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Circolare 149 del 23 luglio 1983
OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia e di maternita'. Questioni
varie. Chiarimenti.
In relazione ai quesiti posti in ordine all'applicazione di alcuni
criteri afferenti l'erogazione delle prestazioni economiche illustrati con
circolare n. 134368 AGO/14 del 28 gennaio 1981 (1), n. 134381 AGO/246 del
4 dicembre 1981 (2), n. 134382 AGO/17 del 26 giugno 1982 (3) e circolare
n, 396 S.L./139 e del 21 gennaio 1982 - quest'ultima, finalizzata
prevalentemente a rendere noti i vari orientamenti giurisprudenziali - si
forniscono i seguenti chiarimenti.
1) Lavoratori aventi diritto alle prestazioni economiche di malattia.
Hanno titolo all'indennita' giornaliera di malattia esclusivamente i
lavoratori dipendenti da privati di cui al paragrafo 1 del compendio
allegato alla circolare n. 134368 AGO/14 del 28 gennaio 1981:
l'estensione, ai soggetti di cui all'art. 3 bis del D.L. 26 novembre 1981,
n. 678, risultante dalla legge di conversione 26 gennaio 1982, n. 12,
dell'obbligo assicurativo di malattia nella misura prevista per i
lavoratori gia' assicurati presso l'INAM, deve intendersi limitata alle
sole prestazioni sanitarie.
2) Ritardato inoltro della certificazione sanitaria.
Nelle ipotesi di inoltro tardivo della certificazione sanitaria
trovano applicazione le istruzioni gia' illustrate nel compendio allegato
alla circolare n. 134368 AGO/14 del 28 gennaio 1981 - paragrafo 9 -
modificate dalla circolare n.134399 AGO/21 del 27 gennaio 1983.
3) Lavoratori in stato di detenzione.
Si deve avere riguardo, ai fini della corresponsione dell'indennita'
giornaliera di malattia a favore dei lavoratori in stato di detenzione,
alla disciplina delineata nel compendio allegato alla circolare n. 134368
AGO/14 del 28 gennaio 1981, - punto 14.1, lettera D e relativa nota 36 -.
4) Malattie insorte durante il periodo feriale.
Nell'ipotesi di malattia insorta durante il periodo feriale trovano
applicazione le istruzioni di cui alla circolare n. 134381 AGO/246 del 4
dicembre 1981, - punto 1.2 - conformi al principio successivamente
enunciato dalla Corte di Cassazione - Sez. Unite - con la sentenza n. 1892
del 26 marzo 1982.
5) Lavoratori ricoverati in luoghi di cura.
L'importo dell'indennita' giornaliera di malattia da corrispondere ai
lavoratori ricoverati in luoghi di cura e' determinato sulla base delle
misure indicate al punto 10.4 del compendio allegato alla circolare n.
134368 AGO/14 del 28 gennaio 1981.
6) Periodo di conservazione del diritto.
Il diritto all'indennita' giornaliera di malattia e' riconosciuto ai
lavoratori richiamati dal punto 3.1 del compendio allegato alla circolare
n. 134368 AGO/14 del 28 gennaio 1981 per gli eventi morbosi insorti entro
due mesi (o 6O giorni, se il conteggio a giorni anziche' a mesi risulta
piu' favorevole al lavoratore) dalla data di sospensione o cessazione (5)
del rapporto di lavoro.
7) Lavoratori aventi titolo alle prestazioni pensionistiche.
Ai lavoratori aventi titolo alle prestazioni pensionistiche cessati
dal lavoro non compete il diritto alle prestazioni economiche di malattia
per gli eventi morbosi insorti successivamente alla data di estinzione del
rapporto di lavoro.
8) Malattie connesse con lo stato di gravidanza.
I periodi di malattia connessi con lo stato di gravidanza debbono
ritenersi esclusi ai fini del computo del periodo massimo indennizzabile
(180 giorni) in un anno solare (v. opuscolo "denuncia delle retribuzioni e
versamento dei contributi di pertinenza dell'I.N.P.S. e dei contributi di
malattia e di maternita'. Erogazione delle prestazioni economiche per
malattia e per maternita' - Roma gennaio 1980 - pag. 7, punto 1.3").
Detta concessione deve, comunque, essere comprovata dalle competenti
UU.SS.LL.
9) Decorrenza della prescrizione del diritto all'indennita' di malattia e
di maternita'.
L'azione per conseguire l'indennita' giornaliera di malattia si
prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui la medesima e' dovuta
(art. 6, u.c., della legge 11 gennaio 1943, n. 138): pertanto, nelle
ipotesi di pagamento diretto, il termine di prescrizione decorre dal
giorno successivo alla data di cessazione dell'evento morboso.
Qualora l'indennita' debba essere, per legge, corrisposta a cura del
datore di lavoro, la prescrizione del diritto decorre dal giorno
successivo a quello di scadenza del periodo di paga nel corso del quale si
e' verificata la ripresa dell'attivita' lavorativa.
Qualora il datore di lavoro sia tenuto, a norma dei contratti
collettivi, ad effettuare anticipazioni, la prescrizione del diritto
all'indennita' di malattia - limitatamente all'importo oggetto
dell'anticipazione - decorre dal giorno successivo a quello in cui il
lavoratore, nel corso dell'evento morboso, puo' pretendere la
corresponsione della prestazione.
Per effetto del rinvio operato dall'art. 15, 3 comma, della legge n.
1204/1971, i criteri sopra illustrati trovano applicazione in materia di
prestazioni economiche per astensione obbligatoria e facoltativa dal
lavoro.
10) Diritto all'indennita' di maternita' - data di rilascio del
certificato d'urgenza.
Le lavoratrici agricole, al fine di fruire dell'indennita'
giornaliera di maternita', possono comprovare la qualifica con il
certificato di urgenza di cui all'art. 4, 4 comma, del D.L. lgt. 9 aprile
1946, n. 212, a prescindere dalla data del rilascio del certificato
medesimo (v. compendio allegato alla circolare n. 134382 AGO/17 del 26
gennaio 1982 - punto 3.3.) (6).
11) Diritto all'indennita' di maternita' - lavoratrici disoccupate.
La locuzione "indennita' di disoccupazione" di cui all'articolo 17,3
comma, della legge n. 1204/1971 deve essere riferita sia al trattamento
ordinario che a quello speciale di disoccupazione (v. compendio allegato
alla circolare n. 134383 AGO/17 del 26 gennaio 1982 - nota n. 20).
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
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(1) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 185.
(2) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 2877.
(3) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 240.
(4) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 1944.
(5) Per i lavoratori a tempo determinato la cessazione del rapporto
di lavoro determina l'estinzione del diritto all'indennita' (v.
art.5 D.L. 12 maggio 1983, n. 176, sostituito dal D.L. 11 luglio
1983,n. 317).
(6) Nei casi di specie (prima iscrizione) per le lavoratrici agricole
a tempo determinato il requisito lavorativo delle 51 giornate
deve essere stato perfezionato prima dell'inizio dell'astensione
obbligatoria.