1575).... | 0,33 | 0,69 | 0,34 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per | | | l'adempimento di obblighi derivanti dalla | | | appartenenza dell'Italia alle Comunita' | | | europee : - art. 23: Istituzione agenzia | | | nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 | | | - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo | | | - cap. 1723).... | 0,06 | 0,13 | 0,07 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di| | | obiezione di coscienza: - art. 19: Fondo | | | nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 - | | | Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio| | | civile nazionale - cap. 2185).... | 3,34 | 6,99 | 3,48 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto | | | legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le | | | erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - | | | Agenzia per le erogazioni in agricoltura - | | | cap. 1525).... | 3,41 | 7,13 | 3,54 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino | | | del Centro di formazione studi (FORMEZ) a norma | | | dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 | | | (12.1.2.12 - FORMEZ - cap. 5200).... | 0,19 | 0,40 | 0,20 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino | | | della scuola superiore della pubblica | | | amministrazione e riqualificazione del personale| | | delle amministrazioni pubbliche, a norma | | | dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 | | | (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e | | | finanze - cap. 3935).... | 0,32 | 0,67 | 0,33 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma | | | dell'organizzazione del Governo a norma | | | dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: | | | - art. 70, comma 2: finanziamento agenzie | | | fiscali (6.1.2.8. - Agenzia delle entrate - | | | cap. 3890).... |35,20 |71,86 |35,35 --------------------------------------------------------------------- - art. 70, comma 2: finanziamento agenzie | | | fiscali (6.1.2.9. - Agenzia del demanio - | | | cap. 3901).... | 1,90 | 3,95 | 1,96 --------------------------------------------------------------------- - art. 70, comma 2: finanziamento agenzie | | | fiscali (6.1.2.10. - Agenzia del territorio - | | | cap. 3911).... | 6,62 |13,32 | 6,51 --------------------------------------------------------------------- - art. 70, comma 2: finanziamento agenzie | | | fiscali (6.1.2.11. - Agenzia delle dogane - | | | cap. 3920).... | 7,78 |15,80 | 7,75 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento| | | della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a | | | norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997 | | | (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri| | | - cap. 2115).... | 4,92 | 9,96 | 4,87 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia | | | di giustizia amministrativa: - art. 20: | | | autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e | | | dei Tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11| | | - Consiglio di Stato e tribunali amministrativi | | | regionali - cap. 2170).... | 2,25 | 4,68 | 2,31 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 353 del 2000: legge quadro in materia | | | di incendi boschivi (4.1.2.14 - Interventi | | | diversi - cap. 2820).... | 0,14 | 0,29 | 0,15 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la | | | formazione del bilancio annuale e pluriennale | | | dello Stato (legge finanziaria 2001): - art. 74,| | | comma 1: Previdenza complementare dipendenti | | | pubblici (3.1.5.9 - Previdenza complementare - | | | cap. 2156).... | 2,15 | 5,30 | 2,24 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme | | | generali sull'ordinamento del lavoro alle | | | dipendenze delle amministrazioni pubbliche: | | | - art. 46: Agenzia per la rappresentanza | | | negoziale delle pubbliche amministrazioni | | | (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza | | | negoziale delle pubbliche amministrazioni - | | | cap. 5223).... | 0,06 | 0,12 | 0,06 --------------------------------------------------------------------- Totale ministero dell'economia e delle | | | finanze . . . |97,97 |170,19|86,37 --------------------------------------------------------------------- MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE | | | --------------------------------------------------------------------- Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della| | | concorrenza e del mercato: - art. 10, comma 7: | | | Somme da erogare per il finanziamento | | | dell'Autorita' garante della concorrenza e del | | | mercato (3.1.2.3 - Autorita' garante della | | | concorrenza e del mercato - cap. 2275).... | 0,34 | 0,71 | 0,35 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente | | | nazionale italiano per il turismo (3.1.2.2 - | | | Ente nazionale italiano per il turismo - | | | cap. 2270).... | 0,34 | 0,72 | 0,35 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 del 1995: Misure di | | | razionalizzazione della finanza pubblica: - art.| | | 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, | | | associazioni, fondazioni ed altri organismi | | | (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi| | | - cap. 2280).... | 0,45 | 0,94 | 0,47 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto | | | nazionale per il commercio estero: - art. 8, | | | comma 1, lettera a): Spese di funzionamento ICE | | | (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - | | | cap. 5101).... | 1,55 | 3,24 | 1,60 --------------------------------------------------------------------- - art. 8, comma 1, lettera b): Attivita' | | | promozionale delle esportazioni italiane | | | (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - | | | cap. 5102).... | 1,02 | 2,12 | 1,06 --------------------------------------------------------------------- Totale ministero delle attivita' produttive | 3,70 | 7,72 | 3,82 --------------------------------------------------------------------- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | | | --------------------------------------------------------------------- Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema | | | pensionistico obbligatorio e complementare: | | | --------------------------------------------------------------------- - art. 13: Vigilanza sui fondi pensione | | | (11.1.2.2 - Vigilanza sui fondi pensione - | | | cap. 4332).... | - | 0,06 | 0,03 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza | | | pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: | | | --------------------------------------------------------------------- - art. 80, comma 4: Formazione professionale | | | (10.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri | | | organismi - cap. 4161).... | 0,03 | 0,06 | 0,03 --------------------------------------------------------------------- Totale ministero del lavoro e delle politiche | | | sociali.... | 0,03 | 0,13 | 0,06 --------------------------------------------------------------------- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | | --------------------------------------------------------------------- Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 | | | del 1990: Testo unico delle leggi in materia di | | | disciplina degli stupefacenti e sostanze | | | psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione | | | dei relativi stati di tossicodipendenza: | | | --------------------------------------------------------------------- - art. 135: Programmi finalizzati alla | | | prevenzione e alla cura dell'AIDS, al | | | trattamento socio-sanitario, al recupero e al | | | successivo reinserimento dei tossicodipendenti | | | detenuti (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, | | | rieducazione e trasporto detenuti - | | | cap. 1768)... |0,08 |0,17 |0,08 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 del 1995: Misure di | | | razionalizzazione della finanza pubblica: - art.| | | 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, | | | associazioni, fondazioni ed altri organismi | | | (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi| | | - cap. 1160).... |0,002 |0,004 |0,002 --------------------------------------------------------------------- Totale ministero della giustizia . . . |0,08 |0,17 |0,08 --------------------------------------------------------------------- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI | | | --------------------------------------------------------------------- Legge n. 1612 del 1962: Riordino dell'Istituto | | | agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze:| | | - art. 12: Mezzi finanziari per il funzionamento| | | dell'Istituto (9.1.2.2 - Paesi in via di | | | sviluppo - cap. 2201).... | - | 0,09 | 0,05 --------------------------------------------------------------------- Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 | | | del 1967: Disposizioni sulle funzioni e sui | | | poteri consolari (11.1.2.3 - Contributi ad | | | enti ed altri organismi - cap. 3105).... | 0,04 | 0,08 | 0,04 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: | | | Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a | | | favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - | | | Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, | | | 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; | | | 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180,| | | 2181, 2182, 2183, 2184, 2195).... | 8,74 |18,29 | 9,09 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 del 1995: Misure di | | | razionalizzazione della finanza pubblica: - art.| | | 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, | | | associazioni, fondazioni ed altri organismi | | | (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi| | | - cap. 1163).... | 0,10 | 0,21 | 0,10 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 58 del 2001: Istituzione del fondo per | | | lo sminamento umanitario (9.1.2.2 - Paesi in via| | | di sviluppo - cap. 2210).... | 0,04 | 0,08 | 0,04 --------------------------------------------------------------------- Totale ministero degli affari esteri . . . | 8,91 |18,74 | 9,32 --------------------------------------------------------------------- MINISTERO DELL'INTERNO | | | --------------------------------------------------------------------- Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 | | | del 1990: Testo unico delle leggi in materia di | | | disciplina degli stupefacenti e sostanze | | | psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione | | | dei relativi stati di tossicodipendenza: - art. | | | 101: Potenziamento delle attivita' di | | | prevenzione e repressione del traffico illecito | | | di sostanze stupefacenti o psicotrope (5.1.1.1 -| | | Spese generali di funzionamento cap. 2668; | | | 5.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815).... | 0,05 | 0,10 | 0,05 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 del 1995: Misure di | | | razionalizzazione della finanza pubblica: - art.| | | 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, | | | associazioni, fondazioni ed altri organismi | | | (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi| | | - cap. 1286).... |0,002 |0,004 |0,002 --------------------------------------------------------------------- Totale ministero dell'interno . . . | 0,05 | 0,10 | 0,05 --------------------------------------------------------------------- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL | | | TERRITORIO | | | --------------------------------------------------------------------- Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la | | | difesa del mare (2.1.2.5 - Difesa del mare - | | | capp. 1644, 1646).... | 0,66 | 1,37 | 0,68 --------------------------------------------------------------------- Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con | | | modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: | | | Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio | | | 1992, n. 150, in materia di commercio e | | | detenzione di esemplari di fauna e di flora | | | minacciati di estinzione (2.1.1.0 - | | | Funzionamento - capp. 1388, 1389).... |0,004 | 0,01 |0,003 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 del 1995: Misure di | | | razionalizzazione della finanza pubblica: - art.| | | 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, | | | associazioni, fondazioni ed altri organismi | | | (2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi| | | - cap. 1551).... | 0,80 | 1,68 | 0,83 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma | | | dell'organizzazione del Governo a norma | | | dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: -| | | art. 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente| | | e per i servizi tecnici (7.1.2.1 Agenzia per la | | | protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici| | | - cap. 3621).... | 0,87 | 1,82 | 0,89 --------------------------------------------------------------------- Totale ministero dell'ambiente e della tutela | | | del territorio . . . | 2,34 | 4,87 | 0,89 --------------------------------------------------------------------- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | | | --------------------------------------------------------------------- Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano | | | nazionale della pesca marittima e misure in | | | materia di credito peschereccio, nonche' di | | | riconversione delle unita' adibite alla pesca | | | con reti da posta derivante: - art. 1, comma 1: | | | Attuazione del piano nazionale della pesca | | | marittima (6.1.1.5 - Mezzi operativi e | | | strumentali - cap. 2719).... | - | 0,03 | 0,01 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 del 1995: Misure di | | | razionalizzazione della finanza pubblica: - art.| | | 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, | | | associazioni, fondazioni ed altri organismi | | | (4.1.2.18 - Contributi ad enti ed altri | | | organismi - cap. 2032).... | 0,01 | 0,01 | 0,01 --------------------------------------------------------------------- Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con | | | modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996 (art.| | | 3): Contributo al {Centro internazionale | | | radio-medico CIRM} (4.1.2.7 - Centro | | | internazionale radio-medico - cap. 2098).... | - | 0,02 | 0,01 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione| | | dell'Ente nazionale per l'aviazione civile | | | (ENAC) (art. 7) (4.1.2.13 - Ente nazionale per | | | l'aviazione civile - cap. 2161).... | 1,01 | 2,11 | 1,04 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle | | | locazioni e del rilascio degli immobili adibiti | | | ad uso abitativo (art. 11, comma 1) (3.1.2.1 - | | | Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - | | | cap. 1690).... | - | 7,15 | 3,56 --------------------------------------------------------------------- Totale ministero delle infrastrutture e dei | | | trasporti . . | 1,02 | 9,33 | 4,62 --------------------------------------------------------------------- MINISTERO DELLA DIFESA | | | --------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 del 1995: Misure di | | | razionalizzazione della finanza pubblica: - art.| | | 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, | | | associazioni, fondazioni ed altri organismi | | | (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi| | | - cap. 1352).... | 0,01 | 0,03 | 0,01 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma | | | dell'organizzazione del Governo a norma | | | dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: -| | | art. 22, comma 1: Agenzia industrie difesa | | | (3.1.2.8 - Agenzia industrie difesa - cap. | | | 1360).... | - | 0,36 | 0,18 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 267 del 2002: Disposizioni in materia | | | di corresponsione di contributi dello Stato a | | | favore dell'Organizzazione idrografica | | | internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale | | | per studi ed esperienze di architettura navale | | | (INSEAN): - art. 1, comma 2: Contributi dello | | | Stato in favore dell'INSEAN (3.1.2.4 - | | | Contributi a enti ed altri organismi - cap. | | | 1354).... | - | 0,13 | 0,06 --------------------------------------------------------------------- Totale ministero della difesa . . . | 0,01 | 0,51 | 0,25 --------------------------------------------------------------------- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI | | | --------------------------------------------------------------------- Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo | | | piano nazionale della pesca marittima e misure | | | in materia di credito peschereccio, nonche' di | | | riconversione delle unita' adibite alla pesca | | | con reti da posta derivante: - art. 1, comma 1: | | | Attuazione del piano nazionale della pesca | | | marittima (2.1.1.0.- Funzionamento - capp. 1173,| | | 1413, 1414, 1415; 2.1.2.7 - Pesca - capp. 1476, | | | 1477, 1482).... | 0,27 | 0,56 | 0,28 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 del 1995: Misure di | | | razionalizzazione della finanza pubblica: - art.| | | 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, | | | associazioni, fondazioni ed altri organismi | | | (3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi| | | - cap. 2200).... | 0,08 | 0,17 | 0,09 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 454 del 1999: | | | Riorganizzazione del settore della ricerca in | | | agricoltura, a norma dell'art. 11 della legge | | | 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.2.10 - Consiglio per | | | la ricerca e la sperimentazione in agricoltura | | | (CRA) - cap. 2083).... | 1,17 | 2,74 | 1,35 --------------------------------------------------------------------- Totale ministero delle politiche agricole e | | | forestali . . . | 1,52 | 3,47 | 1,71 --------------------------------------------------------------------- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI | | | --------------------------------------------------------------------- Legge n. 190 del 1975: Norme relative al | | | funzionamento della biblioteca nazionale | | | centrale {Vittorio Emanuele II} di Roma (3.1.1.0| | | - Funzionamento - Cap. 1941).... | 0,04 | 0,08 | 0,04 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli | | | interventi dello Stato a favore dello spettacolo| | | (5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp.| | | 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647).... | - |11,49 | 5,72 --------------------------------------------------------------------- Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 | | | del 1975: Organizzazione del Ministero per i | | | beni culturali e ambientali - Assegnazioni per | | | il funzionamento degli istituti centrali | | | (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1261, 1262, | | | 1263; 3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1942.... | 0,08 | 0,18 | 0,09 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla | | | Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 -| | | Enti e attivita' culturali - cap. 2363).... | - | 0,03 | 0,01 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 466 del 1988: Contributo | | | all'Accademia nazionale dei Lincei | | | (3.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali | | | - cap. 2052).... | 0,04 | 0,09 | 0,05 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 del 1995: Misure di | | | razionalizzazione della finanza pubblica: - art.| | | 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, | | | associazioni, fondazioni ed altri organismi | | | (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi| | | - cap. 2100).... | 0,49 | 1,01 | 0,50 --------------------------------------------------------------------- Totale ministero per i beni e le attivita' | | | culturali . . . |0,65 |12,88 | 6,41 --------------------------------------------------------------------- MINISTERO DELLA SALUTE | | | --------------------------------------------------------------------- Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 | | | del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana | | | (3.1.2.20 - Croce rossa italiana - cap. | | | 3453).... | 0,49 | 1,02 | 0,51 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino | | | della disciplina in materia sanitaria: - art. | | | 12: Fondo da destinare ad attivita' di ricerca e| | | sperimentazione (3.1.2.10 - Ricerca scientifica | | | - cap. 3392).... | - | 6,13 | 3,05 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 267 del 1993: | | | Riordinamento dell'Istituto superiore di sanita'| | | (3.1.2.16 - Istituto superiore di sanita' - cap.| | | 3443).... | 1,33 | 2,76 | 1,36 --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo n. 268 del 1993: | | | Riordinamento dell'Istituto superiore di | | | prevenzione e sicurezza del lavoro (3.1.2.17 - | | | Istituto superiore per la prevenzione e la | | | sicurezza del lavoro - cap. 3447).... | 1,04 | 2,17 | 1,07 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli | | | interventi in materia di animali di affezione e | | | per la prevenzione del randagismo (4.1.2.9 - | | | Prevenzione del randagismo - cap. 4340).... | 0,06 | 0,14 | 0,07 --------------------------------------------------------------------- Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con | | | modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: | | | Agenzia per i servizi sanitari regionali (art. | | | 2, comma 4) (3.1.2.21 - Agenzia per i servizi | | | sanitari regionali - cap. 3457)... | 0,08 | 0,17 | 0,08 --------------------------------------------------------------------- Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con | | | modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: | | | Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e | | | per la correzione dell'andamento dei conti | | | pubblici: - art. 48, comma 9: Agenzia | | | italiana del farmaco (3.1.2.22 - Agenzia | | | italiana del farmaco - capp. 3458, 3459).... | 0,72 | 1,51 | 0,75 --------------------------------------------------------------------- Totale ministero della salute . . . | 3,72 |13,89 | 6,88 --------------------------------------------------------------------- Totale . . . |120,00|242,00|122,00
TABELLA D
RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE
==================================================================== OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2005 2006 2007 ====================================================================
(migliaia di euro)
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Legge n. 730 del 1983: Disposi-
zioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria
1984):
- ART. 18, commi ottavo e nono:
Fondo per il finanziamento di
esportazioni a pagamento diffe-
rito (Settore n. 9) (1.2.3.4 -
Fondo unico da ripartire - In-
vestimenti incentivi alle im-
prese - cap. 7005/p) .......... 3.000 3.000 3.000
Legge n. 183 del 1987: Coordi-
namento delle politiche riguar-
danti l'appartenenza dell'Ita-
lia alle Comunita' europee ed
adeguamento dell'ordinamento
interno agli atti normativi co-
munitari:
- ART. 5: Fondo destinato al
coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza del-
l'Italia alle Comunita' euro-
pee (Settore n. 27) (4.2.3.8 -
Fondo di rotazione per le poli-
tiche comunitarie - cap. 7493/p) - 932.500 4.304.000
Legge n. 67 del 1988: Disposi-
zioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria
1988):
- ART. 15, comma 43: Fondo per
il concorso statale nel paga-
mento degli interessi (Settore
n. 10) (3.2.3.19 - Artigiancas-
sa - cap. 7165) ............... 40.000 20.000 10.000
Legge n. 86 del 1989: Norme ge-
nerali sulla partecipazione
dell'Italia al processo norma-
tivo comunitario e sulle proce-
dure di esecuzione degli obbli-
ghi comunitari (articolo 3)
(Settore n. 27) (4.2.3.8 - Fon-
do di rotazione per le politi-
che comunitarie - cap. 7493/p) - - 50.000
Legge n. 97 del 1994: Nuove di-
sposizioni per le zone montane
(Settore n. 19) (1.2.3.6 - Fon-
do unico da ripartire - Inve-
stimenti difesa del suolo e tu-
tela ambientale - cap. 7003/p) 11.000 - -
Legge n. 662 del 1996: Misure
di razionalizzazione della fi-
nanza pubblica:
- ART. 2, comma 14: Apporto al
capitale sociale delle Ferrovie
dello Stato spa (Settore n. 11)
(3.2.3.15 - Ferrovie dello Sta-
to - cap. 7122) ............... 400.000 4.000.000 6.300.000
Legge n. 194 del 1998: Inter-
venti nel settore dei traspor-
ti:
- ART. 1, comma 4: Ricapitaliz-
zazione societa' di trasporto
aereo (Settore n. 11) (3.2.3.32
- Ricapitalizzazione societa'
di trasporto aereo - cap. 7290) 750.000 - -
Legge n. 448 del 1998: Misure
di finanza pubblica per la sta-
bilizzazione e lo sviluppo:
- ART. 50, comma 1, lettera c):
Edilizia sanitaria pubblica
(Settore n. 17) (4.2.3.3 - Edi-
lizia sanitaria - cap. 7464) .. - - 1.000.000
Legge n. 289 del 2002: Disposi-
zioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria
2003):
- ART. 61, comma 1: Fondo per
le aree sottoutilizzate ed in-
terventi nelle medesime aree
(Settore n. 4) (4.2.3.27 - Aree
sottoutilizzate - cap. 7576) .. 68.000 48.000 7.728.000
- ART. 69, comma 9: Interventi
autorizzati dall'Unione europea
nel settore bieticolo-saccari-
fero (Settore n. 21) (3.2.3.46
- Agenzia per le erogazioni in
agricoltura - cap. 7375) ...... 3.000 - -
Legge n. 350 del 2003: Disposi-
zioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria
2004):
- ART. 4, comma 8: Progetti
strategici settore informatico
(Settore n. 27) (4.2.3.28 -
Fondo per l'innovazione tecno-
logica - cap. 7579) ........... 65.000 - -
-------------------------------- 1.340.000 5.003.500 19.395.000 -------------------------------- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: - ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Settore n. 27) (3.2.3.1 - Occupazione - cap. 7202) ......................... 217.000 60.000 60.000 -------------------------------- 217.000 60.000 60.000 --------------------------------
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Legge n. 477 del 1998: Acqui-
sto, ristrutturazione e costru-
zione di immobili da adibire a
sedi di rappresentanze diploma-
tiche e di uffici consolari,
nonche' di alloggi per il per-
sonale (Settore n. 17) (6.2.3.3
- Edilizia di servizio - cap.
7245) ......................... 10.000 - -
-------------------------------- 10.000 - - --------------------------------
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Legge n. 910 del 1986: Disposi-
zioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria
1987):
- ART. 7, comma 8: Edilizia
universitaria (Settore n. 23)
(4.2.3.9 - Fondo unico per
l'edilizia universitaria - cap.
7304) ......................... 4.430 - -
Legge n. 266 del 1997: Inter-
venti urgenti per l'economia:
- ART. 5, comma 3: Programma
nazionale di ricerche in Antar-
tide (Settore n. 13) (4.2.3.8 -
Fondo unico da ripartire - In-
vestimenti universita' e ricer-
ca - cap. 7302/p) ............. 570 - -
Legge n. 388 del 2000: Disposi-
zioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria
2001):
- ART. 104, comma 4: Ricerca di
base (Settore n. 13) (4.2.3.8 -
Fondo unico da ripartire - In-
vestimenti universita' e ricer-
ca - cap. 7302/p) ............. 2.000 - -
-------------------------------- 7.000 - - -------------------------------- MINISTERO DELL' INTERNO Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la sta- bilizzazione e lo sviluppo: - ART. 27: Fornitura gratuita libri di testo (Settore n. 27) (2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - cap. 7243) ...... 103.291 103.291 - -------------------------------- 103.291 103.291 - -------------------------------- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Legge n. 396 del 1990: Inter- venti per Roma, capitale della Repubblica: - ART. 10, comma 1: Fondo per attuazione interventi (Settore n. 25) (3.2.3.20 - Fondo per Roma capitale - cap. 7657) .... 80.000 70.000 - -------------------------------- 80.000 70.000 - ================================ TOTALE GENERALE ............... 1.757.291 5.236.791 19.455.000 ====================================================================
TABELLA E
VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO
DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
Nella colonna "definanziamento" il codice "0" indica che
la riduzione dell'autorizzazione di spesa viene operata per
gli anni relativi al triennio considerato e per gli importi
previsti; il codice "1" indica che la riduzione viene
disposta in via permanente per gli importi stessi, fino
alla scadenza dell'autorizzazione di spesa. .sp,
TABELLA E
VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
==================================================================== OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2005 2006 2007 Definan- ziamento ====================================================================
(migliaia di euro)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Legge n. 426 del 1998: Nuovi
interventi in campo ambientale:
- ART. 1, comma 1: Interventi
di bonifica e ripristino am-
bientale dei siti inquinati
(Settore n. 19) (1.2.3.6 - Fon-
do unico da ripartire - Inve-
stimenti difesa del suolo e tu-
tela ambientale - cap. 7090/p) - 4.500 - 4.500 - 0
MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Legge n. 448 del 2001: Disposi-
zioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria
2002):
- ART. 46, comma 4: Fondo in
vestimenti (Settore n. 27)
(1.2.10.2 - Fondo unico da ri-
partire - Investimenti agri-
coltura, foreste e pesca - cap.
7003/p) ....................... - 93.717 - 93.717 - 0
-------------------------- TOTALE GENERALE ............... - 98.217 - 98.217 - ====================================================================
TABELLA F
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO
1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamita' naturali
4. - Interventi nelle aree sottoutilizzate
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed
aree limitrofe. Interventi per Venezia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale - Simest spa
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle
Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilita' ordinaria, speciale e di grande
comunicazione
17. - Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Universita' (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
27. - Interventi diversi
N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 5, 8, 12,
14, 15, 18, 20, 22, 26
TABELLA F
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI
DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
====================================================================
ESTREMI ED 2005 2006 2007 2008 Anno Li-
OGGETTO DEI e succes- ter- mi-
PROVVEDIMENTI sivi mi- te
RAGGRUPPATI na- im-
PER SETTORI le peg.
DI INTERVENTO
ED AMMINISTRAZIONE
====================================================================
(migliaia di euro)
1. Infrastrut-
ture portuali e
delle capitane-
rie di porto.
INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI
Legge n. 358 del
2003: Interventi
per i porti di
Termini Imerese
e di Palermo:
- ART. 1: Con-
tributo per in-
terventi nel
porto di Ter-
mini Imerese
(3.2.3.8 - Opere
stradali - cap.
7148) .......... 6.125 - - -
- ART. 2, comma
1: Autorita'
portuale di Pa-
lermo (4.2.3.3 -
Opere marittime
e portuali -
cap. 7850)...... 4.375 - - -
---------------------------------------------------- 10.500 - - - ---------------------------------------------------- 2. Interventi a favore delle im- prese industria- li. ECONOMIA E FI- NANZE Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di inve- stimenti, delega al Governo per il riordino de- gli incentivi all'occupazione e della normati- va che discipli- na l'INAIL, non- che' disposizio- ni per il rior- dino degli enti previdenziali: - ART. 22: Ri- strutturazione finanziaria del- l'Istituto poli- grafico e zecca dello Stato (3.2.3.39 - Ser- vizi del Poli- grafico dello Stato - cap. 7335) .......... 32.817 32.817 32.817 393.804 2019 3 ATTIVITA' PRO- DUTTIVE Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'e- conomia: - ART. 4, comma 3: Interventi per l'industria aeronautica (li- mite impegno) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p) ........ 50.000 100.000 100.000 - 3 Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabiliz- zazione e lo sviluppo: - ART. 52, comma 1: Fondo unico per gli incenti- vi alle imprese (3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p) ........ 100.000 100.000 - - 3 Legge n. 388 del 2000: Disposi- zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia- ria 2001): - ART. 144, com- ma 3: Sviluppo dell'industria a tecnologia avan- zata (limite im- pegno) (3.2.3.8 - Fondo investi- menti - Incenti- vi alle imprese - cap. 7421) ... 30.000 30.000 30.000 - 3 -----------------------------------------------------
212.817 262.817 162.817 393.804
3. Interventi
per calamita'
naturali.
ECONOMIA E FI-
NANZE
Decreto-legge n.
142 del 1991,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge n.
195 del 1991:
Provvedimenti in
favore delle po-
polazioni delle
province di Si-
racusa, Catania
e Ragusa colpite
dal terremoto
del dicembre
1990 ed altre
disposizioni in
favore delle zo-
ne danneggiate
da eccezionali
avversita' atmo-
sferiche dal
giugno 1990 al
gennaio 1991:
- ART. 6, comma
1: Reintegro
Fondo protezione
civile (3.2.10.3
- Presidenza del
Consiglio dei
ministri - Pro-
tezione civile -
cap. 7446/p) ... 127.000 100.000 - - 3
Legge n. 433 del
1991: Disposi-
zioni per la ri-
costruzione e la
rinascita delle
zone colpite da-
gli eventi si-
smici del dicem-
bre 1990 nelle
province di Si-
racusa, Catania
e Ragusa:
- ART. 1, comma
1: Contributo
straordinario
alla Regione si-
ciliana per la
ricostruzione
dei comuni col-
piti da eventi
sismici (4.2.3.1
- Risanamento e
ricostruzione
zone terremotate
- cap. 7451) ... 50.000 50.000 - - 3
Decreto-legge n.
6 del 1998, con-
vertito, con mo-
dificazioni,
dalla legge n.
61 del 1998: Ul-
teriori inter-
venti urgenti in
favore delle zo-
ne terremotate
delle regioni
Marche e Umbria
e di altre zone
colpite da even-
ti calamitosi:
- ART. 15, comma
1: Contributi
straordinari al-
le regioni Mar-
che e Umbria per
la ricostruzione
delle zone col-
pite dagli even-
ti sismici (li-
mite impegno)
(3.2.10.3 - Pre-
sidenza del Con-
siglio dei mini-
stri - Protezio-
ne civile - cap.
7443/p) ........ 15.000 15.000 15.000 - 3
- ART. 21, comma
1: Contributi
straordinari al-
la regione Emi-
lia-Romagna e
alla provincia
di Crotone
(3.2.10.3 - Pre-
sidenza del Con-
siglio dei mini-
stri - Protezio-
ne civile - cap.
7443/p) ........ 18.076 18.076 18.076 180.760 2017 3
Decreto-legge n.
180 del 1998,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge n.
267 del 1998:
Misure urgenti
per la preven-
zione del ris-
chio idrogeolo-
gico ed a favore
delle zone col-
pite da disastri
franosi nella
regione Campa-
nia:
- ART. 4, comma
5: Piani di in-
sediamenti pro-
duttivi e ri-
localizzazione
delle attivita'
produttive
(3.2.10.3 - Pre-
sidenza del Con-
siglio dei mini-
stri - Protezio-
ne civile - cap.
7443/p) ........ 2.066 2.066 2.066 - 3
Decreto-legge n.
132 del 1999,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge n.
226 del 1999:
Interventi ur-
genti in materia
di protezione
civile:
- ART. 4, comma
1: Contributi in
favore delle re-
gioni Basilica-
ta, Calabria e
Campania colpite
da eventi cala-
mitosi (3.2.10.3
- Presidenza del
Consiglio dei
ministri - Pro-
tezione civile -
cap. 7443/p) ... 24.273 24.273 24.273 291.283 2019 3
- ART. 4, comma
2: Contributi
per il recupero
degli edifici
monumentali pri-
vati (3.2.10.3 -
Presidenza del
Consiglio dei
ministri - Pro-
tezione civile -
cap. 7443/p) ... 1.549 1.549 1.549 19.110 2019 3
- ART. 7, comma
1: Contributi a
favore delle re-
gioni Emilia-Ro-
magna, Friuli-
Venezia Giulia,
Liguria e Tosca-
na colpite da e-
venti calamitosi
(3.2.10.3 - Pre-
sidenza del Con-
siglio dei mini-
stri - Protezio-
ne civile - cap.
7443/p) ........ 17.043 17.043 17.043 204.517 2019 3
Legge n. 350 del
2003: Disposi-
zioni per la
formazione del
bilancio annuale
e pluriennale
dello Stato
(legge finanzia-
ria 2004):
- ART. 4, comma
91: Prosecuzione
degli interventi
di ricostruzione
nei territori
colpiti da cala-
mita' naturali,
di cui al decre-
to del Presiden-
te del Consiglio
dei ministri 29
novembre 2002
(limite impegno)
(3.2.10.3 - Pre-
sidenza del Con-
siglio dei mini-
stri - Protezio-
ne civile - cap.
7443/p) ........ 10.000 10.000 10.000 10.000 3
- ART. 4, comma
95: Prosecuzione
lavori di rico-
struzione degli
immobili danneg-
giati dal sisma
del 7 e 11 mag-
gio 1984 (limite
impegno)
(3.2.10.3 - Pre-
sidenza del Con-
siglio dei mini-
stri - Protezio-
ne civile - cap.
7445) .......... 1.000 1.000 1.000 - 3
Decreto-legge n.
355 del 2003,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge n.
47 del 2004:
Proroga di ter-
mini previsti da
disposizioni le-
gislative:
- ART. 20, comma
1: Proroga e
completamento
degli interventi
a favore dei co-
muni colpiti da
eventi sismici e
altre calamita'
(limite impegno)
(3.2.10.3 - Pre-
sidenza del Con-
siglio dei mini-
stri - Protezio-
ne civile - cap.
7443/p) ........ 5.000 5.000 5.000 5.000 3
- ART. 20-bis,
comma 1, lettera
a): Proroga de-
gli interventi
nei comuni del
Friuli-Venezia
Giulia e della
provincia di Bo-
logna colpiti da
calamita' natu-
rali (limite im-
pegno) (3.2.10.3
- Presidenza del
Consiglio dei
ministri - Pro-
tezione civile -
cap. 7443/p) ... 12.500 12.500 12.500 12.500 3
AMBIENTE E TER-
RITORIO
Decreto-legge n.
180 del 1998,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge n.
267 del 1998:
Misure urgenti
per la preven-
zione del ris-
chio idrogeolo-
gico ed a favore
delle zone col-
pite da disastri
franosi nella
regione Campa-
nia:
- ART. 1, comma
2: Misure di
prevenzione per
le aree a ris-
chio (1.2.3.6 -
Fondo unico da
ripartire - In-
vestimenti dife-
sa del suolo e
tutela ambienta-
le - cap. 7090/p) 50.000 50.000 - - 3
---------------------------------------------------- 333.507 306.507 106.507 723.170 ---------------------------------------------------- 4. Interventi nelle aree sot- toutilizzate. ECONOMIA E FI- NANZE Legge n. 64 del 1986 e art. 6 del decreto-leg- ge n. 166 del 1989, converti- to, con modifi- cazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Disciplina organica del- l'intervento straordinario nel Mezzogiorno (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576/p) . 474.685 400.000 100.000 - 3 Legge n. 289 del 2002: Disposi- zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia- ria 2003): - ART. 61, comma 1: Fondo per le aree sottouti- lizzate ed in- terventi nelle medesime aree (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576/p - 5.2.3.19 - Aree sottoutilizzate - cap. 7672) ... 3.030.116 7.307.900 6.878.000 6.800.000 3 - ART. 62, comma 1: Incentivi a- gli investimenti (6.2.3.12 - Cre- diti di imposta - capp. 7790, 7791, 7793) .... 1.000.000 1.265.000 - - 3 - ART 94, comma 14: Estensione credito d'impo- sta investimenti (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576/p) . 2.000 - - - ATTIVITA' PRO- DUTTIVE Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante di- sciplina organi- ca dell'inter- vento straordi- nario nel Mezzo- giorno: - ART. 1, comma 2: Interventi di agevolazione al- le attivita' produttive (3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p) ........ 700.000 50.000 - - 3 Legge n. 208 del 1998: Attivazio- ne delle risorse preordinate dal- la legge finan- ziaria per l'an- no 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotati- vo per il finan- ziamento dei programmi di promozione im- prenditoriale nelle aree de- presse: - ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree de- presse (3.2.3.8 - Fondo investi- menti - Incenti- vi alle imprese - cap. 7420/p) . 975.702 1.400.000 - - 3 Legge n. 350 del 2003: Disposi- zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia- ria 2004): - ART. 4, comma 86: Trasferimen- to di opere in- frastrutturali alle regioni Ba- silicata e Cam- pania (3.2.3.15 - Aree sottouti- lizzate - cap. 7382) ........ 3.500 3.500 - - 3 ISTRUZIONE, UNI- VERSITA' E RICER- CA Decreto legisla- tivo n. 297 del 1999: Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnolo- gie, per la mo- bilita' dei ri- cercatori: - ART. 5: Fondo agevolazioni per la ricerca (4.2.3.5 - Ri- cerca applicata - cap. 7254/p - 4.2.3.11 - Fondi rotativi - cap. 7308/p) ........ 40.000 - - - Legge n. 289 del 2002: Disposi- zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia- ria 2003): - ART. 61, comma 1: Fondo per le aree sottouti- lizzate ed in- terventi nelle medesime aree (4.2.3.5 - Ri- cerca applicata - capp. 7254/p. 7256 - 4.2.3.11 - Fondi rotativi - cap. 7308/p) . 447.390 100.000 - - 3 COMUNICAZIONI Legge n. 289 del 2002: Disposi- zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia- ria 2003): - ART. 61, comma 1: Fondo per le aree sottouti- lizzate ed in- terventi nelle medesime aree (2.2.3.4 - Reti di comunicazione - cap. 7230) ... 10.000 34.780 50.000 50.000 3 --------------------------------------------------- 6.683.393 10.561.180 7.028.000 6.850.000 ---------------------------------------------------
6. Interventi a
favore della re-
gione Friuli-Ve-
nezia Giulia ed
aree limitrofe.
Interventi per
Venezia.
ECONOMIA E FI-
NANZE
Legge n. 26 del
1986: Incentivi
per il rilancio
dell'economia
delle province
di Trieste e Go-
rizia:
- ART. 6, primo
comma, lettera
b): Fondo per
Trieste (4.2.3.7
- Fondo per gli
interventi nel
territorio di
Trieste - cap.
7490) .......... 5.000 - - -
ATTIVITÀ PRODUT-
TIVE
Legge n. 26 del
1986: Incentivi
per il rilancio
dell'economia
delle province
di Trieste e Go-
rizia:
- ART. 6, primo
comma, lettera
c): Fondo per
Gorizia
(3.2.3.15 - Aree
sottoutilizzate
- cap. 7380) ... 5.000 - - -
INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI
Legge n. 798 del
1984; legge n.
295 del 1998,
articolo 3, com-
ma 2; legge n.
448 del 1998,
articolo 50,
comma 1, lettera
b): Prosecuzione
degli interventi
per la salva-
guardia di Vene-
zia:
- ART. 3, primo
comma, lettera
a): Riequilibrio
idrogeologico
laguna (2.2.3.7
- Interventi per
Venezia - cap.
7197) .......... 3.000 3.000 - - 3
--------------------------------------------------- 13.000 3.000 - - ---------------------------------------------------
7. Provvidenze
per l'editoria.
BENI E ATTIVITA'
CULTURALI
Legge n. 549 del
1995: Misure di
razionalizzazio-
ne della finanza
pubblica:
- ART. 2, comma
32: Mutui agevo-
lati per l'edi-
toria libraria
(2.2.10.3 - Fon-
do unico da ri-
partire - Inve-
stimenti patri-
monio culturale
- cap. 7370/p) . 2.582 - - -
--------------------------------------------------- 2.582 - - - ---------------------------------------------------
9. Mediocredito
centrale - Si-
mest spa.
ECONOMIA E FI-
NANZE
Decreto-legge n.
251 del 1981,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge n.
394 del 1981:
Provvedimenti
per il sostegno
delle esporta-
zioni italiane:
- ART. 2: Fondo
rotativo finan-
ziamento impre-
se esportatrici
(3.2.3.33 - So-
stegno finanzia-
rio del sistema
produttivo -
cap. 7301) ..... 52.000 50.000 - - 3
Legge n. 730 del
1983: Disposi-
zioni per la
formazione del
bilancio annuale
e pluriennale
dello Stato
(legge finanzia-
ria 1984):
- ART. 18, commi
ottavo e nono:
Fondo per il fi-
nanziamento di
esportazioni a
pagamento diffe-
rito (1.2.3.4 -
Fondo unico da
ripartire - In-
vestimenti in-
centivi alle im-
prese - cap.
7005/p) ........ 3.000 3.000 3.000 - 3
Decreto-legge n.
691 del 1994,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge n.
35 del 1995: Mi-
sure urgenti per
la ricostruzione
e la ripresa
delle attivita'
produttive nel-
le zone colpite
dalle ecceziona-
li avversita'
atmosferiche e
dagli eventi al-
luvionali nella
prima decade del
mese di novembre
1994:
- ART. 2, comma
1; Fondo per
contributi conto
interessi su fi-
nanziamenti con-
cessi (1.2.3.4 -
Fondo unico da
ripartire - In-
vestimenti in-
centivi alle im-
prese - cap.
7005/p) ........ 100.000 - - -
Legge n. 266 del
1997: Interventi
urgenti per l'e-
conomia:
- Art. 12, comma
1: Contributi
per l'acquisto
di nuove macchi-
ne utensili
(3.2.3.33 - Sos-
tegno finanzia-
rio del sistema
produttivo -
cap. 7299/p) ... 38.734 38.734 38.734 - 3
- ART. 12, comma
2: Finanziamento
di esportazioni
a pagamento dif-
ferito (1.2.3.4
- Fondo unico da
ripartire - In-
vestimenti in-
centivi alle im-
prese - cap.
7005/p) ........ 25.823 25.823 25.823 180.759 2008 3
--------------------------------------------------- 219.557 117.557 67.557 180.759 --------------------------------------------------- 10. Artigiancas- sa. ECONOMIA E FI- NANZE Legge n. 67 del 1988: Disposi- zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia- ria 1988): - ART. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (3.2.3.19 - Ar- tigiancassa - cap. 7165) ..... 40.000 20.000 10.000 - 3 --------------------------------------------------- 40.000 20.000 10.000 - --------------------------------------------------- 11. Interventi nel settore dei trasporti. ECONOMIA E FI- NANZE Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazio- ne della finanza pubblica: - ART. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (3.2.3.15 - Fer- rovie dello Sta- to - cap. 7122) 2.982.000 3.257.596 3.600.000 14.700.000 2008 3 Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Di- sposizioni ur- genti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione: - ART. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato spa per il completa- mento della li- nea ferroviaria Genova-Ventimi- glia e per la progettazione del nodo ferro- viario di Geno- va (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7123/p) ........ 1.808 1.808 1.808 1.808 2008 3 Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti: - ART. 1, comma 4: Ricapitaliz- zazione societa' di trasporto ae- reo (3.2.3.32 - Ricapitalizza- zione societa' di trasporto ae- reo - cap. 7290) 750.000 - - - Legge n. 354 del 1998: Piano tri- ennale per la soppressione di passaggi a li- velli sulle li- nee ferroviarie dello Stato. Mi- sure per il po- tenziamento di itinerari ferro- viari di parti- colare rilevanza: - ART. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per il piano triennale di soppressione di passaggi a li- vello (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7123/p) ........ 56.810 56.810 56.810 - 3 - ART. 3: Poten- ziamento e ammo- dernamento di i- tinerari ferro- viari (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7123/p) ........ 129.114 129.114 229.114 - 1 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti: - ART. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di al- tri mezzi di trasporto di persone (5.2.3.8 - Trasporti pub- blici locali - cap. 8151/p) ... 100.709 100.709 100.709 402.837 2011 3 - ART. 2, comma 10: Parco auto- mobilistico re- gione Sicilia (5.2.3.8 - Tras- porti pubblici locali - cap. 8151/p) ........ 516 516 516 2.580 2012 3 - ART. 3, comma 1: Contributi per la realizza- zione dei pas- santi ferroviari di Milano e di Torino (5.2.3.9 - Trasporto ra- pido di massa - cap. 8164) ..... 25.823 25.823 25.823 36.152 2009 3 --------------------------------------------------- 4.046.780 3.572.376 4.014.780 15.143.377 --------------------------------------------------- 13. Interventi nel settore del- la ricerca. ECONOMIA E FI- NANZE Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni ur- genti per favo- rire lo sviluppo e per la corre- zione dell'anda- mento dei conti pubblici: - ART. 4, comma 10: Fondazione Istituto italia- no di tecnologia (3.2.3.50 - Is- tituto italiano di tecnologia - cap. 7380) ..... 51.000 124.000 125.000 700.000 2014 3 ISTRUZIONE, UNI- VERSITA' E RI- CERCA Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'e- conomia: - ART. 5, comma 3: Programma na- zionale di ri- cerche in Antar- tide (4.2.3.8 - Fondo unico da ripartire - In- vestimenti uni- versita' e ri- cerca - cap. 7302/p) ........ 28.975 - - - Legge n. 388 del 2000: Disposi- zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia- ria 2001): - ART. 104, com- ma 4: Ricerca di base (4.2.3.8 - Fondo unico da ripartire - In- vestimenti uni- versita' e ri- cerca - cap. 7302/p) ........ 102.000 - - - SALUTE Legge n. 350 del 2003: Disposi- zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia- ria 2004): - ART. 3, comma 127: Integrazio- ne poli di ec- cellenza ospeda- liera (limite impegno) (3.2.3.2 - Ricerca scien- tifica - cap. 7212) .......... 5.500 5.500 5.500 - 3 --------------------------------------------------- 187.475 129.500 130.500 700,000 --------------------------------------------------- 16. Interventi per la viabili- ta' ordinaria, speciale e di grande comunica- zione. ECONOMIA E FI- NANZE Decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002: Interventi ur- genti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa far- maceutica e per il sostegno del- l'economia nelle aree svantaggia- te: - ART. 7: Appor- to al capitale sociale dell'A- NAS spa (3.2.3.48 - ANAS - cap. 7372) ........... 588.360 500.000 - - 3 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazio- ne della finanza pubblica: - ART. 2, comma 86: Completamen- to del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7142) .......... 10.329 10.329 10.329 92.963 2016 3 - ART. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firen- ze-Bologna (3.2.3.8 - Ope- re stradali - cap. 7143) ..... 10.329 10.329 10.329 92.963 2016 3 Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni ur- genti per favo- rire l'occupa- zione: - ART. 19-bis, comma 1: Realiz- zazione e poten- ziamento tratte autostradali (3.2.3.8 - Ope- re stradali - cap. 7144) ..... 38.734 38.734 38.734 451.902 2017 3 Legge n. 413 del 1998: Rifinan- ziamento degli interventi per l'industria can- tieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comu- nitaria di set- tore: - ART. 11: Risa- namento del sis- tema idroviario padano-veneto (limite impegno) (4.2.3.7 - Sis- temi idroviari - cap. 7900) ..... 20.000 20.000 20.000 - 3 Legge n. 448 del 2001: Disposi- zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia- ria 2002): - ART. 45, comma 3: Infrastruttu- re per la mobi- lita' Fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova (limite impegno) (5.2.3.9 - Tras- porto rapido di massa - cap. 8168) .......... 2.000 2.000 2.000 - 3 --------------------------------------------------- 669.752 581.392 81.392 637.828 --------------------------------------------------- 17. Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sa- nitaria, di ser- vizio. ECONOMIA E FI- NANZE Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabiliz- zazione e lo sviluppo: - ART. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanita- ria pubblica (4.2.3.3 - Edi- lizia sanitaria - cap. 7464) ... 661.119 640.000 700.000 3.100.000 3 - ART. 50, comma 1, lettera f): Mutui per manu- tenzione straor- dinaria uffici giudiziari (li- mite impegno) (4.2.3.15 - Edi- lizia giudizia- ria - cap. 7528) 7.000 7.000 7.000 - 3 Legge n. 350 del 2003: Disposi- zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia- ria 2004): - ART. 3, comma 144: Risanamento Policlinico Um- berto I di Roma (4.2.3.21 - Re- gioni a statuto ordinario - cap. 7560) .......... 60.000 60.000 15.000 - 3 Decreto-legge n. 79 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 139 del 2004: Disposizioni ur- genti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici isti- tuzionali: - ART. 5-ter: Sicurezza edifi- ci istituzionali (4.2.3.33 - Si- curezza edifici istituzionali - cap. 7588) ..... 55.000 45.000 - - 3 AFFARI ESTERI Legge n. 477 del 1998: Acquisto, ristrutturazione e costruzione di immobili da adi- bire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici conso- lari, nonche' di alloggi per il personale (6.2.3.3 - Edi- lizia di servi- zio - cap. 7245) 10.000 - - - INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Legge n. 910 del 1986: Disposi- zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia- ria 1987): - ART. 7. comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo pre- disposto d'inte- sa con il Mini- stro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di pre- venzione e pena (3.2.3.7 - Edi- lizia giudizia- ria - cap. 7473) 150.000 50.000 - - 3 --------------------------------------------------- 943.119 802.000 722.000 3.100.000 --------------------------------------------------- 19. Difesa del suolo e tutela ambientale. ECONOMIA E FINANZE Legge n. 183 del 1989 e decreto- legge n. 398 del 1993, converti- to, con modifi- cazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suo- lo: - ART. 12: Piani di bacino di di- fesa del suolo (1.2.3.6 - Fondo unico da ripar- tire - Investi- menti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7003/p) .... 100.000 - - - Legge n. 97 del 1994: Nuove di- sposizioni per le zone montane (1.2.3.6 - Fondo unico da ripar- tire - Investi- menti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7003/p) ... 31.000 - - - Legge n. 350 del 2003: Disposi- zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia- ria 2004): - ART. 4, comma 97: Riassetto idrogeologico (limite impegno) (5.2.3.7 - Cala- mita' naturali e danni bellici - cap. 7658) ...... 2.000 2.000 2.000 - 3 AMBIENTE E TERRITORIO Legge n. 979 del 1982: Dispo- sizioni per la difesa del mare: - ART. 7: Difesa del mare (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Inve- stimenti difesa del suolo e tute- la ambientale - cap. 7090/p) .... 10.500 - - - Legge n. 183 del 1989 e decreto- legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto orga- nizzativo e fun- zionale della difesa del suolo (1.2.3.6 - Fondo unico da ripar- tire - Investimen- ti difesa del suo- lo e tutela am- bientale - cap. 7090/p) 200.000 200.000 - - 3 Legge n. 36 del 1994: Disposi- zioni in materia di risorse idri- che (limite im- pegno) (3.2.3.4 - Acquedotti, fo- gnature ed opere igienico-sanitarie - cap. 7645). 20.000 20.000 20.000 - 3 Legge n. 426 del 1998: Nuovi in- terventi in cam- po ambientale: - ART. 1. comma 1: Interventi di bonifica e ri- pristino ambien- tale dei siti inquinati (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - In- vestimenti dife- sa del suolo e tutela ambienta- le - cap. 7090/p) 47.667 14.307 - - 3 Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabiliz- zazione e lo sviluppo: - ART. 49: Pro- grammi di tutela ambientale (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - In- vestimenti dife- sa del suolo e tutela ambienta- le - cap. 7090/p) 100.000 - - - POLITICHE AGRICOLE Legge n. 350 del 2003: Disposi- zioni per la for- mazione del bi- lancio annuale e pluriennale del- lo Stato (legge finanziaria 2004): - ART. 4, comma 31: Recupero ri- sorse idriche (limite impegno) (3.2.3.3 - Boni- fica, migliora- mento e sviluppo fondiario - cap. 7453) ........... 50.000 50.000 50.000 50.000 3 --------------------------------------------------- 561.167 286.307 72.000 50.000 ---------------------------------------------------
21. Interventi
in agricoltura.
ECONOMIA
E FINANZE
Legge n. 289 del
2002: Disposi-
zioni per la
formazione del
bilancio annuale
e pluriennale
dello Stato
(legge finanzia-
ria 2003):
- ART. 69. comma
9: Interventi
autorizzati
dall'Unione eu-
ropea nel setto-
re bieticolo-
saccarifero
(3.2.3.46 - Agen-
zia per le ero-
gazioni in agri-
coltura - cap.
7375) 3.000 - - -
Decreto legisla-
tivo n. 102 del
2004: Interventi
finanziari a so-
stegno delle im-
prese agricole,
a norma dell'ar-
ticolo 1, comma 2,
lettera i),del-
la legge 7 marzo
2003, n. 38:
- ART. 15, comma
2, secondo peri-
odo: Fondo di
solidarieta' na-
zionale - inter-
venti indenniz-
zatori (3.2.4.3
- Fondo di soli-
darieta' nazio-
nale - cap. 7411) 100.000 100.000 - - 3
POLITICHE
AGRICOLE
Decreto legisla-
tivo n. 102 del
2004: Interventi
finanziari a so-
stegno delle im-
prese agricole,
a norma dell'ar-
ticolo 1, comma
2, lettera i),
della legge 7
marzo 2003, n. 38:
- ART. 15, comma
2, primo perio-
do: Fondo di so-
lidarieta' nazi-
onale - incenti-
vi assicurativi
(3.2.3.3 - Boni-
fica, migliora-
mento e sviluppo
fondiario - cap.
7439) ........... 100.000 - - -
--------------------------------------------------- 203.000 100.000 - - ---------------------------------------------------
23. Universita'
(compresa edili-
zia).
ISTRUZIONE, UNI-
VERSITA' E RI-
CERCA
Legge n. 910 del
1986: Disposizio-
ni per la for-
mazione del bi-
lancio annuale e
pluriennale del-
lo Stato (legge
finanziaria 1987):
- ART. 7, comma
8: Edilizia uni-
versitaria (4.2.3.9
- Fondo unico
per l'edilizia
universitaria -
cap. 7304) ...... 154.430 150.000 - - 3
--------------------------------------------------- 154.430 150.000 - - --------------------------------------------------- 24. Impiantisti- ca sportiva. ECONOMIA E FINANZE Legge n. 350 del 2003: Disposizi- oni per la for- mazione del bi- lancio annuale e pluriennale del- lo Stato (legge finanziaria 2004): - ART. 3, comma 128: Prosecuzio- ne interventi gio- chi olimpici "Torino 2006" (limite impegno) (3.2.3.44 - Gio- chi olimpici in- vernali - cap. 7366). .......... 3.500 3.500 3.500 - 3 --------------------------------------------------- 3.500 3.500 3.500 - --------------------------------------------------- 25. Sistemazione aree urbane. ECONOMIA E FINANZE Legge n. 448 del 2001: Disposizio- ni per la forma- zione del bilan- cio annuale e plu- riennale dello Sta- to (legge finan- ziaria 2002): - ART. 54: Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pub- bliche delle re- gioni e degli enti locali (5.2.3.17 - Fon- do progettazione opere pubbliche - cap. 7719) ... 15.000 - - - INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: In- terventi urgenti per il risana- mento e lo svi- luppo della cit- ta' di Reggio Calabria: - ART. 1: Con- tributo straor- dinario al comu- ne di Reggio Ca- labria (limite impegno) (3.2.3.3 - Interventi nel- le grandi citta' - cap. 7374) .... 7.500 7.500 7.500 - 3 Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capi- tale della Repubblica: - ART. 10, comma 1: Fondo per at- tuazione inter- venti (3.2.3.20 - Fondo per Roma capitale - cap. 7657) ........... 80.000 70.000 - - 3 Legge n. 376 del 2003: Finanzia- mento di inter- venti per opere pubbliche: - ART. 1: Finan- ziamento per in- terventi per o- pere pubbliche (2.2.3.5 - Opere varie - cap. 7162 - 3.2.3.9 - Ope- re varie - cap. 7512 - 4.2.3.15 - Opere varie - cap. 7980 - 5.2.3.14 - Opere varie - cap. 8220) 71.327 - - - Decreto-legge n. 113 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2004: Disposizioni per assicurare la funzionalita' dell'Agenzia eu- ropea per la si- curezza alimen- tare: - ART. 1, comma 1: Limite di im- pegno a favore del comune di Parma (limite im- pegno) (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7480) .... 6.450 6.450 6.450 - 3 SALUTE Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabiliz- zazione e lo sviluppo: - ART. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (2.2.3.3 - Riqualificazio- ne assistenza sanitaria - cap. 7111) .......... 100.000 160.000 - - 3 --------------------------------------------------- 280.277 243.950 13.950 - ---------------------------------------------------
27. Interventi
diversi.
ECONOMIA
E FINANZE
Legge n. 7 del
1981 e legge n.
49 del 1987:
Stanziamenti ag-
giuntivi per
l'aiuto pubblico
a favore dei
Paesi in via di
sviluppo (3.2.4.4
- Fondo rotativo
per la coopera-
zione allo svi-
luppo - cap. 7415) 20.000 - - -
Legge n. 183 del
1987: Coordina-
mento delle po-
litiche riguar-
danti l'apparte-
nenza dell'ita-
lia alle Comuni-
ta' europee ed
adeguamento
dell'ordinamento
interno agli at-
ti normativi co-
munitari:
- ART. 5: Fondo
destinato al co-
ordinamento del-
le politiche ri-
guardanti l'ap-
partenenza
dell'Italia alle
Comunita' euro-
pee (4.2.3.8 -
Fondo di rota-
zione per le po-
litiche comuni-
tarie - cap.
7493/p) ........ 4.189.300 4.232.500 4.204.000 5.600.000 3
Legge n. 67 del
1988: Disposi-
zioni per la
formazione del
bilancio annuale
e pluriennale
dello Stato
(legge finanzia-
ria 1988):
- ART. 17, comma
35: Somme occor-
renti per soppe-
rire ai minori
finanziamenti
decisi dalla
Banca europea per
gli investimenti
(5.2.3.4 - Pro-
getti immediata-
mente eseguibili
- cap. 7646) .... 13.000 - - -
Legge n. 86 del
1989: Norme ge-
nerali sulla
partecipazione
dell'Italia al
processo norma-
tivo comunitario
e sulle procedu-
re di esecuzione
degli obblighi
comunitari (ar-
ticolo 3) (4.2.3.8
- Fondo di rota-
zione per le po-
litiche comuni-
tarie - cap.
7493/p) 50.000 50.000 50.000 - 3
Legge n. 362 del
1998: Edilizia
scolastica:
- ART. 1, comma
1: Edilizia sco-
lastica (limite
impegno) (3.2.3.9
- Edilizia sco-
lastica - cap.
7080) ........... 30.987 30.987 30.987 - 3
Legge n. 144 del
1999: Misure in
materia di inve-
stimenti, delega
al Governo per il
riordino degli
incentivi
all'occupazione
e della normati-
va che discipli-
na l'INAIL,
nonche' disposi-
zioni per il ri-
ordino degli en-
ti previdenziali:
- ART. 28: Meta-
nizzazione comu-
ni montani cen-
tro-nord (3.2.3.17
- Metanizzazione
- cap. 7151) ... 5.165 5.165 5.165 10.328 2009 3
Legge n. 448 del
2001: Disposi-
zioni per la for-
mazione del bi-
lancio annuale e
pluriennale del-
lo Stato (legge
finanziaria 2002):
- ART. 55: Fondo
nazionale per la
realizzazione di
infrastrutture
di interesse lo-
cale (5.2.3.18 -
Province, comuni
e comunita' mon-
tane - cap. 7720) 50.000 - - -
Legge n. 291 del
2003: Disposi-
zioni in mate-
ria di interven-
ti per i beni e
le attivita'
culturali, lo
sport, l'univer-
sita' e la ri-
cerca e costitu-
zione della So-
cieta' per lo
sviluppo
dell'arte, della
cultura e dello
spettacolo - Ar-
cus Spa:
- ART. 1, comma
1: Interventi
per i beni e le
attivita' cultu-
rali, l'univer-
sita', la ricer-
ca e lo sport
(4.2.3.21 - Re-
gioni a statuto
ordinario - cap.
7561) .......... 1.000 - - -
Legge n. 350 del
2003: Disposi-
zioni per la
formazione del
bilancio annuale
e pluriennale
dello Stato
(legge finanzia-
ria 2004):
- ART. 4. comma
8: Progetti
strategici set-
tore informatico
(4.2.3.28 - Fon-
do per l'innova-
zione tecnologi-
ca - cap. 7579) 130.000 65.000 - - 3
ATTIVITA'
PRODUTTIVE
Legge n. 239 del
2004: Riordino
del settore
energetico,
nonche' delega
al Governo per
il riassetto
delle disposi-
zioni vigenti in
materia di energia:
- ART. 1, comma
119: Riordino del
settore energe-
tico (4.2.10.2 -
Fondo riordino
settore energe-
tico - cap. 7810) 10.000 10.000 - - 3
LAVORO E POLITI-
CHE SOCIALI
Decreto-legge n.
791 del 1981,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge n.
54 del 1982: Di-
sposizioni in
materia previ-
denziale:
- ART. 12: Fi-
nanziamento del-
le attivita' di
formazione pro-
fessionale
(10.2.3.1 - For-
mazione profes-
sionale - capp.
7682, 7683) 12.746 - - -
Decreto-legge n.
148 del 1993,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge n.
236 del 1993:
Interventi ur-
genti a sostegno
dell'occupazione:
- ART. 1, comma
7: Fondo per
l'occupazione
(3.2.3.1 - Occu-
pazione - cap.
7202) .......... 687.999 110.000 60.000 - 3
AFFARI ESTERI
Legge n. 182 del
2002: Autoriz-
zazione a parte-
cipare alla spe-
sa per la ri-
strutturazione
del Quartiere
Generale del Con-
siglio atlantico
a Bruxelles:
- ART. 1, comma
1: Autoriz-
zazione a parte-
cipare alla spe-
sa per la ri-
strutturazione
del Quartiere
Generale del Con-
siglio Atlantico
a Bruxelles
(6.2.3.4 - Altri
investimenti -
cap. 7247) ...... 4.442 4.442 1.160 1.026 2008 3
ISTRUZIONE, UNI-
VERSITA' E RI-
CERCA
Legge n. 291 del
2003: Disposi-
zioni in mate-
ria di interven-
ti per i beni e
le attivita'
culturali, lo
sport, l'univer-
sita' e la ri-
cerca e costitu-
zione della So-
cieta' per lo
sviluppo
dell'arte, della
cultura e dello
spettacolo
- Arcus Spa:
- ART. 1, comma
1: Interventi
per i beni e le
attivita' cultu-
rali, l'univer-
sita', la ricer-
ca e lo sport
(4.2.3.6 - Edili-
zia universita-
ria, grandi at-
trezzature e ri-
cerca scientifi-
ca - cap. 7277) 2.150 - - -
INTERNO
Decreto-legge n.
515 del 1994,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge n.
596 del 1994:
Provvedimenti
urgenti in mate-
ria di finanza
locale per l'an-
no 1994 (2.2.3.5
- Finanziamento
enti locali -
cap. 7232) 116.203 116.203 - - 3
Legge n. 448 del
1998: Misure di
finanza pubblica
per la stabiliz-
zazione e lo
sviluppo:
- ART. 27: For-
nitura gratuita
libri di testo
(2.2.3.6 - Altri
interventi enti
locali - cap. 7243) 103.291 103.291 - - 3
Legge n. 174 del
2002: Norme per
il finanziamento
di lavori desti-
nati all'Agenzia
per le organiz-
zazioni non lu-
crative di uti-
lita' sociale,
in Milano, ed
altri interventi:
- ART. 2, comma
1: Completamento
della diga fora-
nea di Molfetta
(limite impegno)
(2.2.3.6 - Altri
interventi enti
locali - cap. 7253) 2.500 2.500 2.500 - 3
Legge n. 291 del
2003: Disposi-
zioni in materia
di interventi per
i beni e le at-
tivita' cultura-
li, lo sport,
l'universita' e
la ricerca e co-
stituzione della
Societa' per lo
sviluppo
dell'arte, della
cultura e dello
spettacolo
- Arcus Spa:
- ART. 1, comma
1: Interventi
per i beni e le
attivita' cultu-
rali, l'univer-
sita', la ricer-
ca e lo sport
(2.2.3.6 - Altri
interventi enti
locali - cap. 7254) 5.500 - - -
INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI
Legge n. 398 del
1998: Disposi-
zioni finanzia-
rie a favore
dell'Ente auto-
nomo acquedot-
to pugliese - EAAP
(articolo 1)
(2.2.3.5 - Opere
varie - cap. 7156) 15.494 15.494 15.494 170.430 2018 1
Legge n. 166 del
2002: Disposi-
zioni in materia
di infrastrut-
ture e trasporti:
- ART. 13, comma
1: Realizzazione
opere strategi-
che (limite im-
pegno) (1.2.10.2
- Fondo opere
strategiche -
cap. 7060) ..... 182.480 421.695 421.695 - 3
Decreto-legge n.
79 del 2004,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge n.
139 del 2004:
Disposizioni ur-
genti in mate-
ria di sicurez-
za di grandi di-
ghe e di edifici
istituzionali:
- ART. 2, comma
2: Disposizioni
urgenti in mate-
ria di sicurezza
di grandi dighe
(limite impegno)
(1.2.3.8 - Re-
gistro italiano
dighe - cap. 7030) 1.570 2.355 2.355 - 3
DIFESA
Legge n. 388 del
2000: Disposi-
zioni per la
formazione del
bilancio annuale
e pluriennale
dello Stato
(legge finanzia-
ria 2001):
- ART. 145, com-
ma 4: Finanzia-
mento programmi
interforze ad e-
levato contenuto
tecnologico
(3.2.3.4 -Attrez-
zature e impianti
- capp. 7130,
7132, 7140) ..... 103.292 103.292 103.292 103.292 3
POLITICHE AGRI-
COLE
Legge n. 448 del
2001: Disposi-
zioni per la
formazione del
bilancio annuale
e pluriennale
dello Stato
(legge finanzia-
ria 2002):
- ART. 46, comma
4: Fondo investi-
menti (1.2.10.2)
- Fondo unico da
ripartire - In-
vestimenti agri-
coltura, foreste
e pesca - cap.
7003/p) ........ 227.308 227.308 26.000 - 3
BENI E ATTIVITA'
CULTURALI
Legge n. 291 del
2003: Disposi-
zioni in mate-
ria di interven-
ti per i beni e
le attivita'
culturali, lo
sport, l'univer-
sita' e la ricer-
ca e costituzione
della Societa'
per lo sviluppo
dell'arte, della
cultura e dello
spettacolo
- Arcus Spa:
- ART. 1, comma
1: Interventi
per i beni e le
attivita' cultu-
rali, l'univer-
sita', la ricer-
ca e lo sport
(2.2.3.3 - Pa-
trimonio cultu-
rale non statale
- cap. 7300 -
3.2.3.1 - Infor-
matica di servi-
zio - cap. 7404 -
3.2.3.12 - Pa-
trimonio libra-
rio e archivi-
stico statale -
cap. 7466 -
3.2.3.13 - Patri-
monio librario e
archivistico non
statale - cap.
7595 - 4.2.3.3 -
Patrimonio cul-
turale non sta-
tale - capp. 7832,
7840, 7845, 7848,
7849, 7850, 7852,
7853 - 4.2.3.4 -
Patrimonio cul-
turale statale -
cap. 7894 -
5.2.3.12 - Pa-
trimonio cultu-
rale non statale
- cap. 8248 -
5.2.3.14 - Im-
pianti sportivi
- cap. 8202) ... 42.479 - - -
Decreto-legge n.
72 del 2004,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge n.
128 del 2004:
Interventi per
contrastare la
diffusione tele-
matica abusiva
di opere
dell'ingegno,
nonche' a soste-
gno delle at-
tivita' cinema-
tografiche e
dello spettacolo:
- ART. 4, comma
2: Contributo a
Cinecitta' Holding
Spa (5.2.3.11 -
Enti ed attivita'
culturali - cap.
8241) ........... 3.500 - - -
- ART. 4, comma
3: Contributo
alla Fondazione
Centro sperimen-
tale di cinema-
tografia (5.2.3.11
- Enti ed atti-
vita' culturali
- cap. 8242) .... 500 - - -
SALUTE
Legge n. 291 del
2003: Disposi-
zioni in materia
di interventi
per i beni e le
attivita' cultu-
rali, lo sport,
l'universita' e
la ricerca e co-
stituzione della
Societa' per lo
sviluppo dell'ar-
te, della cultu-
ra e dello spet-
tacolo
- Arcus Spa:
- ART. 1, comma
1: Interventi per
i beni e le at-
tivita' cultura-
li, l'universita',
la ricerca e lo
sport (3.2.3.2 -
Ricerca scienti-
fica - cap. 7214) 500 - - -
--------------------------------------------------- 6.011.406 5.500.232 4.922.648 5.885.076 --------------------------------------------------- TOTALE GENERALE 20.576.262 22.640.318 17.335.651 33.664.014 ---------------------------------------------------
Legge 206 del 3 agosto 2004
Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.
Vigente al: 19-1-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonche' ai loro familiari superstiti. Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonche' ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta "banda della Uno bianca". Ai beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite. ((5))
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonche' l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6. (4) ((5))
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 4 novembre 2009, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2009, n. 197, ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che "l'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che le disposizioni dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ivi richiamato, concernenti i requisiti dei familiari delle vittime di atti di terrorismo per l'accesso ai benefici di legge, ricomprendono le pensioni di reversibilita' o indirette."
-------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Con effetti dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980, nonche' ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta "banda della Uno bianca". Ai beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite.»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che le disposizioni dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ivi richiamato, concernenti i requisiti dei familiari delle vittime di atti di terrorismo per l'accesso ai benefici di legge, ricomprendono le pensioni di reversibilita' o indirette".
1. Ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennita' di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidita' permanente di qualsiasi entita' e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonche' alle vedove e agli orfani, ((la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento)).
«1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonche' per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilita', che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove piu' favorevole».
2. E' riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti.
1. A tutti coloro che hanno subito un'invalidita' permanente di qualsiasi entita' e grado della capacita' lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti e' riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianita' pensionistica maturata, la misura della pensione, nonche' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine e' autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005.
(( 1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennita' calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennita' e' determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione)).
«1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio e' stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio e' stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi».
2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 e' esente dall'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
1. Coloro che hanno subito un'invalidita' permanente pari o superiore all'80 per cento della capacita' lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. A tale fine e' autorizzata la spesa di 126.432 euro per l'anno 2004, di 128.960 euro per l'anno 2005 e di 131.539 euro a decorrere dall'anno 2006.
2. A tutti coloro che hanno subito un'invalidita' permanente pari o superiore all'80 per cento della capacita' lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e' riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, ((in misura pari all'ultima retribuzione)) percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2. Per tale finalita' e' autorizzata la spesa di 156.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
«Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, e' indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarita' della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue».
2-bis. Per i soggetti che abbiano proseguito l'attivita' lavorativa ancorche' l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purche' l'invalidita' permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa o della rivalutazione dell'invalidita' con percentuale onnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza e' pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1.
3. I criteri di cui al comma 2 si applicano per la determinazione della misura della pensione di reversibilita' o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge.
4. Ai trattamenti pensionistici di cui ai commi 2 e 3 si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzione dall'IRPEF.
1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e' corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidita' riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle elargizioni gia' erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all'articolo 6. A tale fine e' autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l'anno 2004.
3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidita' permanente non inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa, nonche' ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, e' concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalita' e' autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006. Ai figli maggiorenni superstiti, ancorche' non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, e' altresi' attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.
((3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014, al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidita' permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, e' riconosciuto il diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
3-ter. Il diritto all'assegno vitalizio di cui al comma 3-bis non spetta qualora i benefici di cui alla presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento. L'assegno vitalizio non puo' avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014.
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni)).
4. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilita' sono attribuite due annualita', comprensive della tredicesima mensilita', del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico. A tale fine e' autorizzata la spesa di 857.000 euro per l'anno 2004 e di 12.500 euro a decorrere dall'anno 2005.
5. L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, e' corrisposta nella misura di 200.000 euro. Per le stesse finalita' e' autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004.
1. Le percentuali di invalidita' gia' riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale. Per le stesse finalita' e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004.
2. Alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari e' assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato. A tale fine e' autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti e' assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attivita' nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianita'. A tale fine e' autorizzata la spesa di 75.180 euro a decorrere dall'anno 2004.
Art. 8.
1. I documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo.
2. L'erogazione delle indennita' e' comunque esente da ogni imposta diretta o indiretta.
Art. 9.
1. Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica. ((Ai medesimi soggetti e' esteso il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203.))
Art. 10.
1. Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti e' a totale carico dello Stato. A tale fine e' autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
2. Ove non risulti essere stata effettuata la comunicazione del deposito della sentenza penale relativa ai fatti di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti danneggiati possono promuovere l'azione civile contro i diretti responsabili entro il termine di decadenza di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, prescindendo dall'eventuale maturata prescrizione del diritto.
Art. 11.
1. Nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria, amministrativa o contabile siano gia' state accertate con atti definitivi la dipendenza dell'invalidita' e il suo grado ovvero della morte da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, ivi comprese le perizie giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere e degli ospedali militari, e' instaurato ad istanza di parte, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un procedimento civile dinanzi al tribunale in composizione monocratica. Tale procedimento deve essere concluso con sentenza soggetta all'impugnazione di cui all'articolo 12, comma 2.
Art. 12.
1. Il tribunale in composizione monocratica competente in base alla residenza anagrafica della vittima o dei superstiti fissa una o al massimo due udienze, intervallate da un periodo di tempo non superiore a quarantacinque giorni, al termine del quale, esposte le richieste delle parti, prodotte ed esperite le prove e precisate le conclusioni, la causa e' assegnata a sentenza e decisa nel termine di quattro mesi.
2. Le sentenze di cui al comma 1 sono ricorribili esclusivamente dinanzi alla Corte di cassazione per violazione di legge, ivi compresa la manifesta illogicita' della motivazione.
Art. 13.
1. La competente amministrazione dello Stato, anche prima dell'inizio di azioni giudiziarie o amministrative, d'ufficio o su richiesta di parte, puo' offrire alla vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o agli eredi una somma a titolo di definitiva liquidazione, che, in caso di accettazione, e' preclusiva di ogni altra azione, costituendo ad ogni effetto transazione.
2. La liquidazione di cui al comma 1 deve essere effettuata nel
termine di quattro mesi dalla relativa deliberazione.
1. Il riconoscimento delle infermita', il ricalcolo dell'avvenuto
aggravamento ai sensi dell'articolo 6 e delle pensioni, nonche' ogni liquidazione economica in favore delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice devono essere conclusi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda da parte dell'avente diritto alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in base alla residenza anagrafica del medesimo soggetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.
Art. 15.
1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi
verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961. A tale fine e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2004.
2. Per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi
all'estero, i benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003. ((I benefici di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1° gennaio 1961, dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento.))
Art. 16.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge ((, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo)) valutato complessivamente in 64.100.000 euro per l'anno 2004, in 12.480.000 euro per l'anno 2005 e in 12.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006, ivi comprese le minori entrate derivanti dal comma 2 dell'articolo 3, valutate in 407.238 euro per l'anno 2004, in 610.587 euro per l'anno 2005 e in 814.476 euro a decorrere dall'anno 2006, e quelle derivanti dal comma 1 dell'articolo 9, valutate in 130.500 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4.210.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 4.997.000 euro per l'anno 2004, a 506.000 euro per l'anno 2005 e a 1.430.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 26.450.000 euro per l'anno 2004, a 27.000 euro per l'anno 2005 e a 29.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a 3.401.000 euro per l'anno 2004, a 7.456.000 euro per l'anno 2005 e a 9.273.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
quanto a 1.027.000 euro per l'anno 2004, a 682.000 euro per l'anno 2005 e a 2.168.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa; quanto a 21.436.000 euro per l'anno 2004 e a 3.809.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali e quanto a 2.579.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 agosto 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Legge 291 del 3 dicembre 2004
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 4 dicembre 2004
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 4 dicembre 2004
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1
1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di cessazione dell'attivita' dell'intera azienda, di un settore di attivita', di uno o piu' stabilimenti o parte di essi, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale puo' essere prorogato per un periodo fino a dodici mesi nel caso di programmi, che comprendono la formazione ove necessaria, finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerti nei primi dodici mesi il concreto avvio del piano di gestione delle eccedenze occupazionali. A tale finalita' il Fondo per l'occupazione e' integrato di 43 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di euro" e le parole: "entro il 31 dicembre 2004" dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2005".
3. (Soppresso).
3-bis. Ai lavoratori che hanno percepito l'indennita' pari al trattamento di integrazione salariale, concessa ai sensi dell'articolo 46 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono accreditati i contributi figurativi ed il trattamento di fine rapporto per i periodi di fruizione della indennita' stessa. Al relativo onere, valutato in 450.000 euro per l'anno 2004 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1bis
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle societa' da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Dalla data del 1° gennaio 2005, ai medesimi lavoratori e' esteso il trattamento di mobilita'. A decorrere dalla medesima data, i vettori e le societa' da questi derivanti sono tenuti al pagamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita', ivi compreso quanto previsto all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
2. Ai datori di lavoro che assumono i lavoratori di cui al comma 1, sospesi in cassa integrazione straordinaria o destinatari dell'indennita' di mobilita', si estendono i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, ed all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991; non si applicano agli stessi i benefici di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991. I benefici di cui al presente comma sono concessi nel limite di 10 milioni di euro. 3. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono determinati in complessivi 383 milioni di euro per il periodo 2005-2010. Alla relativa copertura si provvede:
a) quanto a complessivi 336 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine e' istituita nell'ambito di detto Fondo apposita evidenza contabile, nella quale sono preordinati 40 milioni di euro per l'anno 2005, 64 milioni di euro per l'anno 2006, 67 milioni di euro per l'anno 2007, 64 milioni di euro per l'anno 2008, 64 milioni di euro per l'anno 2009 e 37 milioni di euro per l'anno 2010;
b) quanto a complessivi 47 milioni di euro, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2005, 12 milioni di euro per l'anno 2006, 10 milioni di euro per l'anno 2007, 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 8 milioni di euro per l'anno 2009.
4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi di integrazione salariale, delle domande di mobilita' e dei benefici contributivi, consentendo l'erogazione dei benefici di cui ai commi 1 e 2 nel limite del complessivo onere pari, per il periodo 2005-2010, a 383 milioni di euro ed annualmente pari a 47 milioni di euro per l'anno 2005, 76 milioni di euro per l'anno 2006, 77 milioni di euro per l'anno 2007, 74 milioni di euro per l'anno 2008, 72 milioni di euro per l'anno 2009 e 37 milioni di euro per l'anno 2010. Le risultanze del monitoraggio sono comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 3.
5. I lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, i quali non abbiano in precedenza esercitato la facolta' di rinuncia all'accredito contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non possono, limitatamente al periodo di ammissione dell'impresa al trattamento di integrazione, esercitare la predetta facolta', fatte salve le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 1-
ter
1. E' istituito, presso l'INPS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, avente la finalita' di favorire il mutamento ovvero il rinnovamento delle professionalita' ovvero di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del settore, mediante:
a) finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari;
b) erogazione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro, ivi compresi i contratti di solidarieta' di cui al citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, da sospensioni temporanee dell'attivita' lavorativa o da processi di mobilita' secondo modalita' da concordare tra azienda ed organizzazioni sindacali.
2. Il fondo speciale di cui al comma 1 e' alimentato da un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro di tutto il settore del trasporto aereo pari allo 0,375 per cento e da un contributo a carico dei lavoratori pari allo 0,125 per cento. Il fondo e' inoltre alimentato da contributi del sistema aeroportuale che gli operatori stessi converranno direttamente tra di loro per garantire la piena operativita' del fondo e la stabilita' del sistema stesso.
3. I criteri e le modalita' di gestione del fondo, le cui prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 2, sono definiti dagli operatori del settore del trasporto aereo con le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria comparativamente piu' rappresentative.
Art. 1-quater
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 ed in attesa dell'armonizzazione tra le varie gestioni pensionistiche prevista nei principi di delega contenuti nella legge 23 agosto 2004, n. 243, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non puo' eccedere l'80 per cento della retribuzione pensionabile determinata ponderando le retribuzioni pensionabili relative a ciascuna quota di pensione con le rispettive percentuali di rendimento attribuite.
2. L'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, si interpreta nel senso che, per la determinazione della retribuzione pensionabile relativa alle quote di pensione maturate con il metodo retributivo fino al 31 dicembre 1997, l'indennita' di volo e' calcolata nella misura del 100 per cento del suo ammontare.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'articolo 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e abrogato.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e quanto a 23 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando per 13 milioni di euro la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e per 10 milioni di euro la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1- quinquies
1. Il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, nonche' ai sensi del primo periodo del comma 1 dell'articolo 1-bis del presente decreto, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente. Il lavoratore destinatario del trattamento di mobilita', la cui iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, del trattamento di disoccupazione speciale, di indennita' o sussidi, la cui corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, ovvero destinatario dei trattamenti concessi o prorogati ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione, decade dai trattamenti medesimi, anche nelle ipotesi in cui il lavoratore sia stato ammesso al trattamento con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, quando: a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente; b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano quando le attivita' lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista piu' di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
Art. 2
1. Per interventi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di rilevanza statale in favore del Fondo per l'associazionismo di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 438, del Fondo nazionale per le politiche migratorie, previsto dall'articolo 45 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' per la concessione di contributi per l'acquisto di beni di cui all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, per la comunicazione istituzionale, per l'attuazione del programma di chiusura di istituti, in accordo con regioni ed enti locali, di cui alle leggi 23 dicembre 1997, n. 451, e 28 marzo 2001, n. 149, e per un progetto informativo per l'integrazione delle persone con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' autorizzata per l'anno 2004, rispettivamente, la spesa di Euro 11.000.000, Euro 2.580.000, Euro 1.470.000, Euro 5.750.000, Euro 2.000.000, Euro 2.000.000 ed Euro 200.000.
2. All'onere derivante dagli interventi di cui al comma 1, pari complessivamente ad Euro 25.000.000 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Art. 3
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Legge 243 del 23 agosto 2004
"Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2004
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a:
a) liberalizzare l'età pensionabile;
b) eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro;
c) sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari;
d) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l'operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi.
2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterrà ai seguenti princípi e criteri direttivi:
a) individuare le forme di tutela atte a garantire la correttezza dei dati contributivi e previdenziali concernenti il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni;
b) liberalizzare l'età pensionabile, prevedendo il preventivo accordo del datore di lavoro per il proseguimento dell'attività lavorativa qualora il lavoratore abbia conseguito i requisiti per la pensione di vecchiaia, con l'applicazione degli incentivi di cui ai commi da 12 a 17 e fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia di pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici, e facendo comunque salva la facoltà per il lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo, di proseguire in modo automatico la propria attività lavorativa fino all'età di sessantacinque anni;
c) ampliare progressivamente la possibilità di totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente e autonomo, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età;
d) adottare misure volte a consentire la progressiva anticipazione della facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento di pensione fino a due anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento;
e) adottare misure finalizzate ad incrementare l'entità dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari, collettive e individuali, con contestuale incentivazione di nuova occupazione con carattere di stabilità, prevedendo a tale fine:
1) il conferimento, salva diversa esplicita volontà espressa dal lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, garantendo che il lavoratore stesso abbia una adeguata informazione sulla tipologia, le condizioni per il recesso anticipato, i rendimenti stimati dei fondi di previdenza complementare per i quali è ammessa l'adesione, nonché sulla facoltà di scegliere le forme pensionistiche a cui conferire il trattamento di fine rapporto, previa omogeneizzazione delle stesse in materia di trasparenza e tutela, e anche in deroga alle disposizioni legislative che già prevedono l'accantonamento del trattamento di fine rapporto e altri accantonamenti previdenziali presso gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per titoli diversi dalla previdenza complementare di cui al citato decreto legislativo n. 124 del 1993;
2) l'individuazione di modalità tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti o promossi dalle regioni, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione pubblica all'uopo istituite, oppure in base ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, nonché ai fondi istituiti in base alle lettere c) e c-bis) dell'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nel caso in cui il lavoratore non esprima la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia esercitato la facoltà di scelta in favore di una delle forme medesime entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo, emanato ai sensi del comma 1 e del presente comma, ovvero entro sei mesi dall'assunzione;
3) la possibilità che, qualora il lavoratore abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro da destinare alla previdenza complementare, detto contributo affluisca alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso o alla quale egli intenda trasferirsi ovvero alla quale il contributo debba essere conferito ai sensi del numero 2);
4) l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all'interno del sistema della previdenza complementare, definendo regole comuni, in ordine in particolare alla comparabilità dei costi, alla trasparenza e portabilità, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari; la rimozione dei vincoli posti dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, al fine della equiparazione tra forme pensionistiche; l'attuazione di quanto necessario al fine di favorire le adesioni in forma collettiva ai fondi pensione aperti, nonché il riconoscimento al lavoratore dipendente che si trasferisca volontariamente da una forma pensionistica all'altra del diritto al trasferimento del contributo del datore di lavoro in precedenza goduto, oltre alle quote del trattamento di fine rapporto;
5) che la contribuzione volontaria alle forme pensionistiche possa proseguire anche oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'età pensionabile;
6) il ricorso a persone particolarmente qualificate e indipendenti per il conferimento dell'incarico di responsabile dei fondi pensione nonché l'incentivazione dell'attività di eventuali organismi di sorveglianza previsti nell'ambito delle adesioni collettive ai fondi pensione aperti, anche ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
7) la costituzione, presso enti di previdenza obbligatoria, di forme pensionistiche alle quali destinare in via residuale le quote del trattamento di fine rapporto non altrimenti devolute;
8) l'attribuzione ai fondi pensione della contitolarità con i propri iscritti del diritto alla contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui è tenuto il datore di lavoro, e la legittimazione dei fondi stessi, rafforzando le modalità di riscossione anche coattiva, a rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonché l'eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei relativi rendimenti;
9) la subordinazione del conferimento del trattamento di fine rapporto, di cui ai numeri 1) e 2), all'assenza di oneri per le imprese, attraverso l'individuazione delle necessarie compensazioni in termini di facilità di accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese, di equivalente riduzione del costo del lavoro e di eliminazione del contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto;
10) che i fondi pensione possano dotarsi di linee d'investimento tali da garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto;
11) l'assoggettamento delle prestazioni di previdenza complementare a vincoli in tema di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità analoghi a quelli previsti per la previdenza di base;
f) prevedere che i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria debbano essere erogati con calcolo definitivo dell'importo al massimo entro un anno dall'inizio dell'erogazione;
g) prevedere l'elevazione fino ad un punto percentuale del limite massimo di esclusione dall'imponibile contributivo delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello;
h) perfezionare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema di vigilanza sull'intero settore della previdenza complementare, con riferimento a tutte le forme pensionistiche collettive e individuali previste dall'ordinamento, e semplificare le procedure amministrative tramite:
1) l'esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'attività di alta vigilanza mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali in materia;
2) l'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente ad essa attribuite, del compito di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e individuali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e di disciplinare e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali, compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari;
3) la semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esercizio, di riconoscimento della personalità giuridica dei fondi pensione e di approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi e delle convenzioni per la gestione delle risorse, prevedendo anche la possibilità di utilizzare strumenti quale il silenzio assenso e di escludere l'applicazione di procedure di approvazione preventiva per modifiche conseguenti a sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;
i) ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in modo da ampliare, anche con riferimento ai lavoratori dipendenti e ai soggetti titolari delle piccole e medie imprese, la deducibilità fiscale della contribuzione alle forme pensionistiche complementari, collettive e individuali, tramite la fissazione di limiti in valore assoluto ed in valore percentuale del reddito imponibile e l'applicazione di quello più favorevole all'interessato, anche con la previsione di meccanismi di rivalutazione e di salvaguardia dei livelli contributivi dei fondi preesistenti; superare il condizionamento fiscale nell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 7, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni; rivedere la tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche rendendone più favorevole il trattamento in ragione della finalità pensionistica; individuare il soggetto tenuto ad applicare la ritenuta sulle prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di rendita in quello che eroga le prestazioni;
l) prevedere che tutte le forme pensionistiche complementari siano tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, in modo sintetico, nelle comunicazioni inviate all'iscritto, se ed in quale misura siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali nella gestione delle risorse finanziarie derivanti dalle contribuzioni degli iscritti cosí come nell'esercizio dei diritti legati alla proprietà dei titoli in portafoglio;
m) realizzare misure specifiche volte all'emersione del lavoro sommerso di pensionati in linea con quelle previste dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, in materia di emersione dall'economia sommersa, relative ai redditi da lavoro dipendente e ai redditi di impresa e di lavoro autonomo ad essi connessi;
n) completare il processo di separazione tra assistenza e previdenza, prevedendo che gli enti previdenziali predispongano, all'interno del bilancio, poste contabili riferite alle attività rispettivamente assistenziali e previdenziali svolte dagli stessi enti, al fine di evidenziare gli eventuali squilibri finanziari e di consentire la quantificazione e la corretta imputazione degli interventi di riequilibrio a carico della finanza pubblica;
o) ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare progressivamente le possibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato almeno quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarà tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Tale facoltà è estesa anche ai superstiti di assicurato, ancorché deceduto prima del compimento dell'età pensionabile;
p) applicare i princípi e i criteri direttivi di cui al comma 1 e al presente comma e le disposizioni relative agli incentivi al posticipo del pensionamento di cui ai commi da 12 a 17, con le necessarie armonizzazioni, al rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, tenendo conto delle specificità dei singoli settori e dell'interesse pubblico connesso all'organizzazione del lavoro e all'esigenza di efficienza dell'apparato amministrativo pubblico;
q) eliminare sperequazioni tra le varie gestioni pensionistiche, ad esclusione di quelle degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, nel calcolo della pensione, al fine di ottenere, a parità di anzianità contributiva e di retribuzione pensionabile, uguali trattamenti pensionistici;
r) prevedere, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, forme di contribuzione figurativa per i soggetti che presentano situazioni di disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i soggetti che assistono familiari conviventi che versano nella predetta situazione di disabilità;
s) agevolare l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità;
t) prevedere la possibilità, per gli iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di ottenere, fermo restando l'obbligo contributivo nei confronti di tale gestione, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatoria, al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a carico delle predette forme;
u) stabilire, in via sperimentale per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2015, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superiori a venticinque volte il valore di cui al secondo periodo, un contributo di solidarietà nella misura del 4 per cento, non deducibile dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il valore di riferimento è quello stabilito dall'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato, ai fini in esame, fino all'anno 2007, nella misura stabilita dall'articolo 38, comma 5, lettera d), della predetta legge n. 448 del 2001 e, per gli anni successivi, in base alle variazioni integrali del costo della vita. All'importo di cui al primo periodo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale, delle province autonome e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi comprese la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base. L'importo complessivo assoggettato al contributo non può comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, all'importo di cui al primo periodo della presente lettera;
v) abrogare espressamente le disposizioni incompatibili con la disciplina prevista nei decreti legislativi.
3. Il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, nonché alla pensione nel sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.
4. Per il lavoratore di cui al comma 3, i periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di conseguimento del diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo dell'ammontare della prestazione, secondo i criteri vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il lavoratore di cui al comma 3 può liberamente esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti di cui al predetto comma 3, indipendentemente da ogni modifica della normativa.
6. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante l'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, con effetto dal 1° gennaio 2008 e con esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103:
a) il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni;
b) per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito anagrafico di cui all'articolo 1, comma 20, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre accedere al pensionamento:
1) a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un requisito di anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni;
2) con una anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, in presenza dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7;
c) i lavoratori di cui alle lettere a) e b), che accedono al pensionamento con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo, se di età pari o superiore a 57 anni; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo. I lavoratori che conseguono il trattamento di pensione, con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di conseguimento dei requisiti medesimi. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano ai lavoratori di cui ai commi da 3 a 5. Per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
d) per i lavoratori assicurati presso la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, si applicano le disposizioni riferite ai lavoratori dipendenti di cui al presente comma e al comma 7.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i requisiti di età anagrafica di cui alla Tabella A allegata alla presente legge sono ulteriormente incrementati di un anno, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può essere stabilito il differimento della decorrenza dell'incremento dei requisiti anagrafici di cui al primo periodo del presente comma, qualora sulla base di specifica verifica, da effettuarsi nel corso dell'anno 2013, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento, risultassero risparmi di spesa effettivi superiori alle previsioni e di entità tale da garantire effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli previsti dall'applicazione congiunta del comma 6 e del primo periodo del presente comma.
8. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 1° marzo 2004, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Il trattamento previdenziale del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, del personale di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché dei rispettivi dirigenti continua ad essere disciplinato dalla normativa speciale vigente.
9. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.
10. Il Governo, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui ai commi 6 e 7 e allo scopo di assicurare l'estensione dell'obiettivo dell'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei seguenti princípi e criteri direttivi:
a) tenere conto, con riferimento alle fattispecie di cui all'alinea, delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività;
b) prevedere l'introduzione di regimi speciali a favore delle categorie che svolgono attività usuranti;
c) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri;
d) definire i termini di decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici liquidati con anzianità contributiva pari o superiore ai quaranta anni, compatibilmente con le finalità finanziarie di cui all'alinea del presente comma.
11. Il Governo, allo scopo di definire, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui ai commi 6 e 7, soluzioni alternative, a decorrere dal 2008, sull'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, rispetto a quelle indicate ai medesimi commi 6 e 7, che incidano, anche congiuntamente, sui requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva, nonché sul processo di armonizzazione del sistema previdenziale, sia sul versante delle modalità di finanziamento che su quello del computo dei trattamenti, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei seguenti princípi e criteri direttivi:
a) assicurare effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli determinati dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 7;
b) armonizzare ai princípi ispiratori del presente comma i regimi pensionistici di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché gli altri regimi e le gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività;
c) prevedere l'introduzione di disposizioni agevolative a favore delle categorie che svolgono attività usuranti;
d) confermare in ogni caso l'accesso al pensionamento, per i lavoratori dipendenti e autonomi che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni, a quaranta anni di anzianità contributiva;
e) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri;
f) definire i termini di decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici liquidati con anzianità contributiva pari o superiore ai quaranta anni, compatibilmente con le finalità finanziarie di cui all'alinea del presente comma.
12. Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento di anzianità, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.
13. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 12 è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà, sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.
14. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di determinazione dei redditi da lavoro dipendente, è aggiunta, dopo la lettera i), la seguente:
"i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa".
15. Le modalità di attuazione dei commi da 12 a 16 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
16. Entro il 30 giugno 2007 il Governo procede alla verifica dei risultati del sistema di incentivazione previsto dai commi da 12 a 15, al fine di valutarne l'impatto sulla sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico. A tal fine il Governo si avvale dei dati forniti dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed effettua una consultazione, nel primo semestre del 2007, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
17. L'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.
18. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al comma 19:
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 28.
19. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 18 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dei requisiti previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefíci previsti dalle disposizioni di cui al comma 18.
20. Tutti i maggiori risparmi e tutte le maggiori entrate derivanti dalle misure previste dai commi 1 e 2 sono destinati alla riduzione del costo del lavoro nonché a specifici incentivi per promuovere lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari anche per i lavoratori autonomi.
21. All'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 è composto da non più di 20 membri con particolare competenza ed esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico, economico, statistico ed attuariale nominati per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente del Nucleo, che coordina l'intera struttura, è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità organizzative e di funzionamento del Nucleo, la remunerazione dei membri in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalità dei dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o di altre amministrazioni dello Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del distacco. Al coordinamento del personale della struttura di supporto del Nucleo è preposto senza incremento della dotazione organica un dirigente di seconda fascia in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nei limiti delle risorse di cui alla specifica autorizzazione di spesa il Nucleo può avvalersi di professionalità tecniche esterne per lo studio e l'approfondimento di questioni attinenti le competenze istituzionali dello stesso".
22. Al fine del rispetto dell'invarianza di spesa, conseguentemente all'incremento del numero dei componenti del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale disposto dal comma 21, è rideterminata la remunerazione in atto erogata ai componenti del Nucleo medesimo ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
23. Presso l'INPS è istituito il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, di seguito denominato "Casellario", per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e di altre informazioni relativi ai lavoratori iscritti:
a) all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, anche con riferimento ai periodi di fruizione di trattamenti di disoccupazione o di altre indennità o sussidi che prevedano una contribuzione figurativa;
b) ai regimi obbligatori di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o che ne comportino comunque l'esclusione o l'esonero;
c) ai regimi pensionistici obbligatori dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
d) a qualunque altro regime previdenziale a carattere obbligatorio;
e) ai regimi facoltativi gestiti dagli enti previdenziali.
24. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti e le amministrazioni interessati, sono definite le informazioni da trasmettere al Casellario, ivi comprese quelle contenute nelle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta, le modalità, la periodicità e i protocolli di trasferimento delle stesse.
25. In sede di prima applicazione della presente legge, gli enti e le amministrazioni interessati trasmettono i dati relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 24.
26. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, secondo modalità di consultazione e di scambio di dati disciplinate dal decreto di cui al comma 24. Con le necessarie integrazioni, il Casellario consente prioritariamente di:
a) emettere l'estratto conto contributivo annuale previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni;
b) calcolare la pensione sulla base della storia contributiva dell'assicurato che, avendone maturato il diritto, chiede, in base alle norme che lo consentono, la certificazione dei diritti acquisiti o presenta domanda di pensionamento.
27. Oltre alle informazioni di cui al comma 23 trasmesse secondo le modalità e la periodicità di cui al comma 24, il Casellario, al fine di monitorare lo stato dell'occupazione e di verificare il regolare assolvimento degli obblighi contributivi, provvede a raccogliere e ad organizzare in appositi archivi:
a) i dati delle denunce nominative degli assicurati relative ad assunzioni, variazioni e cessazioni di rapporto di lavoro trasmesse dai datori di lavoro all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
b) le informazioni trasmesse dal Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui al comma 24, relative ai permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari;
c) le informazioni riguardanti le minorazioni o le malattie invalidanti, codificate secondo la vigente classificazione ICD-CM (Classificazione internazionale delle malattie - Modificazione clinica) dell'Organizzazione mondiale della sanità, trasmesse da istituzioni, pubbliche o private, che accertino uno stato di invalidità o di disabilità o che eroghino trattamenti pensionistici od assegni continuativi al medesimo titolo, secondo le modalità di cui al comma 24 e i princípi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tali informazioni confluiscono altresí nel Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, per quanto di competenza.
28. Le informazioni costantemente aggiornate contenute nel Casellario costituiscono, insieme a quelle del Casellario centrale dei pensionati, la base per le previsioni e per la valutazione preliminare sulle iniziative legislative e regolamentari in materia previdenziale. Il Casellario elabora i dati in proprio possesso anche per favorirne l'utilizzo in forma aggregata da parte del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e da parte delle amministrazioni e degli enti autorizzati a fini di programmazione, nonché per adempiere agli impegni assunti in sede europea e internazionale.
29. Per l'istituzione del Casellario è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla tabella D allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
30. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fornite agli enti previdenziali direttive in merito all'individuazione del settore economico di appartenenza delle aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, anche al fine della rimodulazione dei termini di scadenza della comunicazione di inizio e cessazione di attività e degli adempimenti contributivi a carico delle aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, al fine di favorire la tempestività della trasmissione dei dati e l'aggiornamento delle posizioni individuali dei lavoratori.
31. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a riordinare gli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria, perseguendo l'obiettivo di una maggiore funzionalità ed efficacia dell'attività ad essi demandata e di una complessiva riduzione dei costi gestionali.
32. Il Governo si attiene ai princípi generali e ai criteri direttivi desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonché a quelli indicati nell'articolo 57 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad esclusione, con riferimento alla lettera a) del comma 1, delle parole da: "tendenzialmente" a: "altro beneficiario,".
33. Dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 31 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel caso di eventuali maggiori oneri, si procede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
34. La normativa statutaria e regolamentare degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, può prevedere, nell'ambito delle prestazioni a favore degli iscritti, anche forme di tutela sanitaria integrativa, nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione.
35. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"1-bis. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono, con l'obbligo della gestione separata, istituire sia direttamente, sia secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), forme pensionistiche complementari".
36. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono accorparsi fra loro, nonché includere altre categorie professionali similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive di una protezione previdenziale pensionistica, alle medesime condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 103 del 1996.
37. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, alla fine della lettera b), è aggiunto il seguente periodo: "l'aliquota contributiva ai fini previdenziali, ferma la totale deducibilità fiscale del contributo, può essere modulata anche in misura differenziata, con facoltà di opzione degli iscritti;".
38. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprietà degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel medesimo decreto legislativo, non si applica agli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ancorché la trasformazione in persona giuridica di diritto privato sia intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 104 del 1996.
39. Le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale.
40. Restano fermi i vigenti obblighi contributivi relativi agli altri rapporti di accreditamento per i quali è previsto il versamento del contributo previdenziale ad opera delle singole regioni e province autonome, quali gli specialisti accreditati ad personam per la branca a prestazione o associazioni fra professionisti o società di persone.
41. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 10 e 11 si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
42. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 2, 10 e 11, la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
43. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 41, con la legge finanziaria si provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, a determinare la variazione delle aliquote contributive e fiscali e a individuare i lavoratori interessati, nonché a definire la copertura degli eventuali oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione dei commi 1, 2, 10 e 11.
44. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dei commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono deliberati dal Consiglio dei ministri previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, ferme restando le norme procedurali di cui al comma 2, lettera p), e sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.
45. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate relativamente all'osservanza dei princípi e dei criteri direttivi recati dalla presente legge, nonché con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
46. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari di cui ai commi 44 e 45 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa, ai sensi del comma 44, secondo periodo, la proroga del termine per l'espressione del parere.
47. Decorso il termine di cui al comma 44, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del medesimo comma 44, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
48. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 45, decorso inutilmente il termine ivi previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
49. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei princípi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33 e con le stesse modalità di cui ai commi da 41 a 48. Nel caso in cui sia stato già emanato il testo unico di cui ai commi da 50 a 53, le disposizioni correttive e integrative andranno formulate con riferimento al citato testo unico, se riguardanti disposizioni in esso ricomprese.
50. Nel rispetto dei princípi su cui si fonda la legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio, quale risulta dalla vigente disciplina e dalle norme introdotte ai sensi della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia previdenziale che, in funzione di una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative, anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, e di una armonizzazione delle aliquote contributive, sia volto a modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente norme vigenti relative alla contribuzione, all'erogazione delle prestazioni, all'attività amministrativa e finanziaria degli enti preposti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e all'erogazione degli assegni sociali. Il Governo è altresì delegato ad adottare, nell'ambito del testo unico, disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione delle norme previdenziali per il settore agricolo, secondo criteri omogenei a quelli adottati per gli altri settori produttivi e a quelli prevalentemente adottati a livello comunitario, nel rispetto delle sue specificità, anche con riferimento alle aree di particolare problematicità, rafforzando la rappresentanza delle organizzazioni professionali e sindacali nella gestione della previdenza, anche ristrutturandone l'assetto e provvedendo alla graduale sostituzione dei criteri induttivi per l'accertamento della manodopera impiegata con criteri oggettivi. Dall'emanazione del testo unico non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
51. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 50 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega. Le Commissioni esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto è adottato anche in mancanza del parere.
52. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 50, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princípi e dei criteri direttivi di cui al comma 50, con la procedura di cui al comma 51 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
53. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 50, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è costituito un gruppo di lavoro composto da esperti, fino ad un massimo di cinque, e da personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
54. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto alla pensione di vecchiaia per il personale artistico dipendente dagli enti lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate è subordinato al compimento dell'età indicata nella Tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
55. Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, attraverso il pieno riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento a tutti i pensionati iscritti ai vigenti regimi integrativi, l'articolo 3, comma 1, lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, devono intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. All'assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza.
TABELLA A
(ARTICOLO 1, COMMI 6 E 7)
Età anagrafica
=====================================================================
|Lavoratori dipendenti pubblici | Lavoratori autonomi iscritti
Anno| e privati | All'INPS
=====================================================================
2008| 60 | 61
---------------------------------------------------------------------
2009| 60 | 61
---------------------------------------------------------------------
2010| 61 | 62
---------------------------------------------------------------------
2011| 61 | 62
---------------------------------------------------------------------
2012| 61 | 62
---------------------------------------------------------------------
2013| 61 | 62
Lavoratori dipendenti pubblici e privati |
Lavoratori autonomi iscritti all'INPS | |||
---|---|---|---|---|
(1) Somma di età anagrafica ed anzianità contributiva |
Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato nella colonna 1 |
(2) Somma di età anagrafica ed anzianità contributiva |
Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2 | |
2009- dal 01/07/2009 al 31/12/2009 |
95 |
59 |
96 |
60 |
2010 |
95 |
59 |
96 |
60 |
2011 |
96 |
60 |
97 |
61 |
2012 |
96 |
60 |
97 |
61 |
2013 |
97 |
61 |
98 |
62 |