Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Lavori usuranti Norme Messaggi ME 2005 Messaggio 24385 del 30 giugno 2005
-
Benefici per lo svolgimento di lavori usuranti
-
Comunicazione da parte dell’Ente previdenziale
-
Copertura finanziaria
-
Decorrenza del beneficio
-
Decorrenza della pensione
-
Differimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico
-
Incumulabilità con altri benefici
-
Lavoratori che perfezionano il requisito agevolato sia nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti che in una delle Gestioni del lavoratori autonomi
-
Lavoratori iscritti al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
-
Meccanismo di salvaguardia
-
Obblighi di comunicazione del datore di lavoro riguardanti lo svolgimento di attività faticose e pesanti
-
Personale viaggiante e di macchina iscritto al Fondo Ferrovieri
-
Presentazione della domanda per l’accesso al beneficio e relativa documentazione
-
Presentazione domanda di pensione e riconoscimento del beneficio
-
Procedimento accertativo
-
Riconoscimento del beneficio pensionistico a lavoratori che hanno raggiunto la massima anzianità contributiva
-
Ricorsi e riesami
-
Titolari di assegno o pensione di invalidità
- Dettagli
- Visite: 24259
Messaggio 24385 del 30 giugno 2005
Oggetto: Istruttoria delle domande di integrazione salariale ordinaria
Facendo seguito ai messaggi n. 016061 del 19.4.05 e n. 0022312 del 13.6.05, i cui contenuti sono in linea di massima tuttora applicabili, ad ulteriore chiarimento si sottolinea che la eventuale carenza di documentazione probatoria di nuove acquisizioni di ordini comprovanti la attendibilità della previsione di ripresa di attività, può trovare fondata sostituzione nell’esame delle complessità comportamentali aziendali quali i precedenti della azienda nel ricorso alla CIG, la ripresa di attività, la situazione del mercato nel quale opera, il numero dei lavoratori posti in CIG rispetto all’organico complessivo, la durata delle richieste di CIG, la solidità sul piano finanziario, se vi sia uno stato di riduzione o sospensione delle precedenti di attività.
Si tratta di elementi che devono condurre ad un giudizio di affidabilità o di inaffidabilità della dichiarazione di ripresa della attività e che permettono ai componenti della Commissione provinciale di assumere decisioni ponderate sulle singole richieste di CIG.
Si raccomanda quindi che nell’istruttoria si tenga conto dei criteri di valutazione sopra indicati.
IL DIRETTORE CENTRALE
Luigi Ziccheddu