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Benefici per lo svolgimento di lavori usuranti
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Comunicazione da parte dell’Ente previdenziale
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Copertura finanziaria
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Decorrenza del beneficio
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Decorrenza della pensione
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Differimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico
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Incumulabilità con altri benefici
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Lavoratori che perfezionano il requisito agevolato sia nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti che in una delle Gestioni del lavoratori autonomi
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Lavoratori iscritti al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
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Meccanismo di salvaguardia
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Obblighi di comunicazione del datore di lavoro riguardanti lo svolgimento di attività faticose e pesanti
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Personale viaggiante e di macchina iscritto al Fondo Ferrovieri
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Presentazione della domanda per l’accesso al beneficio e relativa documentazione
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Presentazione domanda di pensione e riconoscimento del beneficio
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Procedimento accertativo
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Riconoscimento del beneficio pensionistico a lavoratori che hanno raggiunto la massima anzianità contributiva
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Ricorsi e riesami
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Titolari di assegno o pensione di invalidità
Messaggio 36579 del 28 aprile 1994
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OGGETTO: Pens.di anzianitA' -Contribuzione INPS/ENPALS
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Codesta Sede, con la nota in riferimento, ha rappresentato
il caso di un assicurato cui l'ENPALS ha respinto la domanda di
pensione di anzianitA' in quanto la contribuzione versata presso
il predetto Ente,cumulata con quella versata nell'assicurazione
generale obbli-gatoria dei lavoratori dipen-denti presso l'INPS,
non consentiva il perfeziona-mento del diritto alla prestazione.
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Codesta Sede, inoltre, tenuto conto che il richiedente puO'
far valere anche contributi versati come artigiano, ha prospet-
tato, chiedendo conferma alla scrivente, la possibilitA' di
riunificare presso l'INPS la contribuzione ENPALS ai fini del
perfezionamento del diritto alla prestazione richiesta dall'as-
sicurato con il cumulo dell'intera contribuzione.
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La fattispecie trova disciplina nel DPR 31.12.1971 n.1420 e
nella Convenzione INPS-ENPALS del 3.12.1973 che, allo stato,
opera nei casi di liquidazione di prestazioni sulla base di
contribu-zione accreditata presso i due Enti.
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In particolare ,nel caso in esame ,considerato che la
contribuzione accreditata presso l'ENPALS,cumulata con quella
accreditata nell'A.G.O., non consente il perfezionamento dei
requisiti per il diritto a pensione,risulta applicabile l'art.16
del predetto DPR n.1420/1971 che prevede espressamente, nei casi
in questione, il trasferimento all'assicurazione obbligatoria
generale dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS dei con-
tributi versati all'ENPALS.
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Ovviamente la contribuzione giA' accreditata presso l'ENPALS
sarA' utilizzata -previo trasferimento all'INPS- con gli stessi
criteri in vigore per la contribuzione accreditata nell'A.G.O. e,
quindi,cumulata con quella da lavoro autonomo ai fini del perfe-
zionamento del diritto a pensione nella Gestione degli artigiani.
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IL DIRETTORE CENTRALE
. FAMILIARI